Categorie approfondimento: Estero
15 Dicembre 2006
Slovacchia: aggiornamento in ordine agli incentivi agli investimenti
Di cosa si tratta
Il Governo slovacco dopo l’entrata nella Comunità Europea ha provveduto a rivedere il regime degli aiuti di stato prima di incorrere in qualche sanzione comunitaria e ha approvato alcune nuove regole per gli investimenti stranieri nel Paese.
Riteniamo di aggiornare quanto meglio illustrato nel precedente articolo in questo sito “Gli incentivi agli investimenti in Slovacchia:? agevolazioni fiscali e finanziamenti per l’occupazione”, esponendo i principi che informano la Riforma.
Lo spirito, il senso dell’aggiornamento è stato quello di salvaguardare un sistema rendendolo più efficiente e trasparente.
I principi chiave delle regole introdotte possono riassumersi nel favorire le zone depresse e meno sviluppate e preferire i progetti di maggiore valore. L’assenza di regole nel passato, che dessero sicurezza agli investitori con riferimento al possibile ammontare e alla struttura degli aiuti di stato, è stata integrata dalla introduzione del riferimento al tipo di industria e alla regione interessata.
Il precedente sistema aveva alcune manchevolezze, che si possono indicare in:
- come esposto, mancanza di focalizzazione dell’obiettivo da finanziare, indirizzandolo verso zone preferibili per essere destinatarie dell’aiuto, nonché con incertezza dell’ammontare ammesso all’aiuto,
- incapacità di indirizzare la preferenza per certe aree territoriali,
- un processo impreciso di valutazione dell’aiuto per il difetto di coordinamento delle due leggi, già vigenti,
- mancanza nelle precedenti norme di chiarezza sulla definizione dei passaggi per ottenere gli aiuti, per negoziarli, per avere convalidato l’iter seguito e l’applicazione delle linee guida,
- difetto nel realizzare un’adeguata motivazione alla priorità di incrementare i posti di lavoro, visto più come strumento che come fine nell’accordare l’aiuto,
- contributi formativi del personale più dedicati a gruppi di riferimento, individuati dal Centro per l’impiego senza tenere conto dei reali bisogni degli investitori.
Le nuove regole non si applicano:
- agli aiuti “de minimis”,
- agli aiuti di stato per le piccole e medie imprese,
- alle industrie ambientali,
- ai progetti già approvati sotto il precedente regime,
- ai servizi commerciali.
Per queste ragioni il territorio slovacco è stato diviso in tre zone:
- verde: con percentuale di disoccupati superiore al 15%,
- gialla: con percentuale di disoccupati tra il 10 e il 15%,
- rossa: con percentuale di disoccupati inferiore al 10
e per tipo di investimento in specifiche industrie, divise in tre tipi:
- tipo A:
a) industrie di processo, progetti di investimento volti a incrementare nuove produzioni e l’assemblaggio di componenti per prodotti finali,
b) centri di distribuzione e logistica: progetti di centralizzazione nel territorio di attività di servizio, - tipo B:
a) investimenti strategici in industrie high-tech (ICT), biotecnologie, nanotecnologie,
b) centri di servizio strategici: selezionati centri di servizi (attività di supporto, addestramento del personale), call center, centri di supporto tecnologico, - tipo C:
centri per le risorse e lo sviluppo e centri tecnologici: attività non direttamente connesse ad attività industriali e di affari, o legate allo sviluppo di nuovi prodotti, processi e servizi, che modifichino quanto è ora esistente in modo significativo.
In un progetto specifico l’investitore dovrà avere investito almeno in una misura minima dei costi iniziali in tecnologie moderne per almeno un 35% nella zona verde e gialla e del 45% nella zona rossa. Oltre a questo l’agevolazione fiscale, che può essere garantita all’investitore, potrà essere prevista a concorrenza di altre condizioni: i costi iniziali spesi dall’imprenditore negli investimenti non potranno essere superiori a SKK 400 Mio, e non essere inferiori a SKK 200 Mio. Nel caso di investimenti compiuti in una regione con una disoccupazione che superi il 10% gli importi dei costi iniziali dovranno essere dimezzati.
Per i costi relativi alla formazione del personale si distinguono i progetti di tipo:
- ove un minimo del 60% del numero totale dei dipendenti dovrà essere della qualifica 2-6 e almeno 10% dei dipendenti dovrà essere portato alla qualifica 7 o maggiore,
- un minimo del 50% del numero totale dei dipendenti dovrà essere ad un qualifica 4-6 e almeno 35% dei dipendenti dovrà essere portato alla qualifica 7 o maggiore,
- un minimo del 40% del numero totale dei dipendenti dovrà essere della qualifica 4-6 e almeno 50% dei dipendenti dovrà essere portato alla qualifica 7 o maggiore.
Un progetto potrà essere finanziato nelle seguenti forme:
- in via indiretta:
– attraverso l’alleggerimento fiscale,
– attribuzione della proprietà venga ceduta dallo Stato o dalla municipalità a prezzo inferiore a quello di mercato, - in via diretta:
– incentivi finanziari per coprire i costi iniziali (progetti Tipo C),
– contributi per la realizzazione di nuovi posti di lavoro,
– contributi alla formazione.
Gli aiuti di stato possono essere accordati quando concorrano le seguenti condizioni:
- l’investitore sia un imprenditore,
- non sia imprenditore medio o piccolo, come definito dalla Direttiva 2003/361,
- non svolga attività industriale in settori “sensibili” od ambientali,
- non sia un’impresa che tenda a perseguire un progetto nel Paese e nello stesso tempo debba sottostare a condizioni aggiuntive date da regole per gli incentivi (in particolare se il progetto non ricada nel Tipo C) e in ogni caso deve rispettare contemporaneamente le condizioni della struttura formativa per i dipendenti), e il progetto si approvato dal Governo slovacco e dalla Commissione Europea.
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