Il termine per recuperare l'I.V.A. in caso di fallimento del debitore.
a
cura di Avv. Donato B. Quagliarella
Di cosa si tratta
Tema ricorrente è quello di quale
sia il termine entro il quale sia possibile recuperare
l'I.V.A. quando il debitore fallisca e dal riparto non
risulti alcun realizzo.
L'Agenzia delle Entrate ha recentemente fornito risposta
ad un Interpello, formulato da un contribuente, che è
stato fatto oggetto della Risoluzione del 18 marzo 2002
n. 89/E.
Il contribuente aveva effettuato delle forniture e le
fatture erano state regolarmente registrate in contabilità;
è poi intervenuto il fallimento del debitore. Insinuatasi
al passivo la ditta fornitrice non ha realizzato nulla
dal riparto fallimentare e chiedeva all'Amministrazione
se potevano ancora essere emesse le note di variazione
di cui all'art. 26 D.P.R. n. 633/72.
La ditta sosteneva che non vi è nell'ordinamento
un limite temporale all'emissione delle note di variazione
per gli importi non riscossi, mentre l'avere dedotto il
credito ai fini delle Imposte sui Redditi avrebbe prodotto
l'effetto di essere attratta a tassazione la posta dell'IVAa
titolo di sopravvenienza attiva.
L'Amministrazione ha precisato i presupposti, per poter
procedere alla corretta applicazione della norma, che
ha indicato:
- la procedura fallimentare sia in corso al 1° marzo
1997 o comunque sia successiva;
- l'operazione sia certificata da fattura regolarmente
registrata;
- la procedura fallimentare abbia dato esito infruttuoso.
L'Amministrazione prosegue nel determinare quale debba
essere ritenuto il momento iniziale da prendere in considerazione
per la decorrenza del termine e lo individua nella procedura
fallimentare:
- alla scadenza del termine per le osservazioni al piano
di riparto fallimentare;
- alla scadenza del termine per il reclamo al decreto
di chiusura del fallimento.
Ricordando che le variazioni in diminuzione sono "facoltative",
l'Amministrazione fonda sulla procedura del 2° comma
dell'art. 26 D.P.R. 633/72 il richiamo all'art. 19 e di
questo anche la previsione del termine. Per il 3°
comma dell'art. 26 le variazioni, "in caso di sopravvenuto
accordo tra le parti o inesattezza di fatturazione, possono
essere eseguite entro un anno dall'effettuazione dell'operazione
imponibile", mentre non vi sarebbe limite temporale
quando si versi in ipotesi di "nullità, annullamento,
revoca, risoluzione, rescissione e simili, nonché
di procedure concorsuali o procedure esecutive rimaste
infruttuose ovvero di abbuoni o sconti previsti contrattualmente".
Ritiene l'Amministrazione che la disposizione vada coordinata
con la disposizione dell'art. 19, per il quale tale diritto
può esercitarsi "al più tardi con la
dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello
in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle
condizioni esistenti al momento della nascita del medesimo".
Quindi non vi sarebbe limite temporale per compiere le
variazioni, ma il diritto alla detrazione dell'imposta
potrebbe essere esercitato al più tardi con la
dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello
in cui si verifica il presupposto per operare la variazione
in diminuizione.
La possibilità di esercitare il diritto alla detrazione
può essere realizzata emettendo una nota di variazione
da registrare nel registro degli acquisti prima della
liquidazione periodica o della dichiarazione annuale nella
quale è esercitato il diritto alla detrazione,
così confluendo nelle liquidazioni periodiche ed
andando in deduzione dall'imposta a debito nel periodo.
Da quanto esposto conseguirebbe che l'operazione ha il
medesimo termine, previsto dall'art. 19 e il curatore
avrebbe l'onere di registrare obbligatoriamente la variazione
in aumento dell'imposta al fine di un recupero nei confronti
del contribuente tornato in bonis; per detta funzione
sarebbe necessario che tale facoltà abbia "limiti
temporali certi".
Non siamo molto d'accordo col pensiero dell'Amministrazione
che pare compiere delle forzature a fini ingiustificati.
L'emissione delle note comporta un effetto integrale
sull'operazione che ne è oggetto a fini fiscali
sia per quanto riguarda l'imposta che l'imponibile. Nell'ipotesi
di ritorno in bonis del fallito, il creditore resta tale
ed avrà azione per il recupero del credito previa
emissione di nota di debito.
L'Amministrazione ritiene che il 2° comma dell'art
26, nel compiere il rinvio all'art. 19 comporti l'integrale
applicazione del suo contenuto, compreso il termine ivi
previsto. Ma tale applicazione integrale comporterebbe
la detrazione pro-rata anche al tributo esposto sulle
note di credito, mentre il tributo viene recuperato integralmente,
e si è tenuti ad esporre nella dichiarazione annuale
l'indicazione specifica delle operazioni attive al netto
delle note di credito.
Bisogna invece accedere ad una interpretazione del rinvio
compiuto dall'art. 26 come possibilità di compiere
il recupero contabile per l'importo della nota di credito.
Se quanto esposto è esatto, mancando un termine,
che esiste per l'art. 26 nei casi di sopravvenuto accordo
diverso o di rettifica di errori od inesattezze di fatturazione,
l'operazione può essere compiuta nel termine prescrizionale
ordinario.
In sintesi
Costituisce prassi piuttosto frequente che l'imprenditore
subordini l'istanza di insinuazione al passivo del proprio
credito a un giudizio di probabile capienza dell'attivo
fallimentare (cioè al parere informale, raccolto
dal Curatore, sulla probabilità di recuperare una
parte del credito all'esito della procedura) anche considerando
che la collocazione del credito a perdita nel bilancio
è già legittima col fallimento del debitore.
Soprattutto dopo aver letto la risoluzione illustrata,
occorrerà pertanto considerare che l'insinuazione
al passivo consente il recupero dell'IVA, relativa a quel
credito, già a suo tempo versata, valutando caso
per caso, se rischiare di esporsi a un eventuale contenzioso
tributario qualora sia trascorso il termine che l'Agenzia
delle Entrate avrebbe individuato.
(redatto in data 9 settembre 2002)