Il nuovo regime delle successioni e delle donazioni in sede fiscale.

a cura di Avv. Donato B. Quagliarella

Di cosa si tratta

Si legge sulla stampa che non vi è più imposta in caso di successione così come sarebbe stata soppressa qualla per le donazioni.
Infatti con la legge 18 ottobre 2001, n. 383 "Primi interventi per il rilancio dell'economia" (in Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24-10-2001) il sistema antecedente è stato cambiato.
Il capo VI (art. 13) della legge è rubricato "Soppressione dell'imposta sulle successioni e donazioni" e afferma:
"1. L'imposta sulle successioni e donazioni è soppressa."
"2. I trasferimenti di beni e diritti per donazione o altra liberalità tra vivi, compresa la rinuncia pura e semplice agli stessi, fatti a favore di soggetti diversi dal coniuge, dai parenti in linea retta e dagli altri parenti fino al quarto grado, sono soggetti alle imposte sui trasferimenti ordinariamente applicabili per le operazioni a titolo oneroso, se il valore della quota spettante a ciascun beneficiario è superiore all'importo di 350 milioni di lire. In questa ipotesi si applicano, sulla parte di valore della quota che supera l'importo di 350 milioni di lire, le aliquote previste per il corrispondente atto di trasferimento a titolo oneroso."
Al posto quindi di un trattamento speciale, proprio della legislazione precedente, sia le successioni che le donazioni al di sopra di certi valori sono attratte, come regime, a quello corrispondente degli altri atti a titolo oneroso.
E' poi intervenuta per fornire chiarimenti la Circolare N.ro 91/E e, anche alla luce di questa, desideriamo fare ricognizione dell'attuale disciplina.
Le norme corrispondono alla determinazione del legislatore di semplificare gli adempimenti a carico del contribuente e di istituire un regime favorevole per i trasferimenti in cui il vincolo di parentela tra il titolare e il beneficiario è più stretto, facilitando i passaggi all'interno delle famiglie.
In sintesi sono poche le norme che vanno considerate e che possiamo sintetizzare, richiamandole:
  • l'art. 13 prevede la totale soppressione dell'imposta per le successioni; l'imposta è invece abolita per le donazioni ed altre liberalità a favore del coniuge, dei parenti in linea retta ovvero degli altri parenti entro il quarto grado, nonché in tutti i casi in cui il valore dei beni ceduti non superi i 350 milioni di lire. Negli altri casi sono dovute le imposte sui trasferimenti ordinariamente applicabili per le operazioni a titolo oneroso.
  • l'art. 14 conferma l'applicazione delle agevolazioni già vigenti in tema di imposta sulle successioni e donazioni per gli atti di trasferimento a titolo gratuito inter vivos assoggettati ad imposta.
  • l'art. 15 per la dichiarazione di successione introduce una semplificazione degli adempimenti a carico degli eredi in ordine alla presentazione della dichiarazione.
  • l'art. 16 introduce alcune disposizioni antielusive.
  • l'art. 17 fissa i termini di decorrenza delle nuove disposizioni e detta alcune misure transitorie.

Le successioni.
Sui beni caduti in successione l'imposta non è più dovuta, indipendentemente dal valore dei beni e dal grado di parentela intercorrente tra il defunto e i beneficiari.
Per i beni immobili o diritti reali immobiliari, compresi nell'attivo ereditario, devono essere corrisposte le imposte ipotecarie e catastali.
La base imponibile per le trascrizioni e le volture catastali, in mancaza di una norma, è determinata "secondo le disposizioni relative all'imposta sulle successioni", e cioé le imposte ipotecaria e catastale vanno commisurate al valore lordo degli immobili e dei diritti reali immobiliari, caduti in successione, con un importo minimo di L. 250.000. Nel calcolo della base imponibile non si dovrà tener conto di eventuali passività gravanti sugli immobili stessi.

Le donazioni e liberalità.
L'imposta è soppressa anche per le donazioni o le altre liberalità di beni e diritti, nonché per la rinuncia pura e semplice agli stessi diritti.
A differenza delle successioni, per le donazioni e liberalità occorre effettuare una distinzione basata sul rapporto di parentela intercorrente tra dante causa e beneficiario.
E' esclusa ogni imposizione per gli atti di liberalità effettuati nei confronti di: - coniuge;
- discendenti in linea retta (padre/figlio; nonno/nipote);
- altri parenti fino al quarto grado (zio/nipote; cugini).
Pertanto, se il beneficiario rientra tra queste categorie, valgono le medesime considerazioni svolte per le successioni.
Se il beneficiario non rientra nelle categorie elencate, si applica il particolare regime per cui per le donazioni e altre liberalità tra vivi "se il valore della quota spettante a ciascun beneficiario è superiore all'importo di 350 milioni di lire" si applicano le imposte sui trasferimenti, determinate nella stessa misura proporzionale stabilita per gli atti di trasferimento a titolo oneroso.
L'imposta è pertanto dovuta qualora ricorrano entrambe le seguenti condizioni:
  • che il beneficiario non sia legato al dante causa da un rapporto di coniugio, di discendenza in linea retta o di parentela entro il quarto grado;
  • che il valore della quota spettante a ciascun beneficiario superi l'importo di L. 350.000.000.
Al verificarsi delle due condizioni, il beneficiario deve corrispondere, sul valore dei beni donati eccedente i 350 milioni di lire, l'imposta di registro nella misura stabilita per le diverse tipologie di beni per gli atti traslativi a titolo oneroso.
Va ricordato che restano vigenti le disposizioni in materia di franchigie e continua ad applicarsi la franchigia di un miliardo di lire per i soggetti portatori di handicap, riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dalla legge 21 maggio 1998, n. 162 e ciascun beneficiario fruisce della franchigia "… una sola volta in presenza di più attribuzioni ricevute dalla medesima persona, … per donazione o altre liberalità …".
Per gli atti di donazione, il cui valore non eccede la "franchigia" prevista dalla legge, l'imposta dovuta non poteva mai essere inferiore alla misura fissa (attualmente pari a lire 250.000); l'imposta di registro deve essere applicata soltanto quando ricorrono i requisiti soggettivi ed oggettivi con esclusione di ogni diversa ipotesi.
Ai fini della registrazione degli atti di donazione per i quali non sono dovute le "imposte sui trasferimenti ordinariamente applicabili…", l'imposta di registro non è dovuta neanche in misura fissa, ma ovviamente, se il trasferimento (donazione) ha per oggetto beni immobili o diritti reali sugli stessi, devono sempre essere corrisposte le imposte ipotecaria e catastale.

Le agevolazioni.
Per la c. d. "agevolazione prima casa", poiché la norma non ha subito modifiche, per le successioni e per le donazioni e liberalità, diverse da quelle individuate dal comma 2 dell'art. 13 della legge, le imposte ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa, con la conseguenza che l'agevolazione è concessa qualora in capo al beneficiario o, nel caso in cui l'immobile risulti trasferito a più beneficiari, in capo ad almeno uno di essi, sussistano tutti i requisiti e le condizioni previsti in materia di acquisto della prima abitazione.
Diversamente, per i trasferimenti a titolo gratuito soggetti all'imposta di registro (donazioni e liberalità a favore di soggetti diversi dal coniuge, dai parenti in linea retta e dagli altri parenti fino al quarto grado, di valore superiore a 350 milioni per quota) l'agevolazione "prima casa" per le imposte ipotecaria e catastale si applica in presenza dei requisiti previsti dall'art. 1, comma 1, quinto periodo della Tariffa, parte I, del Testo Unico dell'imposta di registro.
Per quanto riguarda l'ammontare delle imposte da corrispondere per la successione dei terreni agricoli o montani, è previsto che "il totale delle imposte di registro, ipotecarie e catastali applicate in misura fissa sugli immobili dell'asse ereditario costituiti da terreni agricoli o montani non può comunque eccedere il valore fiscale dei terreni medesimi". Si deve ritenere che il limite sia riferibile esclusivamente ai terreni agricoli o montani caduti in successione e, se nell'asse ereditario, che chiaramente può comprendere anche altri beni immobili, sono presenti terreni agricoli e montani, l'importo totale delle imposte ipotecarie e catastali applicate in misura fissa su questi ultimi non può eccedere il valore fiscale degli stessi.

La dichiarazione di successione.
La nuova normativa non modifica le modalità di presentazione della dichiarazione di successione, ma per l'esplicito riferimento alla "…dichiarazione di successione, con l'indicazione degli immobili e dei diritti immobiliari oggetto di successione …". si deve ritenere che la dichiarazione di successione debba essere presentata solo nel caso in cui nell'eredità siano inclusi beni immobili e diritti immobiliari. Anche ai sensi del comma 2 dell'art. 15, in adesione al disposto dell'art. 6, comma 4 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), che prevede la semplificazione degli adempimenti posti a carico del contribuente, si devono ritenere esonerati gli eredi e i legatari che abbiano presentato la dichiarazione di successione contenente beni immobili dall'obbligo della dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili.
Gli Uffici delle Entrate, competenti a ricevere la dichiarazione di successione, devono pertanto trasmetterne copia a ciascun Comune ove sono ubicati gli immobili e la dichiarazione di successione deve essere presentata all'Ufficio delle Entrate nella cui circoscrizione era fissata l'ultima residenza del defunto e, se questi non aveva la residenza in Italia, la denuncia di successione deve essere presentata all'ufficio finanziario nella cui circoscrizione era stata fissata l'ultima residenza italiana. Qualora quest'ultima sia sconosciuta, la dichiarazione va presentata all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate di "Roma 6", sito in Roma, via Canton n. 20.
In attesa dell'emanazione dei decreti previsti dai commi 8 ed 11 dell'articolo 69 della citata legge n. 342 del 2000, per quanto riguarda le modalità di dichiarazione, liquidazione, riscossione e accertamento dei tributi applicabili alle successioni e donazioni, devono essere seguite in via transitoria le procedure ora in uso.

Le disposizioni antielusive.
Alcune disposizioni finali hanno lo scopo di reprimere le finalità elusive.
E' stato stabilito che ogni trasferimento a titolo di donazione o altra liberalità tra vivi di beni e diritti, assoggettati al pagamento dell'imposta sostitutiva sui capital gains ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, se seguito da un ulteriore trasferimento dei beni o diritti in un arco di cinque anni, comporta - ai soli fini fiscali - una riqualificazione dell'atto originario con la conseguenza che lo stesso si intende come non effettuato e il beneficiario è tenuto a determinare il reddito diverso di natura finanziaria con gli stessi criteri che avrebbe dovuto seguire il donante, anche per quanto attiene all'individuazione dell'entità della partecipazione trasferita e, quindi, per stabilire se la stessa costituisce una partecipazione qualificata o non qualificata. Il beneficiario deve corrispondere l'imposta sostitutiva come se il dante causa dell'atto di liberalità avesse compiuto direttamente l'atto a titolo oneroso.
In tal caso, l'imposta è determinata secondo le regole ordinariamente previste per le cessioni a titolo oneroso ed è ammesso lo scomputo dall'imposta sostitutiva delle altre imposte eventualmente assolte sull'atto di liberalità.
E' previsto anche un regime agevolato delle plusvalenze patrimoniali in caso di trasferimento a titolo di successione per causa di morte o di donazione dell'azienda nell'ipotesi di prosecuzione dell'attività dell'impresa.
Indipendentemente dal grado di parentela con il beneficiario, è stabilito che il trasferimento, ancorché riferibile ad un atto di liberalità, non ha effetti realizzativi ed i beni si trasferiscono al beneficiario che prosegue l'attività in regime di neutralità fiscale ai fini delle imposte sui redditi, senza quindi emersione di plusvalenze o minusvalenze fiscalmente rilevanti.
Viene compiuto un coordinamento con le disposizioni vigenti e si stabilisce che le disposizioni antielusive contenute nell'articolo 69, comma 7, della legge 21 novembre 2000, n. 342, trovano applicazione con riferimento alle imposte ora dovute in conseguenza dei trasferimenti a titolo di donazione o altra liberalità.
In forza di tale richiamo, l'Amministrazione finanziaria può disconoscere (ai sensi e con gli effetti del notissimo art. 37-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600) i vantaggi tributari conseguiti mediante atti, fatti, o negozi che siano privi di valide ragioni economiche, dirette ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi indebiti.
A tal fine, la stessa Amministrazione può disporre l'applicazione delle imposte che si sarebbero dovute versare con riferimento alle disposizioni eluse.
Infine, tenuto conto della soppressione dell'imposta sulle successioni, va precisato che, in caso di acquisto per successione delle partecipazioni e dei titoli di cui alle lettere c), c-bis) e c-ter) del comma 1 dell'art. 81 del TUIR, non potendosi più applicare la disposizione contenuta nell'articolo 82, comma 5, del TUIR, dove è stabilito che "si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione", si deve assumere come costo il costo sostenuto dal de cuius; per il mancato assoggettamento all'imposta sulle successioni viene meno il presupposto per consentire una "rivalutazione" della partecipazione ereditata.

La decorrenza e il regime transitorio.
Il nuovo regime tributario delle successioni e donazioni è applicabile "alle successioni aperte e alle donazioni fatte successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge"; pertanto, il nuovo regime deve essere applicato alle successioni aperte ed agli atti di donazione stipulati dal giorno successivo a quello di pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 24/10/01.
E' stato prorogato al 30 giugno 2002 il termine - precedentemente fissato al 31 dicembre 2001 - "… per effettuare la registrazione volontaria delle liberalità indirette e delle donazioni fatte all'estero a favore dei residenti con l'applicazione dell'imposta di registro nella misura del 3 per cento sull'importo che eccede la franchigia …".

In sintesi

Con l'entrata in vigore delle disposizioni illustrate si può dire che il regime italiano in materia di trasferimenti, che derivino da successione e donazioni, sia tra i più favorevoli in Europa.
La speranza è che questo regime non venga modificato in quanto l'effetto impositivo "leggero" può anche essere uno strumento di chiarezza delle operazioni che verranno compiute e consentirà realisticamente di comparare il regime più vantaggioso in relazione all'operazione, senza escludere, di confronto al passato, la più pesante imposta sulle donazioni.


(redatto in data 25 marzo 2002)


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