La normativa fiscale dei trusts per le imposte indirette.

a cura di Avv. Donato B. Quagliarella

Di cosa si tratta

La Finanziaria 2007 (Legge 27 dicembre 2006, n. 296), come riferito in altro articolo sull’imposizione diretta (cfr.: nel sito “La normativa fiscale dei trusts per le imposte dirette”) ha dato disposizioni di natura fiscale che si attendevano. È poi intervenuta la Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 6 agosto 2007, n. 48, che ha fornito chiarimenti.
Oltre alle richiamate disposizioni vanno ora considerate in sede di imposizione indiretta le norme che hanno nuovamente introdotto l’imposta di successione e donazione con il D.L.262/2006, convertito in legge 286/2006, all’art. 2, commi 47-53. Infatti ora sono espressamente previsti anche gli atti di costituzione di vincoli di destinazione sui beni.
A seconda che il trust venga costituito utilizzando il veicolo del testamento, per quando il disponente avrà cessato di vivere, o che la costituzione avvenga prima con disposizione durante la vita, i beni che ne formano oggetto saranno soggetti alla relativa imposta.
Nel trusts autodichiarato (per il quale si vedano i chiarimenti all’articolo nel sito: “Riconosciuta la validità del trust autodichiarato”) si ha la particolare situazione che i beni non circolano, ma l’Agenzia ritiene che si sconti ugualmente l’imposta di donazione. Non essendovi un trasferimento di proprietà attuale non si vede come si possa ravvisare un incremento del patrimonio che costituisca presupposto del prelievo.
L’aliquota dell’imposta sulle donazioni non è un’aliquota fissa sempre uguale, ma cambia a seconda del grado di parentela con il donante, e va affrontato il tema di come si debba stabilire quale questa sia e se si abbia riguardo al trustee o al beneficiario in concreto. La risposta dell’Agenzia è a favore del beneficiario e quindi conterà questa relazione; quindi 4 per cento per il coniuge e i discendenti in linea retta, 6 per cento per i fratelli e sorelle con franchigia per ciascuno di euro 100.000,00 e 6 per cento senza franchigia per gli altri parenti fino al quarto grado, affini in linea retta e collaterale sino al terzo grado, mentre per tutti gli altri e senza franchigia l’otto per cento.
Avendo scontato l’imposta in sede di costituzione del trust, quando si addiverrà al concreto trasferimento al destinatario non vi sarà altra imposizione a questo titolo.
Nel caso si tratti di trusts di scopo, che nel sito non abbiamo ancora considerato, l’aliquota sarà sempre dell’otto per cento.
In forza della Finanziaria 2007 i trasferimenti di aziende, loro rami e partecipazioni sociali non scontano l’imposta di donazione se la devoluzione avviene a favore di un discendente; per le partecipazioni la misura di questa dovrà consentire il controllo, come definito dall’art. 2359, 1° comma, n. 1 cod. civ. e si dovrà avere la prosecuzione dell’attività per almeno cinque anni.
Per l’imposta di registro la Circolare si riferisce al solo trusts che non comporti trasferimento attuale dei beni e in questa ipotesi prevede l’assoggettamento all’imposta in misura fissa dell’atto costitutivo che abbia la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata.
Per le imposte ipotecarie e catastali, contrariamente all’imposta sulle donazioni, essendo imposta d’atto, sia l’atto istitutivo di trust che il successivo passaggio al destinatario scontano l’imposta; quindi come momento avremo all’atto della costituzione del trust, durante la vita del trusts se i beni immobili o i diritti reali sono fatti oggetto di trasferimento da parte del trustee ovvero al trasferimento del bene con lo scioglimento del vincolo che deriva dal trust.

(redatto in data 25 settembre 2007)


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