Fondo patrimoniale e trattamento tributario.
a
cura di Avv. Donato B. Quagliarella
Di cosa si tratta
Il fondo patrimoniale è un istituto non molto diffuso
con il quale si possono mettere al riparo dei beni, soprattutto
quando un soggetto è un imprenditore soggetto ai
rischi del lavoro che svolge, destinandoli ai bisogni
della famiglia. Un problema che si pone, per questo istituto,
è il suo trattamento tributario.
Il fondo è costituito per iniziativa di uno o
ambedue i coniugi, per atto pubblico, oppure per iniziativa
di un terzo, anche per testamento, con beni di varia natura
(immobili, mobili iscritti in pubblici registri e titoli
di credito). Tali beni, sottoposti a un vincolo di destinazione,
configurano una sorta di patrimonio separato, il cui elemento
distintivo e caratterizzante è dato dalla sua particolare
ed indefettibile destinazione ai bisogni della famiglia.
I beni costituenti il fondo patrimoniale sono soggetti,
infatti, ad alcuni limiti:
- i frutti prodotti possono essere utilizzati solo per
i bisogni della famiglia;
- la loro amministrazione è regolata dalle norme
relative alla comunione legale;
- non possono essere alienati, ipotecati, dati in pegno
o comunque vincolati senza il consenso di entrambi i coniugi
e, se vi sono figli minori, solo con l'autorizzazione
concessa dal giudice, salvo che non sia stato espressamente
consentito nell'atto di costituzione;
- il fondo e i suoi frutti non possono essere oggetto
di azioni esecutive per debiti che il creditore sapeva
essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della
famiglia.
Il vincolo di destinazione del fondo viene a cessare
a seguito dell'annullamento, dello scioglimento o della
cessazione degli effetti civili del matrimonio, tranne
nell'ipotesi in cui vi sia la presenza di figli minori;
in tal caso il fondo dura sino al compimento della maggiore
età dell'ultimo figlio ed il giudice può
impartire disposizioni per l'amministrazione dei beni.
Dal punto di vista giuridico, l'atto costitutivo del
fondo patrimoniale riveste natura negoziale. Al riguardo,
con particolare riferimento alla costituzione del fondo
ad opera di uno solo dei coniugi, va osservato che, secondo
una parte della dottrina, tale costituzione si perfeziona
senza necessità dell'accettazione dell'altro coniuge
(tesi dell'atto unilaterale), mentre, per altri, trattandosi
di una convenzione matrimoniale è necessaria l'accettazione
del coniuge (tesi della convenzione bilaterale). Ne discende
che, per quanto riguarda la natura giuridica del fondo
patrimoniale, se si ritiene non necessario il consenso
dell'altro coniuge, si delinea un atto unilaterale di
destinazione; al contrario, se tale consenso è
ritenuto necessario, la costituzione del fondo patrimoniale
è riconducibile ad un contratto, o meglio, ad una
convenzione matrimoniale bilaterale.
La circolare del Ministero delle Finanze, Dipartimento
delle Entrate 30/11/2000, n. 221/E ha sancito l'applicazione
delle imposte di registro nella misura fissa di lire 250.000
per il fondo patrimoniale costituito con beni di proprietà
di entrambi i coniugi o di uno solo dei coniugi, che se
ne riserva la proprietà.
L'analogia con i trusts, istituiti unilateralmente dal
proprietario dei beni, per i quali la dottrina ha sempre
sostenuto l'applicabilità dell'imposta di registro
in misura fissa, è evidente.
L'accettazione ha importanti riflessi anche dal punto
di vista fiscale e la costituzione del fondo patrimoniale
e la successiva gestione danno origine a diverse problematiche
di ordine fiscale.
Al fine di inquadrare in modo corretto l'atto di costituzione
del fondo nell'ambito della disciplina delle imposte di
registro, sulle successioni e donazioni, ed ipotecaria
e catastale, si procederà ad una classificazione
delle ipotesi configurabili sulla base dei soggetti che
lo costituiscono.
a) Fondo costituito con beni di proprietà di entrambi
i coniugi.
L'atto di costituzione del fondo esprime soltanto una
volontà "vincolante", essendo del tutto
esclusa ogni volontà traslativa. Ne consegue l'inapplicabilità
dell'imposta sulle successioni e donazioni per assenza
del presupposto d'imposta, ossia il trasferimento di beni
e diritti a titolo gratuito per atto inter vivos o mortis
causa.
Ai fini, invece, dell'imposta di registro l'atto di costituzione
del fondo non potrà considerarsi nemmeno di natura
dichiarativa. Mentre gli atti con efficacia dichiarativa
rafforzano, affievoliscono, specificano la situazione
precedente oppure eliminano una situazione di incertezza,
l'atto di costituzione del fondo crea sui beni, che ne
fanno parte, un vincolo di destinazione, realizzato attraverso
particolari regole di amministrazione e di responsabilità.
Tale atto andrà inquadrato nell'art. 11 della parte
prima della tariffa, allegata al testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R.
26 aprile 1986, n. 131, e soggetto all'imposta nella misura
fissa di £.250.000.
b) Fondo costituito con beni di proprietà di uno
solo dei coniugi che se ne riserva la proprietà.
Anche in tale ipotesi non vi è effetto traslativo
e a tale conclusione induce la considerazione che il fondo
è funzionale ai bisogni della famiglia e che fa
carico ai coniugi, e più precisamente al coniuge
proprietario, l'obbligo di assistenza economico - materiale
della famiglia (cfr. Cass. 7 maggio 1992, n. 5415). Lo
stesso codice, rispettivamente negli artt. 143 e 147,
disciplina l'obbligo reciproco dei coniugi all'assistenza
materiale, nonché i doveri dei genitori verso la
prole.
A tale fattispecie si estendono le conclusioni formulate
con riferimento all'ipotesi a) e, specificamente, l'inapplicabilità
dell'imposta sulle successioni e donazioni e l'applicazione
dell'imposta di registro nella misura fissa di £.
250.000.
c) Fondo costituito con beni di proprietà di uno
solo dei coniugi che non se ne riserva la proprietà.
Al riguardo si ritiene di dovere distinguere il caso
in cui vi sia accettazione da parte dell'altro coniuge
dal caso in cui ciò non avvenga.
In caso di assenza di accettazione, fermo restando il
vincolo di destinazione dei beni, non si verifica però
alcun effetto traslativo della proprietà sugli
stessi. Pertanto, per gli stessi motivi addotti con riferimento
alle ipotesi di cui alle lettere a) e b), è dovuta
la sola imposta di registro in misura fissa.
Qualora, invece, vi sia accettazione da parte del coniuge,
che non conferisce i beni, si verifica l'effetto traslativo
per la quota pari al 50 % dei beni destinati al fondo,
per i quali sia intervenuta l'accettazione. L'atto è
soggetto al regime tributario previsto per le donazioni
con riferimento al solo valore corrispondente all'attribuzione
patrimoniale.
d) Fondo costituito con beni di un terzo che non se ne
riserva la proprietà.
Si è in presenza di effetti traslativi della proprietà;
l'atto è soggetto all'imposta sulle donazioni se
e nella misura in cui vi sia stata accettazione.
e) Fondo costituito con beni di un terzo che se ne riserva
la proprietà.
Anche nell'ipotesi in cui il fondo viene costituito con
beni di un terzo, che se ne riserva la proprietà,
il relativo atto deve essere assoggettato al trattamento
impositivo previsto per gli atti di trasferimento a titolo
gratuito. In questo caso, sebbene non si verifichi l'effetto
traslativo della piena proprietà dei beni conferiti,
tuttavia, dalla costituzione del fondo deriva per i coniugi
il vantaggio, di carattere economico, di utilizzare i
frutti prodotti dai beni che vi sono destinati.
Questa fattispecie non risulta espressamente disciplinata
dal testo unico dell'imposta sulle successioni e donazioni
e, ai fini della determinazione del valore della base
imponibile, troveranno applicazione i criteri stabilit
dal medesimo decreto per la determinazione del valore
delle rendite.
Si fa cenno al regime tributario degli atti in argomento
ai fini delle imposte ipotecaria e catastale. L'obbligo
della trascrizione del vincolo, derivante dalla costituzione
del fondo patrimoniale, è previsto dall'art. 2647
del c.c.. Al riguardo si precisa che la Corte di Cassazione,
con sentenza del 27 novembre 1987 n. 8824, ha attribuito
a tale trascrizione la funzione di pubblicità-notizia.
Ne consegue che:
* qualora la costituzione del fondo patrimoniale non
comporti trasferimento di beni immobili, per la formalità
di trascrizione è dovuta l'imposta ipotecaria in
misura fissa di cui all'art. 4 della tariffa allegata
al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte
ipotecaria e catastale, approvato con D.Lgs. 31 ottobre
1990, n. 347;
* qualora la costituzione del fondo patrimoniale comporti
trasferimento di beni immobili, sono dovute le imposte
ipotecaria e catastale nella misura proporzionale stabilita
rispettivamente dall'art. 1 della tariffa allegata al
suindicato testo unico e dall'art. 10 dello stesso testo
unico.
In sintesi
Si deve fare riferimento in concreto a come è
atteggiata l'operazione per vedere quale ne diventa il
regime di tassazione e, a seconda dei beni che vengono
considerati, si deve poi verificare per i tipi di operazione
quale ne diventa la tassazione conseguente.
(redatto in data 10 gennaio 2002)