La società
a responsabilità limitata.
Il recesso del socio.
a
cura di Avv. Donato B. Quagliarella
Di cosa si tratta
La Riforma delle società ha introdotto
disposizioni molto più articolate in materia di
recesso del socio dalla società. La necessità
di questa maggiore articolazione è un portato di
molte delle novità della riforma; il fatto stesso
che la società possa essere a tempo indeterminato,
contrariamente al regime antecedente, non può che
imporre di prevedere la facoltà per il socio di
decidere quando uscirne, non potendo restare legato a
vita alla partecipazione che avesse acquisito.
Al di là di quanto detto a titolo di esempio,
anche qui l’autonomia statutaria consente di prevedere
altri presupposti per l’esercizio della facoltà
di recedere; cominciamo comunque ad elencare quanto già
previsto dalla norma, che è l’art. 2473 c.c..
Il diritto di recedere compete ai soci che:
- non siano stati d’accordo sul cambiamento dell’oggetto
sociale o del tipo di società;
- non abbiano acconsentito alla sua fusione o scissione;
- alla revoca dello stato di liquidazione;
- al trasferimento della sede all’estero;
- alla eliminazione di una o più cause che legittimino
il recesso;
- al compimento di operazioni che comportino una sostanziale
modificazione dell’oggetto della società
determinato nell’atto costitutivo;
- ed ancora ad una rilevante modificazione dei diritti
attribuiti ai soci a norma dell’art. 2468, 4°
comma c.c. (quelli riguardanti l’amministrazione
della società e la distribuzione degli utili);
- da ultimo nel D.L.vo 5/2003, relativo alla parte procedurale
della Riforma, quando almeno i due terzi del capitale
sociale abbiano approvato l’introduzione o la soppressione
di clausole compromissorie, gli assenti o i dissenzienti
possono nei novanta giorni successivi esercitare il diritto
di recesso.
Il senso dell’elencazione, oltre
all’oggettività della durata indeterminata
della partecipazione, sta nel fatto che ci sono cose che
capitano in un rapporto che non ne possono consentire la
prosecuzione. Ci nasce un esempio od allineamento, forse
infelice, al matrimonio; se si era d’accordo su questo,
può accadere che fatti comportino la caduta di quello
spirito che lo caratterizzava tanto da portare alla determinazione
di porvi termine, anche se tante cose magari vanno anche
bene (i figli crescono bene e vanno sui loro percorsi, l’economia
familiare va bene e consente di godere di adeguato benessere).
Comunque il rapporto è cessato nel momento nel quale
qualche cosa si è rotto irreversibilmente.
Così è delle piccole frizioni tra i soci
che, magari sopite nel tempo, hanno consentito la prosecuzione
del rapporto, ma quando emergono manifestazioni incompatibili
con la sua prosecuzione, logica vuole che è meglio
fare cessare il rapporto, soprattutto quando sia strettamente
personale.
Grande attenzione va quindi data al recesso del socio
che nelle norme della Riforma, se non si usa adeguatamente
l’autonomia concessa, possono essere foriere di
gravi insoddisfazioni e rilevanti, ingiustificati costi.
Già molto si è scritto sul tema ma ci pare
che allo stato sia mancato lo spirito dell’inquadramento
del nuovo istituto che bisogna concordare se debba essere
inteso come premiale o meno nel suo esercizio. L’affermazione
compiuta è eccessiva deliberatamente in quanto
le disposizioni dell’epoca della costituzione del
rapporto devono aver per chiaro che cosa si intenda fare
quando si sia usciti dalla fase dello start up e della
conduzione successiva, incrementativa o meno che sia a
seconda degli obiettivi dei soci.
Proprio le peculiarità di ciascuna
società devono prevedere con molta attenzione il
distacco di uno o più soci, e anche talora amministratori,
dalla società per gli effetti che questo distacco
può produrre.
Il recesso si lega naturalmente al tema della trasferibilità
delle quote dal momento che, se la nuova regola è
la libertà di trasmissione, l’atto costitutivo
può escludere la trasferibilità, può
prevedere limitazioni alla circolazione della quota, come
con l’introduzione di clausole speciali di prelazione
o di gradimento ed ancora può vietare la successione
nella titolarità delle quote agli eredi (art. 2469,1°
comma c.c.).
In questi casi la norma, che prevale, consente al socio
di recedere dal rapporto sociale con la limitazione temporale
che, salvo diverse determinazioni dell’atto costitutivo,
questo non possa avvenire se non trascorso un periodo
non superiore a due anni dalla costituzione della società
o dalla sottoscrizione della partecipazione.
Si pone il quesito di che cosa accada nelle situazioni
nelle quali i vecchi statuti nulla dicano sul punto, ma
è da ritenere che operi la disposizione che consente
il recesso prevalendo sul diverso testo.
In ordine alle clausole di gradimento mero
non è lecito il ricorso al regime delle società
per azioni, che ne negano la validità, dal momento
che si era già ritenuto che la validità di
una clausola molto ampia in ordine al gradimento degli altri
soci od amministratori sia consentita nella società
a responsabilità limitata per il rapporto più
personalistico che caratterizza il tipo sociale. L’attuale
espressa previsione quindi legittima nel caso di gradimento
mero la possibilità per il socio di recedere dalla
società. Si vuole ricordare che il salvataggio della
validità del gradimento mero in gradimento efficace
è data nei casi nei quali la clausola preveda l’obbligo
di indicare un altro acquirente gradito e quindi in questi
casi non si realizza il presupposto del recesso.
Altra situazione nella quale può
porsi il tema del recesso è nel caso di morte del
socio; se nulla fosse previsto, l’erede assume la
posizione del suo dante causa ed ha diritto di farsi annotare
sul libro soci con un semplice atto notorio che ne attesti
la qualità di erede; se invece fosse statutariamente
previsto il divieto di subingresso a titolo ereditario o
l’accrescimento a favore dei soci superstiti, i diritti
degli eredi sarebbero esclusivamente quelli di essere liquidati
del valore della quota. Se invece lo statuto prevede l’intrasferibilità
della quota a favore degli eredi o l’accrescimento
degli altri soci, senza nulla prevedere della sorte degli
eredi, a loro è dato il diritto di recedere per avere
la liquidazione della quota.
Allo statuto è attribuito il compito di determinare
i modi di subingresso nella quota o la loro esclusione,
come anche determinare come si stabilisca quanto vada
corrisposto, disponendo in modo alternativo alle disposizioni
suppletive del codice. Si ricorda che, in difetto di disposizioni,
il termine per la liquidazione è di sei mesi (art.
2473, 4° comma c.c.).
Nell’ambito quindi della latitudine di potere,
attribuito dallo statuto, potrebbe anche ipotizzarsi che
venga prevista una illimitata facoltà di recedere
dalla società, che non è da ritenersi vietata
avendo sostituito all’interesse prioritario della
società quello individuale del socio.
Il tema del rimborso della partecipazione pone principalmente
due ordini di temi successivi:
In ordine alla quantificazione l’art. 2473, 3°
comma c.c. indica un principio di correlazione tra il
valore della quota e il valore del patrimonio sociale,
ma non dà una puntuale disciplina per la quantificazione.
Si limita infatti a dire che il valore deve tenere conto
di quello di mercato al momento di dichiarazione di recesso
e in caso di disaccordo, demanda la stima alla relazione
giurata di un esperto, nominato dal Tribunale a richiesta
della parte più diligente.
La prima domanda è se sia ammissibile che l’autonomia
statutaria consenta di stabilire preventivamente il modo
di determinazine di questo valore; la risposta positiva
si impone e quindi lo statuto potrà, ma, diremmo,
dovrà opportunamente, dare ulteriori criteri di
riferimento.
Ci poniamo anche la domanda se lo statuto possa prevedere
il valore pari a quello nominale, senza nessuna considerazione
per l’avviamento o i beni della società;
è chiaro che si tratterebbe di una clausola che
avrebbe l’effetto di rafforzare il vincolo sociale
ed impedire le uscite. La risposta, che abbiamo già
letto, è nel senso della legittimità di
tale clausola, ma qualche sospetto ci è rimasto
dal momento che comunque la norma almeno “raccomanda”
che si tenga in considerazione “il suo valore di
mercato”.
Certo i soci in sede di costituzione o all’unanimità
con altra decisione successiva potranno determinare a
quale dei vari ricorrenti criteri si faccia ricorso nel
caso in concreto.
Senza pretese di esaustività, richiamiamo:
- il metodo patrimoniale, semplice o complesso; con questo
si determina il valore del patrimonio netto rettificato
attribuendo un valore alle attività e passività,
comprese le attività immateriali, come brevetti
e marchi, anche se non rilevate contabilmente;
- il metodo reddituale puro; il metodo guarda ai flussi
reddituali attualizzati, capitalizzando il reddito medio
o normale atteso;
- il metodo misto, patrimoniale e reddituale; si determina
il valore del patrimonio netto e si aggiunge il valore
dell’avviamento, tramite attualizzazione del reddito
medio. E’ il metodo usato ora con maggior frequenza;
- il metodo dei multipli: questo deriva i valori dall’applicazione
di indicatori tratti da imprese del medesimo settore;
il metodo pare poco adatto alle imprese nuove;
- altri metodi come quello dei flussi di cassa.
In ordine a chi effettua l’acquisto della quota
del socio, che ha esercitato il diritto di recesso, si
distingue se sono gli altri soci e quindi proporzionalmente
tra loro, in difetto di diverse disposizioni o diversa
volontà in concreto, un terzo individuato concordemente
tra i soci residui oppure la società stessa; in
quest’ultimo caso la società provvederà
utilizzando le riserve disponibili o, in mancanza, riducendo
corrispondentemente il capitale sociale nel rispetto dell’art.
2482 c.c., che ne stabilisce modalità e limiti,
ma, qualora questo non risulti possibile, non resterà
che il ricorso alla liquidazione.
Benché la previsione non sia particolarmente rafforzata,
l’opzione a favore degli altri soci dovrà
comunque essere tenuta presente come prioritaria da parte
degli amministratori ed adeguatamente lo statuto dovrebbe
proiettarsi a regolare i modi attraverso i quali esercitarla.
Il pagamento del valore al socio receduto da parte della
società pone delicati problemi fiscali, che sono
stati impostati, ma non ancora risolti, e ci riserviamo
di tornare sul punto quando su questo sarà stata
fatta chiarezza.
Da ultimo, quando la società non sia in grado
di operare la liquidazione a favore del socio receduto
e si imponga invece la liquidazione della società,
il socio avrà soddisfazione attraverso il risultato
più complessivo della liquidazione del patrimonio
sociale che risulti dall’attività di liquidazione.
(redatto in data 10 giugno 2003)