La società
a responsabilità limitata.
Il finanziamento ad opera dei soci.
a
cura di Avv. Donato B. Quagliarella
Di cosa si tratta
Il finanziamento dei soci a favore della
propria società trova con la Riforma una sua disciplina
espressa, che si limita ad alcune affermazioni principali:
- la postergazione della restituzione in relazione al
pagamento degli altri creditori;
- la restituzione alle casse sociali, sussistendo certe
condizioni della società, se avvenga il fallimento
della società entro un anno da quando si è
proceduto ad estinguere il debito;
- la qualificazione come finanziamento laddove esistano
certe condizioni della società (art. 2467 c.c.).
La società a responsabilità limitata è
trattata sotto questo profilo in modo nettamente diverso
dalla società per azioni in quanto è fatto
evidente che le maggiori risorse finanziarie sono tratte
dai soci nella società a responsabilità
limitata.
I soci però non sono liberi di apportare e ritirare
dei finanziamenti che ritenessero di accordare alla loro
società, in quanto i terzi hanno fatto affidamento
sulla condizione della società.
Il problema più difficile è
quello di individuare criteri idonei a distinguere tale
forma di apporto rispetto ai rapporti finanziari tra soci
e società che non meritano di essere distinti da
quelli con un qualsiasi terzo. La soluzione della Riforma,
indicata dal secondo comma dell’art. 2467 c.c., non
potendosi in via generale individuare parametri quantitativi,
è stata quella di un approccio con il quale ricercare
se la causa del finanziamento è da individuare nel
rapporto sociale o in un generico rapporto di credito: in
tal senso l’interprete è invitato ad adottare
un criterio di ragionevolezza, con il quale si tenga conto
della situazione della società e la si confronti
con i comportamenti che nel mercato sarebbe appunto ragionevole
aspettarsi.
La norma attuale ha la peculiarità di sospingersi
espressamente alla sfera fallimentare, affermando che
“deve essere restituito” quel prestito che
sia stato reso al socio nell’anno antecedente la
dichiarazione di fallimento. Su questa disposizione è
evidente che la dottrina avrà occasione di scrivere
molto e non riteniamo per il momento invece di dilungarci
anche perché sembra attendibile che la riforma
di diritto fallimentare approdi a concretezza dopo tanti
anni di lavoro.
La regola di buona amministrazione è
che gli amministratori nel rappresentare ai soci i bisogni
della società chiedano a questi di incrementare gli
apporti dei quali la società abbia bisogno per perseguire
l’oggetto della propria attività. Mentre sarebbe
preferibile che questo avvenga attraverso dei conferimenti,
vanno bene anche dei prestiti dai soci, ma in questo caso
in certe condizioni diviene quasi la medesima operazione.
Altra regola di buona amministrazione è che gli
amministratori non rimborsino i prestiti, avuti dai soci,
preferendoli ad altri creditori, come i fornitori, divenendo
altrimenti illecita la restituzione e fonte di responsabilità
per gli amministratori. E’ quindi corretto che gli
amministratori, in certe condizioni, rifiutino la richiesta
dei soci a pena di loro responsabiità.
Si è ora sostanzialmente introdotta un’ipotesi
di presunzione di finanziamento per “quelli, in
qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in
un momento in cui, anche in considerazione del tipo di
attività esercitata dalla società, risulti
un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto
al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria
della società nella quale sarebbe stato ragionevole
un conferimento”.
In queste condizioni qualsiasi apporto
venga attribuito dal socio alla società è
da qualificarsi finanziamento e va trattato come tale, quale
che sia la forma che abbia assunto.
Se da un lato la norma pone delle regole, la loro verifica
in concreto per lo più passerà da una verifica
in sede fallimentare, alla quale peraltro non è
preclusa la considerazione di restituzioni che siano avvenute
in un arco temporale superiore a quello indicato dalla
norma.
Inoltre una considerazione di questo operato potrà
avvenire in sede assembleare quando gli amministratori
abbiano trattato diversamente i vari prestiti dai soci,
avendo proceduto ad esempio alla restituzione solo a favore
di alcuni.
(redatto in data 5 agosto 2003)