La societą
a responsabilitą limitata. Le quote.
a
cura di Avv. Donato B. Quagliarella
Di cosa si tratta
La disciplina della partecipazione sociale
è, ancora con la Riforma, indicata senza una disposizione
positiva, ma viene stabilito che il titolo, come in precedenza,
non possa essere rappresentato da azioni e si aggiunge
che non può costituire oggetto di “sollecitazione
all’investimento”.
La società a responsabilità limitata si
colloca tra le società di persone e la società
per azioni proprio in ragione del titolo che rappresenta
la partecipazione, che per definizione è trasferibile
(art. 2469 c.c.) “liberamente”, salvo le limitazioni
che le parti abbiano convenuto.
La chiusura all’investimento “sollecitato”
vuole dire che non può direttamente fare ricorso
a questa forma, ma non vieta che si possa porre quale
holding di società per azioni e indirettamente
attingere tramite questa al mercato dei capitali di rischio.
Ove lo statuto lo consenta, la società può
emettere titoli di debito, analoghi alle obbligazioni
della società per azioni; i titoli possono essere
sottoscritti solo da investitori qualificati, come le
banche e i fondi di investimento, che possono collocarli
presso il pubblico dei risparmiatori, rispondendo verso
gli acquirenti della solvenza della società (art.
2483 c.c.).
I diritti sociali, che derivano dalla titolarità
delle quote, quali il diritto di voto e la quota di partecipazione
agli utili, non necessariamente sono uguali; tali sono
se non è previsto qualche cosa di diverso dall’atto
costitutivo e quindi spettano in misura proporzionale
alle quote possedute; l’atto costitutivo può
riservare ad alcuni soci particolari diritti riguardanti
l’amministrazione della società o la distribuzione
degli utili; le modifiche a queste disposizioni particolari,
che non sono quindi la regola, possono in seguito essere
adottate o modificate purché si ottenga il consenso
di tutti i soci.
Si può quindi pensare a partecipazioni al capitale
di minoranza che possano esprimere la conduzione dell’amministrazione
con la riserva del potere di nomina di questi, come al
diritto ad una percentuale degli utili più elevata
di quanto non sia la misura della partecipazione.
E’ stato ritenuto coerente con la caratteristiche
personali del tipo societario della società a responsabilità
limitata da un lato non prevedere la possibilità
di categorie di quote, che implicherebbe una loro oggettivizzazione
e quindi una perdita del collegamento con la persona del
socio, dall’altro consentire con il quarto comma
dell’art. 2468 c.c. che l’atto costitutivo
preveda l’attribuzione a singoli soci, quindi in
considerazione della loro posizione personale, particolari
diritti concernenti sia i poteri nella società
sia la partecipazione agli utili.
Un quesito, che già si pone e che non ha una particolare
difficile soluzione, può avere ragionevole regolamentazione
in uno statuto che accortamente si proietti alle evenienze
del futuro, quando il portatore di questi “diritti
particolari” cambi. Ci riferimamo al caso di morte
del socio, titolare di queste quote, o al suo desiderio
di cederle o recedere dalla società. Abbiamo ipotizzato
tre casi perché le soluzioni possono essere diverse.
In caso di morte la considerazione del trasferimento,
se a titolo particolare o universale, può portare
a conclusioni diverse sulle sorti dei diritti particolari,
con la loro estinzione nel primo caso e il trasferimento
in capo al successore nel secondo; non condividiamo la
tesi, che richiederebbe vari approfondimenti legati alla
diversa chiamata ereditaria, ma ci limitiamo ad accennare
all’evenienza.
Nel caso di cessione volontaria a terzi il tema ulteriormente
andrebbe ad articolarsi col regime della clausola di trasferibilità
e suoi limiti, eventualmente presente nello statuto, questo
al fine di stabilire il giusto prezzo.
Da ultimo in caso di recesso del socio titolare di queste
quote si pone il tema di quale ne sia il valore se il
motivo dell’attribuzione di diritti particolari
sia ad un particolare valore per la società legato
alla presenza di quel socio che, uscendone, pregiudica
in termini di valore la considerazione della società.
Tutti questi casi possono con lungimiranza già
essere regolati in via preventiva da uno statuto che ne
stabilisca la permanenza o meno e i criteri di determinazione
del valore in modo diverso da come li determinerebbe il
mercato.
Contrariamente a prima, la Riforma non impone una misura
minima di quota nel senso che non necessariamente la quota
deve essere di un euro o suo multiplo. Si potranno avere
quindi quote espresse in decimali di euro, ma è
chiaro che sia preferibile che lo statuto determini in
modo automatico gli arrotondamenti della quota all’unità,
prestando attenzione che l’operazione non vada eventualmente
ad incidere con un’alterazione del computo del quorum
di maggioranza, fatto che potrebbe realizzarsi con maggiore
facilità nel caso di numerosi soci con quote uguali
che poi abbiano a frazionarsi ulteriormente.
Si è già detto come in linea di principio
le quote siano liberamente trasmissibili, ma lo statuto
può prevedere altrimenti. Potrà essere prevista
quindi l’intrasferibilità o la validità
del trasferimento subordinata al gradimento degli altri
organi sociali, degli altri soci o di terzi senza prevederne
condizioni e limiti. In questo quadro si colloca la nuova
disciplina del trasferimento delle partecipazioni in società
a responsabilità limitata che vede al secondo comma
dell’art. 2469 c.c. espressamente previsto che,
nel caso in cui l’atto costitutivo prevede la intrasferibilità
della partecipazione o la assoggetti senza alcuna condizione
o limite al gradimento di organi sociali, degli altri
soci o di terzi, spetti inderogabilmente al socio il diritto
di recesso.
È possibile, a tutela della buona fede contrattuale,
porre limiti temporali per l’esercizio di tale diritto
ed impedire così comportamenti che pregiudichino
l’interesse delle altre parti di un rapporto come
quello societario: perciò è stata ammessa
la possibilità che l’atto costitutivo impedisca
per i primi due anni dalla costituzione della società
o dall’adesione ad essa l’esercizio del diritto
di recesso.
Nell’art. 2470 c.c., oltre ad affrontare alcuni
aspetti tecnici sulla circolazione della quota e la relativa
pubblicità ad effetti interni ed esterni alla società,
ha risolto il problema della tutela riconosciuta all’acquirente
della partecipazione sociale. La circolazione è
sottoposta ad un regime di pubblicità presso il
Registro delle imprese, e tra cessioni plurime della medesima
quota è preferito nell’acquisto il primo
che abbia provveduto all’iscrizione al Registro
e che sia in buona fede, anche se il suo titolo di acquisto
sia di data posteriore; è una soluzione che viene
sostanzialmente a riprodurre quella dell’art. 1155
c.c. per la circolazione dei beni mobili: nel caso di
conflitto tra acquirenti della partecipazione la prevalenza
di colui che per primo ottiene l’iscrizione del
trasferimento nel Registro delle imprese non consegue
semplicemente alla sua priorità temporale, ma richiede
inoltre il requisito soggettivo della buona fede.
Più dettagliata appare l’espropriazione
della quota, per la quale si indicano le forme nelle quali
si deve procedere; il pignoramento va notificato al debitore
e alla società e iscritto nel registro delle imprese;
gli amministratori devono poi trascriverlo sul libro dei
soci; resta immutato il regime della procedura successiva
fino alla vendita.
Le disposizioni richiamate si applicano anche al pegno,
usufrutto e sequestro della partecipazione ed ora viene
detto espressamente. Questa patologia della titolatità
della quota può sembrare poco interessante, mentre
invece non è così.
In caso di pegno od usufrutto delle azioni nella Spa
il diritto di voto spetta al creditore o all’usufruttuario,
salvo diverse disposizioni che prevedano la permanenza
al socio o la sospensione dal voto, mentre per il sequestro
l’esercizio spetta al custode giudiziario. Per quest’ultimo
caso la norma non ammette esplicitamente deroghe, ma può
pensarsi che il Giudice possa altrimenti determinarsi
nell’interesse della società e del valore
della quota. E’ consentito allo statuto per il caso
di pegno e di usufrutto diversamente regolare la spettanza
dei diritti per la parte che verrà ritenuta dispositiva.
La Riforma in questo caso ha operato il rinvio alle norme
sulle azioni; per il diritto di opzione è ora previsto
che questo spetti al socio e a questo vadano le nuove
quote; in casi di mancato esercizio tre giorni prima della
scadenza e qualora gli altri soci non si offrano di acquistarlo,
questo viene alienato per suo conto a mezzo banca o intermediario;
in caso di aumento di capitale per passaggio di riserve
a capitale, il pegno, l’usufrutto ed il sequestro
si estendono alle quote di nuova emissione; se vanno effettuati
versamenti sulle quote, nel caso di pegno deve provvedervi
il socio ed in mancanza il creditore pignoratizio può
vendere le quote, mentre nel caso di usufrutto è
l’usufruttuario a provvedervi salvo il diritto alla
restituzione al termine dell’usufrutto. I diritti
amministrativi, diversi da quelli illustrati, spettano
per il pegno e l’usufrutto ad entrambi, mentre nel
caso di sequestro sono esercitati dal custode.
Nel caso di cessione di quote, che non siano interamente
liberate, la solidarietà dell’obbligo di
versare il residuo permane a carico del cedente per il
triennnio e decorre “dall’iscrizione del trasferimento
nel libro dei soci”.
Altro significativo aspetto della riforma in tema di
partecipazione a società a responsabilità
limitata è quello concernente la disciplina del
recesso nell’art. 2473 c.c.. Essa comporta infatti
un rilevante ampliamento delle ipotesi attualmente previste
ed amplia così quello che in questi tipi di società
risulta concretamente lo strumento più efficace
di tutela per il socio.
Con l’art. 2473 c.c.
viene ampiamente regolato il recesso del socio, che non
è operazione agevole in quanto la partecipazione
del socio è ben difficilmente negoziabile sul mercato.
L’atto costitutivo “determina” quando
il socio può recedere e le modalità, competendo
tale diritto ai soci:
- che non hanno consentito al cambiamento dell’oggetto
o del tipo di società;
- alla sua fusione o scissione,
- alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento
della sede all’estero,
- alla eliminazione di una o più cause di recesso
previste dall’atto costitutivo,
- al compimento di operazioni che comportano una sostanziale
modificazione dell’oggetto della società
determinato nell’atto costitutivo o una rilevante
modificazione dei diritti attribuiti ai soci.
Nel caso poi di società contratta a tempo indeterminato,
la facoltà compete al socio in ogni momento con
un preavviso di almeno sei mesi od anche superiore, ma
non ad un anno.
Perciò la possibilità offerta dalla legge
di uscire dalla società da un lato gli consente
di sottrarsi a scelte della società che contraddicono
i suoi interessi, dall’altro, comportando un impegno
economico per la società e per coloro che in essa
rimangono, gli offre uno strumento di contrattazione con
gli altri soci e con la maggioranza della società:
in sostanza, la necessità di questo impegno economico
comporta che, nel calcolo tra costi e benefici concernenti
una decisione che vede contrapposti diversi soci, anche
di esso si dovrà tener conto.
Perciò è di particolare rilievo la disciplina
dettata dal terzo comma dell’art. 2473 c.c., che
tende ad assicurare che la misura della liquidazione della
partecipazione avvenga nel modo più aderente possibile
al suo valore di mercato ed introduce un procedimento
volto a superare le soluzioni penalizzanti tuttora adottate
dal diritto vigente.
Deve anche sottolinearsi che l’ultimo comma dell’art.
2473 c.c., che prevede che il recesso non possa più
avere luogo quando vi sia stata la revoca della delibera
pregiudizievole o lo scioglimento della società,
trae la logica conseguenza dell’impossibilità
del recesso dalla constatazione che nel caso concreto
gli altri soci non intendono acquistare la partecipazione
del socio receduto per il corrispettivo così determinato,
non sono in grado di reperire un terzo a ciò disposto
e neppure il rimborso è possibile utilizzando risorse
disponibili della società. In tal caso, se vi è
una giustificata opposizione dei creditori, ne risulta
una situazione in cui né all’interno della
società né nel mercato si valuta conveniente
fornire la società di mezzi finanziari idonei a
consentirne la sana sopravvivenza; cioè il mercato
stesso la giudica inefficiente e ritiene che la sua messa
in liquidazione non rappresenti una perdita per il sistema
economico nel suo complesso.
(redatto in data 18 maggio 2003)