L’accordo
di lock-up nelle società minori.
a
cura di Avv. Donato B. Quagliarella
Di cosa si tratta
Con l’espressione “lock-up”
si contraddistingue l’accordo con il quale gli azionisti
si impegnano ad astenersi dal compiere operazioni di vendita
delle azioni senza il preventivo consenso scritto di uno
o più soci della società per un determinato
periodo, alla fine del quale le parti saranno libere di
liquidare la posizione.
Il Regolamento del Nuovo Mercato Organizzato e Gestito
da Borsa Italiana S.p.a., deliberato dall’Assemblea
del 29 aprile 2004 e approvato dalla Consob con delibera
n. 14555 del 18 maggio 2004 ed entrato in vigore il 21/06/2004,
in proposito prevede all’Articolo 2.2.3 il lock-up,
chiamando l’istituto: “Impegni temporanei
degli azionisti”.
Il Regolamento prevede che gli azionisti che abbiano
assunto tale qualità nei 12 mesi precedenti la
data di presentazione della domanda di ammissione alle
negoziazioni, nonché i soci fondatori, gli amministratori
e i dirigenti e le società che svolgano attività
da almeno tre anni e il cui capitale sia detenuto per
un 10 per cento da investitori istituzionali, assumono
l’impegno, dalla data di presentazione della domanda,
a non vendere, offrire, costituire in pegno e, in generale,
a non compiere operazioni aventi ad oggetto un quantitativo
almeno pari all’80% delle azioni ordinarie dell’emittente
da essi detenute alla data di presentazione della domanda.
L’impegno ha una durata di un anno dalla data di
avvio delle negoziazioni e si estende alle azioni acquistate
da tali soggetti prima di tale data.
Per il regolamento questo impegno non si applica agli
azionisti diversi dagli amministratori, dai dirigenti
e i soggetti indicati, che detengano una partecipazione
inferiore al 2% del capitale rappresentato da azioni ordinarie.
L’impegno non si applica alle azioni destinate all’offerta
finalizzata alla quotazione e a quelle destinate al servizio
della green-shoe per il quantitativo esercitato.
Borsa Italiana si riserva di assoggettare al vincolo
gli azionisti che abbiano assunto tale qualità
nei 12 mesi prima della presentazione della domanda sempreché
si tratti di partecipazioni di controllo.
I manager e gli amministratori, che diventino azionisti
tra la data di presentazione della domanda e la data dell’avvio
delle negoziazioni, assumono l’impegno per la durata
di un anno a partire dalla data di avvio delle negoziazioni.
Qualora Borsa Italiana abbia accordato all’emittente
la deroga, la durata degli impegni temporanei degli azionisti
è di due anni a partire dalla data di presentazione
della domanda e gli impegni temporanei degli azionisti
hanno ad oggetto: per il primo anno di durata, un quantitativo
pari al 100% delle azioni ordinarie dell’emittente
possedute da tali soggetti alla data di presentazione
della domanda o acquistate tra tale data e quella di avvio
delle negoziazioni e per il secondo anno di durata, un
quantitativo almeno pari all’80%.
Ciascuno dei soggetti indicati è tenuto a depositare
le azioni oggetto dell’impegno in un conto titoli,
impartendo al depositario istruzioni irrevocabili affinché
non vengano eseguite, senza esplicito assenso scritto
della Borsa, operazioni aventi ad oggetto le azioni vincolate.
Gli impegni temporanei degli azionisti non trovano applicazione
nei casi di adesione ad un’offerta pubblica di acquisto
o di scambio, nonché nei casi di successione, mentre,
in presenza di operazioni straordinarie relative all’emittente,
su richiesta motivata dello stesso, Borsa Italiana può
derogare alle disposizioni. Ai fini della concessione
della deroga, Borsa Italiana terrà conto dell’adempimento
di impegni analoghi in altro mercato regolamentato, del
periodo intercorrente tra la prima quotazione e la domanda
di ammissione alle negoziazioni nel Nuovo Mercato e della
realizzazione di un’offerta al pubblico finalizzata
alla quotazione in Italia.
La Borsa può accordare una deroga agli impegni
al fine di consentire operazioni di prestito titoli. Alla
data di estinzione del prestito, il soggetto depositario
comunica a Borsa Italiana l’avvenuto deposito delle
azioni oggetto del prestito estinto. La durata del prestito
non può eccedere la durata dell’impegno assunto
e le azioni sono assoggettate nuovamente all’impegno.
Gli accordi di lock-up per la SEC (Securities and Exchange
Commission), l'organo di vigilanza della borsa statunitense,
proibiscono che tutti gli insiders possano compiere operazioni
su azioni, sia gli impiegati che i loro amici e parenti
per un certo periodo di tempo. Il contenuto del lock-up
può essere il più vario, ma generalmente
tende a bloccare questa operatività per un periodo
di 180 giorni e per un certo numero di azioni; l’esistenza
dell’accordo deve essere pubblicizzata anche nel
prospetto. Qualche stato americano con una legge sui propri
organi di vigilanza tende a proteggere gli investitori
con le "Blue Sky Laws", che sono leggi che cambiano
molto da stato a stato.
La posizione di alcuni soggetti può consentire
dei vantaggi, come ci si avvede nella pratica, e l’uscita
dell’investitore finanziario dalla società
comporta un effetto di discesa del valore dei titoli.
Onde impedire questi effetti negativi il patto si va diffondendo
per impedire o limitare quanto accadrebbe in prossimità
dell’estinzione della clausola di «lock-up»
e per i disinvestimenti dell’investitore istituzionale.
Gli insiders (fondatori, dirigenti, manager ed impiegati
di una società) possono possedere una conoscenza
più accurata rispetto ad altri investitori sia
per gli avvenimenti interni, che per il reale valore dell’impresa
in cui lavorano. Per i potenziali investitori ottenere
e verificare le informazioni interne di rilievo è
difficile e non economicamente conveniente, mentre gli
insiders potrebbero vendere azioni sopravvalutate, sfruttando
l’ignoranza degli investitori per ottenere un guadagno
personale.
La previsione del lock-up fornisce il tempo necessario
affinché l’asimmetria informativa venga eliminata
prima che gli insiders riescano a sfruttare la migliore
conoscenza a proprio guadagno. Durante il periodo di concordata
astensione dalle disposizioni, la qualità dell’impresa
può essere rilevata dalla semplice diffusione di
notizie che possono essere rappresentate dai reports periodici
o dalle valutazioni degli analisti.
I lock-up, congelando il movimento della titolarità
delle azioni, assicurano che gli insiders mantengano un
interesse economico nell’impresa per almeno alcuni
mesi, allineando l’interesse dei vecchi e dei nuovi
azionisti. Forniscono un chiaro segnale al mercato che
gli insiders non stanno cercando di liquidare la propria
posizione perché a conoscenza di informazioni che
potrebbero influire negativamente sul corso dei titoli.
La data di estinzione della clausola rappresenta la prima
occasione che l’investitore istituzionale e tutti
gli altri insiders hanno a disposizione per liquidare
la propria posizione e diversificare il portafoglio.
Molto spesso, anche dopo la scadenza del lock-up, gli
investitori istituzionali continuano a detenere per mesi
le proprie azioni e, quando decidono di liquidare la propria
posizione, hanno due alternative: o vendere le azioni
sul mercato per poi ripagare i propri investitori con
il ricavato o distribuire direttamente i titoli agli stessi
soggetti.
La Riforma delle Società di capitali ha dilatato
lo spazio nel quale l’autonomia privata si può
esprimere nel regolare il funzionamento della società
e le vicende delle partecipazioni sociali.
Può essere utile tenere presente la possibilità
di inserire nello statuto patti che limitino la circolazione
delle quote o delle azioni sulla falsariga del patto di
lock-up.
I requisiti necessari di un patto, che dovranno essere
tenuti presenti, derivano dalla necessità che questo
non rappresenti una impossibilità di trasferire
la partecipazione o che costringa troppo la possibilità
di esercitare il diritto di recesso del socio.
Nelle Società per azioni le limitazioni alla circolazione
sono date dall’art. 2355-bis cod. civ., che prevede
la possibilità di impedire il trasferimento entro
un termine massimo di cinque anni dalla costituzione o
dall’introduzione del patto e il patto può
prevedere delle condizioni alla vendita delle azioni.
Se è previsto il gradimento degli organi sociali
o degli altri soci, la limitazione è però
inefficace se dallo statuto non è previsto un obbligo
di acquisto da parte della società o degli altri
soci o l’esercizio della facoltà di recesso
di chi intende vendere e per il valore valgono le speciali
modalità indicate dall’art. 2437-ter cod.
civ..
Nelle Società a responsabilità limitata
le limitazioni alla circolazione sono date dall’art.
2469, 2° comma cod. civ., che prevede l’invalidità
di un patto che disponga l’intrasferibilità
o subordini il trasferimento al gradimento di organi sociali,
soci o terzi senza la previsione di condizioni e limiti
o ne ponga ma tali da impedire il trasferimento a causa
di morte; in questi casi si attiva la facoltà di
recedere dalla società.
L’eventuale limitazione alla trasferibilità
non può comunque superare la durata di due anni.
In sintesi
Crediamo che possa essere interessante la previsione
di un accordo di lock-up per regolare le fasi di avvio
della società e per i momenti di avvicendamento
nel capitale sociale.
Il lock-up potrebbe avere la funzione di non destabilizzare
la società e di impedire operazioni strumentali
da parte di un soggetto forte in una società piccola.
Il patto potrebbe essere previsto anche in funzione di
impedire in certi momenti che possano essere effettuate
quelle operazioni che possono consentire il recesso da
parte del socio.
Un patto che limiti in alcuni momenti ed a certe condizioni
la possibilità di vendere, limitata nel tempo,
può comportare un vantaggio o l’opposto a
seconda della posizione considerata da tutelare.
(redatto in data 24 settembre 2004)