La responsabilitą amministrativa delle societą:
le modifiche introdotte dal d. lgs. 11 aprile 2002 n. 61.
a cura di Avv.
Alberto Agnelli
Di cosa si tratta
A distanza di neanche un anno dalla
entrata in vigore, il d. lgs 231/01 (si veda "
La
responsabilità amministrativa della società ")
ha già subito due significativi ritocchi, entrambi
incidenti sulla sezione III, nella quale sono individuati
i reati cui è connessa la responsabilità
amministrativa dell'ente.
Il primo ritocco, operato in relazione
all'introduzione dell'euro, ha allargato la responsabilità
dell'ente all'ipotesi di reato di falsificazione di monete,
introducendo nel decreto in esame l'art. 25-bis.
Il secondo intervento è ben più
significativo ed è stato coinvolto nell'aspra battaglia
politica sul più ampio tema della riforma dei reati
societari: il d. lgs. n. 61 del 11 aprile 2002 ha infatti
introdotto, nel già citato d. lgs 231/01, l'art.
25-ter "Reati societari".
Prima di esaminare da vicino quest'ultimo
articolo, pare opportuno notare come si stia delineando
una tecnica di intervento da parte del legislatore, la
quale si concretizza nella sistematica aggiunta di ipotesi
di responsabilità all'impianto originario del d.
lgs. 231/01: dopo l'art. 25-bis e l'art. 25-ter è
probabile l'arrivo di un articolo 25-quater (e cosi via)
per ulteriori ipotesi di reato cui è connessa la
responsabilità dell'ente. La massima attenzione
deve dunque essere riservata all'evoluzione del decreto
231/01, il quale probabilmente fungerà da 'contenitore'
per allargamenti successivi.
Rimanendo tuttavia a quanto già
in vigore, l'art. 25-ter, si è detto, è
stato introdotto con il d. lgs n. 61 del 11 aprile 2002,
emanato in virtù della delega attribuita dalla
legge 366/01 al Governo, per la riforma del controverso
ed ampio tema degli illeciti penali delle società
commerciali (a molti nota come 'la riforma del falso in
bilancio').
Riservando ad altra sede l'analisi puntuale
delle singole fattispecie riformate (ben più numerose
del mero falso in bilancio), per le quali è prevista
la sanzione penale personale, l'art. 25-ter prevede ora
la responsabilità amministrativa della società
per le medesime fattispecie penali, allorquando queste
siano compiute nell'interesse della società stessa.
Per ciascun reato, l'art. 25-ter prevede anche le quote
minime e massime per determinare la sanzione pecuniaria
a carico della società, secondo il meccanismo particolare
introdotto dal d. lgs 231/01:
- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.):
sanzione pecuniaria da 100 a 150 quote;
- false comunicazioni sociali in danno dei soci o
dei creditori (art. 2622, comma I): sanzione pecuniaria
da 150 a 330 quote;
- false comunicazioni sociali in danno dei soci o
dei creditori (art. 2622, comma III): sanzione pecuniaria
da 200 a 400 quote;
- falso in prospetto (art. 2623, comma I): sanzione
pecuniaria da 100 a 130 quote;
- falso in prospetto (art. 2623, comma II): sanzione
pecuniaria da 200 a 330 quote;
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni
delle società di revisione (art. 2624, comma
I): sanzione pecuniaria da 100 a 130 quote;
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni
delle società di revisione (art. 2624, comma
II): sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote;
- impedito controllo (art. 2625, comma II): sanzione
pecuniaria da 100 a 180 quote;
- formazione fittizia del capitale (art. 2632):
sanzione pecuniaria da 100 a 180 quote;
- indebita restituzione dei conferimenti (art.
2626): sanzione pecuniaria da 100 a 180 quote;
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve
(art. 2627): sanzione pecuniaria da 100 a 130 quote;
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali
o della società controllante (art. 2628):
sanzione pecuniaria da 100 a 180 quote;
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art.
2629): sanzione pecuniaria da 150 a 330 quote;
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte
dei liquidatori (art. 2633): sanzione pecuniaria
da 150 a 330 quote;
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636):
sanzione pecuniaria da 150 a 330 quote;
- aggiotaggio (art. 2637): sanzione pecuniaria
da 200 a 500 quote;
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità
pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi I e II):
sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote.
Si ricorda che, ai sensi dell'art.10, d. lgs 231/01,
l'importo di una quota va da un minimo di £. 500mila
(pari a €. 258,23) ad un massimo di £. 3 milioni
(pari a €. 1.549,37), a seconda delle condizioni
economiche e patrimoniali della società.
L'art. 25-ter prevede inoltre la possibilità di
aumentare fino ad un terzo la sanzione pecuniaria, qualora
la società abbia conseguito un rilevante profitto
dalla commissione dei reati elencati; nessun aumento è
invece previsto nel caso di reiterazione dell'illecito.
La versione definitiva del d. lgs 61/02 non prevede l'applicazione
di sanzioni interdittive.
In sintesi
Il d. lgs 231/01 è stato nuovamente aggiornato
dal d. lgs 61/02, il quale ha introdotto con l'art. 25-ter
la responsabilità amministrativa delle società
per i reati societari commessi, nel suo interesse, da
amministratori, direttori generali, liquidatori o da persone
sottoposte alla loro vigilanza.
È probabile che altri interventi estensivi della
responsabilità delle società vengano elaborati
prossimamente nell'ambito della riforma del diritto societario
attualmente in corso in sede parlamentare. Occorre dunque
prestare molta attenzione alle modifiche ormai sistematiche
apportate al d. lgs 231/01, perché la mancata conoscenza
delle ipotesi in cui la società è ritenuta
responsabile può avere conseguenze molto pesanti,
stante il sistema sanzionatorio pecuniario ed interdittivo
previsto dal d. lgs 231/01.
Con riferimento specifico alle modifiche da ultimo introdotte
dal d. lgs 61/02, bisogna peraltro evidenziare l'esistenza
di due 'falle' nel sistema sanzionatorio stesso, le quali
ne alleggeriscono indubbiamente l'incidenza nelle vicende
societarie.
Da un lato, infatti, non è prevista l'applicazione,
in relazione ai reati già elencati, delle sanzioni
interdittive, le quali consistono nella interdizione dall'esecizio
dell'attività, nella sospensione o revoca di autorizzazioni,
licenze o concessioni, nel divieto di contrattare con
la pubblica amministrazione, nella esclusione o revoca
di agevolazioni, finanziamenti o sussidi e nel divieto
di pubblicizzare beni o servizi. Il sistema sanzionatorio
risulta quindi monco, rimanendo applicabile la sola sanzione
pecuniaria.
Dall'altro, poiché la società è
ritenuta responsabile in via amministrativa solo quando
sussiste un illecito penale, la nuova riforma dei reati
societari, con il suo sistema di 'franchigie' in relazione
ad alcuni reati e la frequente procedibilità a
querela della persona offesa, determina di fatto la riduzione
delle fattispecie penalmente rilevanti e, di conseguenza,
delle ipotesi di responsabilità amministrativa
delle società.
(redatto in data 30 aprile 2002)