Leverage buy-out: profili teorici, pratici e di ammissibilitą
nell'ordinamento italiano.
a cura di Avv.
Alberto Agnelli
Di cosa si tratta
Il leverage buy-out (LBO) è una tecnica di acquisizione
di attività di un'azienda o di partecipazioni di società.
Il meccanismo tipico di LBO è il seguente:
- la società A individua una società B
(c.d. target) da acquisire;
- la società A crea una società nuova
(c.d. newco), volta alla acquisizione della società
target; la società newco è solitamente
provvista di mezzi finanziari molto ridotti e comunque
insufficienti per acquisire la società target;
- la società newco si rivolge a finanziatori
(es. banche), i quali forniscono i mezzi necessari per
l'acquisizione: il finanziamento è concesso sulla
base della "garanzia" costituita dal patrimonio
della società target;
- la società newco acquista il controllo della
società target;
- in seguito all'acquisto, la società newco e
la società target si fondono: gli oneri derivanti
dai finanziamenti ottenuti dalla società newco
sono pagati con il patrimonio risultante dalla fusione
(e riconducibile 'storicamente' alla società
target).
La tecnica di LBO consente in sostanza
l'acquisizione di azienda o società attraverso
il massimo ricorso al credito e, conseguentemente, il
minimo esborso diretto di capitale da parte della società
acquirente (società A).
La tecnica di LBO è stata elaborata
in ambito angloamericano e pertanto si sono posti diversi
problemi in relazione alla ammissibilità di tali
operazioni nel nostro ordinamento. In particolare il punto
più delicato è rappresentato dal possibile
contrasto con l'art. 2358 cod. civ., il quale vieta alle
società di accordare prestiti o fornire garanzie
per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni proprie.
Recentemente (14/5/1992) il Tribunale di Milano ha ritenuto
l'operazione di LBO sostanzialmente lecita e meritevole
di tutela; da ultimo, però, la Cassazione Penale
(Cass. 4/2/2000, n. 5503) ha stabilito la non importabilità
in Italia dell'istituto. Senza addentrarci in un dibattito
dottrinale quanto mai aperto, si segnala come quest'ultima
pronuncia abbia toccato il tema della ammissibilità
solo in via incidentale, in relazione ad una fattispecie
che sembra non possa nemmeno ricondursi al meccanismo
di LBO. In realtà, il meccanismo di LBO, come delineato,
non prevede alcuna garanzia fornita dalla società
target per l'acquisto delle proprie azioni: la società
target può rimanere del tutto passiva nell'ambito
dell'operazione e non fonisce alcuna garanzia formale,
ma solo quella rappresentata dal proprio patrimonio; invero
è la società newco che, prospettando la
fusione successiva all'acquisizione, "garantisce"
i propri finanziatori.
Il meccanismo di LBO consente anche risparmi
dal punto di vista fiscale. Dopo l'acquisizione, infatti,
si procede ad una operazione di fusione tra società
newco e società target. La fusione determina un
disavanzo derivante dalla differenza tra il costo sostenuto
dalla società acquirente per l'acquisto delle azioni
della società bersaglio ed il valore del patrimonio
netto contabile della stessa. L'art. 123 del Testo Unico
delle imposte sui redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n.
917) stabilisce la neutralità dal punto di vista
fiscale delle operazioni di fusione, con la conseguenza
che eventuali plusvalenze latenti, contenute nei patrimoni
delle società fuse, non rappresentano base imponibile.
Nell'ipotesi di incorporazione, pertanto, la società
incorporante potrà rivalutare i propri beni (aumentando
le quote di ammortamento) nei limiti del disavanzo e l'iscrizione
delle plusvalenze non costituirà reddito imponibile.
Il disavanzo potrà essere distribuito su beni materiali,
immateriali e sulle rimanenze.
In sintesi
Il leverage buy-out è una tecnica
di acquisizione di società che comporta una serie
di vantaggi sia in fase di esecuzione dell'operazione,
che si realizza attraverso il massimo ricorso al credito,
associato ad un minimo ricorso all'investimento diretto
di capitale di rischio, sia nella fase successiva all'operazione
stessa, per quanto concerne il profilo fiscale.
La tecnica di LBO si concretizza in
passaggi operativi lineari: tuttavia, data la rilevanza
complessiva dell'operazione, è necessario procedere
ad una stima preventiva quanto più accurata possibile
degli oneri da assumere in relazione alla capacità
di indebitamento ed ai margini che possono essere garantiti
dalla società target.
(redatto in data 1 marzo 2002)