Una nuova societą: la "Societą Europea".
a
cura di Avv. Donato B. Quagliarella
Di cosa si tratta
Entro il 2004 si potrà costituire
una Società Europea, alla quale potranno aderire
le società per azioni e le società a responsabilità
limitata con sedi in più Stati membri dell'Unione
Europea e che abbiano un capitale sociale di almeno centoventimila
euro.
Una nuova società potrà
quindi nascere già come società europea
oppure no; la scelta è demandata alla volontà
dei soci. Non è una via obbligata una volta che
siano esistenti i presupposti.
Si tratta di una società per azioni
con personalità giuridica e per la sua nascita
non dovranno essere fatte operazioni a livello comunitario,
ma basterà la registrazione nel paese di origine.
La costituzione di una Società europea non richiederà
l'iscrizione in un registro europeo, essendo sufficiente
la registrazione nel Paese in cui la Società ha
la sua sede amministrativa e la registrazione sarà
valida e riconosciuta in tutta l'Unione Europea una volta
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità
Europea. Con la pubblicazione dell'iscrizione, la nuova
sede sociale sarà quindi opponibile ai terzi. La
ragione sociale dovrà vedere la sigla "S.E.".
Allo stato la principale carenza di supporto
a questa forma sociale è rappresentata dalla mancanza
di norme fiscali unitarie, ma a questo si sta lavorando.
Con procedura che ha richiesto trent'anni
per arrivare alla conclusione, è intervenuta l'approvazione
definitiva dello Statuto della Società Europea.
Risale al 1970 il primo elaborato della Commissione Europea,
presentato al Parlamento verso la fine degli anni '80
in due proposte distinte:
- una conteneva un regolamento relativo allo Statuto della
società per azioni europea basato sull'articolo
100 del trattato CE (art. 95 del trattato UE);
- altra contenente una direttiva di integrazione dello
statuto in relazione al coinvolgimento dei lavoratori,
sulla base dell'articolo 54 del trattato CE (art. 44 del
trattato UE); la direttiva disciplina le strutture e i
meccanismi coi quali devono avvenire le negoziazioni a
livello transnazionale tra datore di lavoro e lavoratori
per creazione, gestione, sviluppo e trasformazione della
società.
Raggiunto l'accordo sulla partecipazione
dei dipendenti alla Società Europea, il Regolamento
dello Statuto della Società europea è stato
ultimato.
Con questo Statuto la Società Europea
è diventata una possibilità concreta: le società,
appartenenti all'Unione Europea, con sedi situate in più
di uno Stato membro dell'UE potranno fondersi e operare
in Europa sulla base di regole uniformi e di un unico sistema
gestionale e di rendiconto.
Questo tipo di società non avrà
i problemi che derivano dall'appartenenza ad uno Stato
dell'Unione per una società con diversità
per l'altra per effetto delle diverse legislazioni nazionali,
al cui rispetto ciascuna sede era tenuta per la localizzazione
in ciascun Stato; avranno una normativa uniforme costituita
da:
- le norme del regolamento,
- le norme di diritto internazionale privato,
- e, per tutto ciò che non è espressamente
contemplato da queste norme, dalle norme interne vigenti
nello Stato in cui la Società Europea ha la sua
sede sociale.
I risparmi, che ne deriveranno, in ordine ai costi finanziari
e amministrativi sono di rilievo; una struttura legale
unitaria e un sistema gestionale e di rendiconto unico
determineranno significativi vantaggi anche di semplicità
e di logica di conduzione.
Alla Società europea si potrà
arrivare con metodiche diverse:
- mediante fusione di almeno due società per
azioni soggette alla legislazione di Stati membri differenti;
- mediante la creazione di una holding;
- mediante affiliazione.
La fusione potrà essere sia per
incorporazione che per costituzione di una nuova società
tra almeno due imprese soggette alla legge di due stati
dell'Unione diversi.
La creazione di una holding potrà
avvenire tra almeno due imprese che devono essere soggette
alle leggi di Stati diversi o avere da almeno due anni
un'affiliata soggetta alla legge di altro Stato membro.
Questa costituzione si differenzia da quello per fusione
in quanto le società fondatrici continuano a esistere
e non sarà necessario procedere a scioglimento
e ricostituzione.
L' affiliazione si potrà
fare se almeno due società sono soggette a normative
differenti o se hanno da almeno due anni un'affiliata
soggetta alla legge di un altro Stato membro.
Nel testo definitivo è stata mantenuta
la possibilità di scelta, in sede di costituzione
della Società Europea, tra una struttura monistica
ed una dualistica, le quali si differenziano tra loro fondamentalmente
per ciò che riguarda gli organi che la compongono.
Infatti, se l'assemblea generale è
organo comune sia alla struttura monistica che a quella
dualistica, nel sistema dualistico oltre all'assemblea
ci sono l'organo di vigilanza e l'organo di direzione,
mentre nel sistema monistico c'è soltanto l'organo
di amministrazione.
Per il bilancio non ci sono particolari
differenze con la normativa interna, che è di derivazione
comunitaria.
Il regolamento dettaglia le regole per
realizzare fusioni, trasformazioni e trasferimenti della
SE. In questi procedimenti si richiede la preparazione
da parte degli organi societari di un progetto dettagliato,
che coinvolga i lavoratori e i creditori. Interessante
è la possibilità per la società di
fare deambulare la sede in altri paesi comunitari senza
subire variazioni allo statuto.
In sintesi
L'approvazione del Regolamento dello
Statuto della Società Europea, vicina come epoca
all'introduzione dell'Euro, è un chiaro segnale
della direzione irreversibile verso un operare comune
con grandi spazi di nuova autonomia.
Lo Statuto della Società Europea
non è ancora perfetto: molto lavoro resta ancora
da fare, soprattutto in campo fiscale, che è il
settore più critico in quanto le decisioni dell'Unione
Europea possono essere prese solo ed esclusivamente all'unanimità,
ma gli Stati non sono propensi a rinunciare alla propria
sovranità in materia di imposizione fiscale, pertanto
sono rari i casi in cui si riesce ad ottenere l'unanimità
sui progetti e sulle proposte aventi ad oggetto questioni
fiscali.
Tuttavia, sarà assolutamente indispensabile,
ai fini della piena efficacia giuridica della Società
Europea, l'adozione di misure di accompagnamento in materia
fiscale (come la necessaria regolamentazione fiscale delle
perdite e degli ammortamenti), ma forse per quando sarà
il momento di poter utilizzare in concreto questa forma
sociale il tema potà essere stato superato.
(redatto in data 6 febbraio 2002)