Diritto fallimentare: il
nuovo concordato preventivo.
La materia fallimentare ha visto
nel 2005 ben tre significativi interventi, ai quali dedichiamo
attenzione; uno di questi è stata la modifica della
disciplina del concordato preventivo, cioé quello
al quale ricorrere prima che sia dichiarato il fallimento,
operata con la legge n. 80/2005 che ha convertito e modificato
il decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35; con la stessa legge
il legislatore ha posto mano agli accordi stragiudiziali
e alla disciplina dell’azione revocatoria fallimentare.
Prima della riforma il beneficio del concordato veniva concesso
solo se: non erano state riportate condanne penali, se vi
era regolarità nella tenuta dei libri contabili e
se l’operatore economico veniva riconosciuto meritevole
della procedura concorsuale. Ora sono state eliminate le
condizioni personali, viene previsto un piano per la soluzione
della crisi, vi sono nuove forme di concordato senza la
necessità di rispettare una percentuale minima per
i chirografi, che in precedenza era del 40 per cento dei
crediti, ed è prevista la possibilità di distinguere
i creditori in classi; per l’approvazione ora è
sufficiente la maggioranza dei creditori, nel giudizio di
omologazione il tribunale non deve più valutare la
convenienza, né la meritevolezza del debitore, ma
solo il controllo dell’ottenimento della maggioranza.
I fini del nuovo concordato possono individuarsi nella conservazione
del complesso aziendale e si assiste ad una privatizzazione
della procedura dando più spazio ai creditori e al
debitore, riducendo i poteri del tribunale; la riforma dovrebbe
inoltre comportare una maggiore celerità della procedura
in quanto è previsto che l’omologazione intervenga
entro sei mesi dalla presentazione del ricorso, prorogabile
di altri sessanta giorni.
Il piano che va proposto potrà prevedere la ristrutturazione
dei debiti e la soddisfazione dei creditori in ogni forma,
anche per cessione dei beni, per accollo o altre operazioni
straordinarie, come l’attribuzione di quote, azioni,
obbligazioni o altri strumenti di debito. Potranno essere
cedute le attività ad un assuntore, che potrà
essere anche il ceto creditorio.
La divisione dei creditori, che può avvenire in base
a classi, comporta anche la possibilità che si possa
riconoscere trattamenti differenziali. Questa possibilità
comporta inoltre che sul piano del voto, ove è necessaria
per l’approvazione del concordato la maggioranza dei
creditori ammessi, quando esista la divisione in classi,
il concordato sia approvato quando riporti il voto favorevole
dei creditori che rappresentino la maggioranza dei creditori
ammessi al voto nella classe medesima. Si chiarisce in altro
comma che la maggioranza delle classi dovrà avere
approvato il concordato. Il concordato quindi può
essere approvato nonostante il dissenso di una o più
classi di creditori, ma in quanto la maggioranza delle classi
abbia approvato la proposta e gli appartenenti ad una classe
possano riportare dall’esecuzione del concordato un
risultato in misura non inferiore rispetto alle alternative
concretamente praticabili.
La domanda andrà presentata al tribunale ove l’azienda
ha la sede principale e l’eventuale trasferimento
in altra sede nell’ultimo anno non sposta la competenza,
impedendo così di aggiustarsi la sede che si ritiene
più adatta.
Col ricorso dovrà essere presentata una relazione
aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria
dell’impresa con uno stato analitico ed estimativo
delle attività con l’elenco nominativo dei
creditori, indicazione della misura dei crediti e della
loro natura, delle cause di prelazione, dei titolari di
diritti reali o personali sui beni e separatamente il valore
dei beni e i creditori particolari dei soci illimitatamente
responsabili: indispensabile è una relazione di un
apposito professionista che attesti la veridicità
dei dati aziendali e la fattibilità del piano.
Il termine per il deposito della somma che si ritiene necessaria
per le spese dell’intera procedura è stabilito
entro 15 giorni dal tribunale quando dichiara aperta la
procedura e si deve ritenere che ora il mancato deposito
non comporti l’automatismo della dichiarazione di
fallimento.
L’effetto del concordato sarà remissorio perché
il pagamento o il soddisfacimento dei creditori comportano
l’estinzione dei debiti.
(redatto in data 16 gennaio 2006)