Le nuove norme sul processo.
Di cosa si tratta
La Riforma delle società che,
salvo proroghe, entrerà a regime il 1° gennaio
2004 interviene in due ambiti normativi distinti ma complementari:
da un lato, modifica la disciplina c.d. sostanziale, ovvero
le norme del Codice Civile che regolano la vita delle
S.p.A., delle s.r.l. e delle cooperative (d. lgs 6/03);
dall’altro (d. lgs. 5/03), riscrive la disciplina
c.d. processuale, ovvero il tipo di processo che si applica
alle controversie in materia societaria, sia con riguardo
al procedimento avanti l’autorità giudiziaria
ordinaria (Tribunale), sia con riguardo al procedimento
arbitrale, oggetto di altro tema (Riforma delle società:
il nuovo modello di arbitrato).
Ci occuperemo qui delle regole speciali dettate dal
legislatore per quanto concerne il processo avanti l’autorità
giudiziaria ordinaria (Tribunale) in materia societaria
e in particolare con riguardo:
- ai rapporti sociali;
- alle azioni di responsabilità, da chiunque promosse;
- ai trasferimenti e a ogni altro negozio riguardante
le partecipazioni sociali;
- ai patti parasociali e agli accordi di collaborazione.
Senza entrare nel dettaglio delle questioni puramente
giuridiche, cerchiamo di delineare come si configura il
nuovo strumento processuale nell’interesse di coloro
i quali vivono dall’interno la realtà societaria
(soci, amministratori, sindaci, liquidatori).
Il sistema processuale delineato dalla riforma si caratterizza
per una struttura bifasica: una prima fase “autogestita”
dalle parti e una seconda sotto la direzione del Giudice.
Nella fase “autogestita”, le parti (a mezzo
dei propri legali) conducono autonomamente il corso del
processo, scambiandosi gli atti tra di loro e assegnandosi
i termini secondo quanto stabilito dalle norme, senza
la supervisione del Giudice. Il difetto di questa fase
è che può protrarsi anche a lungo, non essendo
stabilita una durata tassativa; è da dire però
che il Giudice può prendere in considerazione solo
le eccezioni, le allegazioni, e le istanze istruttorie
che siano proposte nonché i documenti che siano
allegati fino alla seconda memoria, e pertanto le memorie
successive alla seconda hanno un valore relativo, il ché
dovrebbe indurre i legali a rinunciarvi. Si noti che se
chi viene chiamato in giudizio, non replica con un proprio
atto, o fa ciò tardivamente (cioè oltre
i termini dettati dalla legge), i fatti indicati dall’attore
(cioè da chi ha fatto partire il giudizio) si intendono
non contestati, e quindi ammessi. Notevole infine la semplificazione
delle forme operata, in particolare laddove si è
stabilito che i difensori devono indicare nei propri atti
il proprio numero di telefax o l’indirizzo di posta
elettronica, ove poi verranno ricevute le comunicazioni
e le notificazioni nel corso del procedimento.
Dopo gli atti introduttivi e le relative memorie di replica,
in qualsiasi momento le parti possono chiedere al Tribunale
che venga fissata l’udienza avanti il Giudice, udienza
che resta tendenzialmente unica salvo che si debba espletare
una istruttoria (audizione di testimoni, relazione peritale
da parte di un tecnico designato del Giudice, ecc.).
Anche per il processo societario è stata prevista
la possibilità di provvedimenti cautelari, cioè
a dire di provvedimenti adottati in via d’urgenza,
in seguito a un giudizio “concentrato” e sommario,
e idonei ad anticipare gli effetti della decisione definitiva.
Da notare che: a) laddove, in seguito al provvedimento
cautelare, il giudizio di merito vero e proprio non venga
iniziato, resta definitivo il provvedimento cautelare
adottato; b) laddove nel procedimento cautelare vi siano
prove sufficienti per decidere in via definitiva (cioè
a dire senza bisogno di un successivo giudizio di merito),
il Giudice può emettere direttamente la sentenza
definitiva (c.d. giudizio abbreviato).
Interessante è infine la novità del c.d
procedimento sommario, che può essere utilizzato
laddove la controversia abbia ad oggetto il pagamento
di una somma di denaro (anche se non sia già del
tutto determinata nel suo ammontare), ovvero la consegna
di una cosa mobile determinata, e purché non si
tratti di una azione di responsabilità. Siamo di
fronte a un procedimento molto semplificato e snello,
ove il Giudice, se esistono prove sufficienti, pronuncia
un’ordinanza immediatamente esecutiva subito dopo
lo scambio degli atti introduttivi. Se invece le difese
del convenuto appaiono fondate (o se la somma richiesta
non è “di facile liquidazione”, cioè
a dire se è necessaria una istruzione probatoria
pesante), il risultato del procedimento non è comunque
il rigetto della domanda, ma la conversione del procedimento
in un giudizio vero e proprio con tutti i suoi termini
e le sue fasi.
In sintesi
La Riforma del processo societario, sebbene riguardi
una materia, quale è il processo, intrinsecamente
riservata agli operatori del diritto, offre alcuni spunti
di considerazione anche per coloro i quali vivono dall’interno
la realtà societaria:
- i tempi per far valere giudizialmente un diritto dovrebbero
risultare più rapidi, essendo le forme e le procedure
più snelle e meno macchinose rispetto al processo
ordinario;
- quando si riceva un atto di citazione, non si ometta
di rivolgersi a un avvocato, in quanto vige la regola,
come sopra illustrato, che la mancata o tardiva costituzione
nel giudizio implica l’ammissione dei fatti narrati
nell’atto di citazione: il pericolo di incorrere
in una tale omissione è particolarmente evidenziato
dal fatto che la riforma non impone che l’atto di
citazione contenga l’avvertimento che la mancata
o tardiva costituzione nel giudizio implica la non contestazione
dei fatti affermati dall’attore;
- laddove si abbia diritto, sempre ovviamente in ambito
societario, al pagamento di una somma di denaro, anche
se non liquida, ovvero alla consegna di una cosa mobile
determinata, è possibile ottenere dall’autorità
giudiziaria un provvedimento in via pressoché immediata.
(redatto in data 25 giugno 2003)