La cancellazione dal Registro per
le società di capitali inattive e il regime delle
altre società.
a
cura di Avv. Donato B. Quagliarella
Di cosa si tratta
Mentre in precedenza le società
inattive restavano iscritte nel Registro delle Imprese
presso le Camere di Commercio, con il nuovo art. 2490
cod. civ. è prevista una specifica disposizione
al comma ultimo, che è stato aggiunto, che recita:
“Qualora per oltre tre anni consecutivi non venga
depositato il bilancio di cui al presente articolo (“Bilanci
in fase di liquidazione”, n.d.r.), la società
è cancellata d’ufficio dal registro delle
imprese con gli effetti previsti dall’art. 2495”.
Questa disposizione in tema di cancellazione della società
prevede: “Approvato il bilancio finale di liquidazione,
i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società
dal registro delle imprese. Ferma restando l'estinzione
della società, dopo la cancellazione i creditori
sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti
nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme
da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione,
e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento
è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta
entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata
presso l'ultima sede della società”. Questa
è l’assicurazione ai creditori sociali per
far valere i propri crediti nei confronti dei soci.
Le disposizioni per l'attuazione del codice civile e
disposizioni transitorie, hanno avuto la seguente modificazione:
“a) L'articolo 218 è sostituito dal seguente:
"Art. 218. Le società poste in liquidazione
alla data del 1° gennaio 2004, sono liquidate secondo
le leggi anteriori.
Le società poste in liquidazione alla data del
1° gennaio 2004, sono liquidate secondo le nuove disposizioni”.
La mera lettura del testo non è di aiuto a risolvere
il regime successivo alla data visto la reiterazione del
medesimo testo.
Se questo è quanto prevede la Riforma che si applica
alle società di capitali, la cancellazione d'ufficio
dal Registro delle imprese delle aziende individuali e
delle società di persone non operative è
prevista anche da uno schema di regolamento di semplificazione,
disposto dalla legge 340/00 (allegato A, n. 9), che il
7 marzo 2003 ha ottenuto la prima approvazione dal Consiglio
dei ministri.
E’ un decreto presidenziale col quale viene disposta
la cancellazione dall'anagrafe commerciale di operatori
che da tempo sono di fatto irreperibili. Il maggior numero
di società inattive è traslato nel 1996,
quando si è trasferito dal Registro dei tribunali
alle Camere di commercio, ma altre sono di fatto ferme
dopo tale data.
Il regolamento disciplina la cancellazione d'ufficio
delle imprese individuali con la previsione di due ipotesi:
- quando il titolare non compie atti di gestione per tre
anni consecutivi;
- quando perde il titolo autorizzatorio per l'esercizio
dell'attività denunciata al Registro imprese.
La procedura prevede che, se alla comunicazione dell'ufficio,
l'interessato non risponde, la pratica viene trasmessa
al giudice del Registro, che emette il decreto di cancellazione.
Come indicatori di inattività, sono previsti:
- l'irreperibilità presso la sede legale;
- il mancato compimento di atti di gestione per tre anni
consecutivi;
- la mancanza del codice fiscale;
- la mancata ricostituzione della pluralità dei
soci nel termine di sei mesi;
- la decorrenza del termine di durata, in assenza di proroga
tacita.
Per le società la procedura è semplice
e si fonda sulla collaborazione tra Camera di commercio
e giudice; è anche prevista la possibilità,
per chiunque è interessato e può dimostrare
l'esistenza della società, di ricorrere contro
la cancellazione decisa dal giudice.
In sintesi
L’avvicinarsi dell’entrata in vigore della
Riforma delle Società sta spingendo nella direzione
dell’efficienza e della riduzione dei costi per
l’amministrazione del Registro delle Imprese; necessario
quindi sfoltirlo da chi non è più tale e
per il quale il Registro non va ad assolvere alla sua
funzione.
Al chiaro dettato della Riforma sulle società
inattive, impropriamente è stata data una disposizione
di attuazione, che ha un senso che non si ricava dalla
lettera della disposizione, in sé non equivoca,
ma che va interpretata per quanto con operazione banale.
(redatto in data 23 marzo 2003)