Nuove regole per i bilanci.
a cura del dott. Giorgio
Guagliardo
praticante avvocato
Di cosa si tratta
Le disposizioni della “riforma
del diritto societario” introducono elementi di
novità nella disciplina del bilancio d’esercizio
delle società di capitali: viene eliminata l’interferenza
della normativa fiscale sul reddito d’impresa nella
redazione del bilancio, vengono dettati nuovi criteri
di redazione, introdotte nuove voci per lo stato patrimoniale
ed il conto economico, viene accentuata la rilevanza della
nota integrativa e si disciplinano compiutamente i criteri
di contabilizzazione per alcune operazioni di carattere
valutario e finanziario (operazioni in valuta, pronti
contro termine, leasing finanziario).
Scopo primario del legislatore è quello di eliminare
le interferenze prodotte nel bilancio dalla normativa
fiscale sul reddito d’impresa onde poter consentire
un’agevole comprensione della differenza che si
crea tra il risultato prima delle imposte, stabilito secondo
criteri civilistici, e il reddito imponibile derivante
dall’applicazione della normativa tributaria. L’eliminazione
è stata operata mediante la separazione in apposito
prospetto di riconciliazione, da allegare alla dichiarazione
dei redditi, delle differenze di valutazione o delle voci
specifiche di natura tributaria che altrimenti avrebbero
“inquinato fiscalmente” il bilancio. Si è
quindi provveduto all’abrogazione dell’ art.
2426, 2°co., c.c. ove si ammettevano rettifiche di
valore e accantonamenti in funzione delle norme tributarie.
Il bilancio andrà quindi redatto esclusivamente
sulla base dei principi civilistici, mentre le rettifiche
fiscali dettate dal Tuir saranno effettuate extracontabilmente
in sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi,
mediante apposito prospetto da allegare alla stessa.
Il fatto che nel nuovo bilancio non compaiano valorizzazioni
o appostazioni di natura tributaria non esclude che l’utile
di bilancio sia influenzato da scostamenti dei valori
che concorrono alla formazione del reddito imponibile
fiscale e dell’utile lordo civilistico. Per ovviare
a tale inconveniente, si mantengono le rilevazioni di
imposte anticipate e differite: la fiscalità differita
rappresenta così uno degli elementi di maggior
rilevanza della riforma del bilancio. Si è quindi
proceduto ad introdurre nuove voci dell’attivo patrimoniale
(art. 2424, C-II-4 ter, c.c.), mentre nel passivo patrimoniale
non si è ritenuto necessario provvedere alla creazione
di una voce specifica per le imposte differite passive
ritenendo sufficiente precisare la voce, prevista all’art.
2424, B-2, c.c. con la specificazione imposte “anche
differite”. Anche nel conto economico si è
inserita una nuova voce (art. 2425, E-22, c.c.) per consentire
di evidenziare le imposte anticipate e differite.
Nella nota integrativa si devono ricostruire i calcoli
che hanno portato alla rilevazione e imputazione a bilancio
di imposte anticipate e differite. L’art. 2427,
c.c., introducendo il nuovo numero 14, prevede l’inserimento
nella nota integrativa di un apposito prospetto contenente:
a) la descrizione delle differenze temporanee che hanno
comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate,
l’aliquota applicata e le variazioni rispetto all’esercizio
precedente, gli importi accreditati o addebitati nel conto
economico o nel patrimonio netto, le voci escluse dal
computo e le relative motivazioni; b) l’ammontare
delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti
le perdite dell’esercizio o di esercizi precedenti
e le motivazioni dell’iscrizione, l’ammontare
non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata
iscrizione.
Oltre ad assicurare una rappresentazione veritiera della
situazione economico finanziaria della società
attraverso l’eliminazione di interferenze fiscali
nella redazione del bilancio, il legislatore ha introdotto
nuovi principi dedicando una particolare attenzione al
patrimonio netto ed alla nota integrativa.
- L’art. 2423 bis, c.c. ha introdotto un nuovo
criterio valutativo delle voci di bilancio, già
applicato nei bilanci degli istituti di credito e volto
a privilegiare la rappresentazione della sostanza sulla
forma. E’ stato così previsto che nella valuazione
delle voci dell’attivo del passivo si debba “tener
conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo
o del passivo considerato”.
- Particolare attenzione è stata dedicata all’esposizione
delle voci del patrimonio netto stabilendo, all’art
2427, 7 bis, c.c. che nella nota integrativa le voci di
patrimonio netto devono essere analiticamente indicate,
specificando in appositi prospetti la loro origine, possibilità
di utilizzazione e distribuibilità, nonché
della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi.
- E’ stata introdotta nel passivo dello stato patrimoniale
(art.2424, D-3, c.c.) la voce “debiti verso soci
per finanziamenti” in cui devono essere indicati
i finanziamenti con obbligo di restituzione concessi ai
soci dalla società. Inoltre gli stessi dovranno
essere indicati nella nota integrativa (art. 2427, 19
bis, c.c.) indicando le singole scadenze e specificando
quali siano muniti di clausola di postergazione rispetto
agli altri creditori.
- Nella nota integrativa, secondo l’art. 2427,
3 bis,c.c., dovranno essere indicate, per le immobilizzazioni
immateriali aventi durata indeterminata (es: valore di
avviamento), la misura e le motivazioni di riduzione del
valore operate nell’esercizio, stimando l’utilità
futura rispetto alla produzione di redditi della società
e giustificando eventuali variazioni di svalutazione rispetto
agli esercizi precedenti.
Una nuova rappresentazione in bilancio è stata
inoltre prevista per le seguenti operazioni:
a) Operazioni
in valuta
Per le operazioni in valuta, è stato previsto
un criterio generale per l’iscrizione nel conto
economico dei ricavi e proventi o costi e oneri, i quali
devono determinarsi secondo il cambio corrente alla data
nella quale la relativa operazione si è conclusa
(art. 2425 bis, 2°co., c.c.); inoltre è stata
introdotta nel conto economico una nuova voce che riporti
l’effetto (utile o perdita) delle variazioni dei
cambi rispetto a quelli adottati alle date di effettuazione
delle operazioni.
E’ stata inoltre prevista una disciplina diversa
a seconda che le operazioni in valuta riguardino le immobilizzazioni
o l’attivo circolante. L’art. 2426 n.8 bis,
c.c., nello stabilire i criteri di valutazione, prevede
che “le immobilizzazioni in valuta devono essere
iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto
o a quello inferiore alla data di chiusura dell’esercizio
se la riduzione debba giudicarsi durevole”, mentre
le “altre attività e passività in
valuta devono essere iscritte al tasso di cambio a pronti
alla data di chiusura dell’esercizio ed i relativi
utili e perdite devono essere imputati al conto economico
(alla voce 17 bis introdotta nell’art. 2425, c.c.)
e l’eventuale utile netto deve essere accantonato
in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo”,
ciò evidentemente al fine di non distribuire utili
non definitivamente conseguiti.
Nella nota integrativa si dovrà provvedere, a
norma dell’art. 2427 numero 6 bis, c.c. ad indicare
gli “eventuali effetti significativi delle variazioni
dei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura
dell’esercizio”.
b) Pronti contro termine
Per le forme di investimento rappresentate dai contratti
di “pronti contro termine”, il cui contenuto
si sostanzia in una vendita di titoli “a pronto”con
un patto di retrovendita degli stessi “a termine”,
è stato introdotto un nuovo criterio di contabilizzazione
e di iscrizione al bilancio improntato alla volontà
di rispettare il significato economico della compravendita
di titoli. E’ stato quindi disposto all’art.
2424 bis, 4°co., c.c. che “le attività
oggetto di compravendita con obbligo di retrocessione
devono essere iscritte nello stato patrimoniale del venditore”;
inoltre viene prevista l’iscrizione nel conto economico,
per le quote di competenza di ciascun esercizio, dei proventi
e oneri relativi alle operazioni di compravendita con
obbligo di retrocessione a termine; gli oneri e i proventi
devono essere integrati in diminuzione o in aumento in
presenza di differenze tra il prezzo di cessione a pronti
e quello di riacquisto a termine.
Nella nota integrativa devono essere indicati, distintamente
per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti e debiti
che derivano da operazioni di compravendita che comportano
l’obbligo di retrocessione a termine.
c) Locazione finanziaria (leasing)
La disciplina della contabilizzazione di operazioni di
leasing è alquanto deludente. Il suggerimento espresso
nella legge delega n. 366, di prevedere la contabilizzazione
delle locazioni finanziarie secondo il metodo finanziario
in luogo di quello patrimoniale, è rimasto inascoltato
e il legislatore si è limitato, adottando una posizione
di compromesso, a ritenere preferibile il ricorso al metodo
finanziario senza che ciò costituisca un’imposizione
e a prevedere la necessità di indicare nella nota
integrativa il ricorso a tale metodo contabile.
Nella nota integrativa, secondo il nuovo numero 22 dell’art.
2427, c.c. oltre a dar conto delle operazioni di locazione
finanziaria che comportano il trasferimento al locatario
della parte prevalente dei rischi e dei benefici dei beni
locati, è necessario per tali operazioni provvedere
alla redazione di apposito prospetto indicante: 1) il
valore attuale delle rate di canone non scadute, determinato
utilizzando il tasso d’interesse pari all’onere
finanziario effettivo inerente i singoli contratti; 2)
il valore attuale delle rate di canone non scadute, determinato
utilizzando il tasso d’interesse pari all’onere
finanziario effettivo attribuibile ai singoli contratti
e a quello riferibile ai canoni di competenza dell’esercizio;
3) l’ammontare al quale i beni locati sarebbero
stati iscritti nelle immobilizzazioni se acquistati, con
separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese
di valore.
Il bilancio in forma abbreviata
La riforma ha inoltre ampliato le ipotesi in cui è
ammesso il ricorso ad uno schema abbreviato di bilancio
e alla redazione di un conto economico semplificato. E’stata
riconosciuta la possibilità di ricorrere a tale
forma di contabilità semplificata anche alle società
che non hanno emesso titoli sui mercati regolamentati,
a condizione che nel primo esercizio o successivamente,
per due esercizi consecutivi, non superino due dei seguenti
limiti: 1) totale dell’attivo nello stato patrimoniale:
€ 3.125.000; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni:
€ 6.250.000; 3) dipendenti occupati in media durante
l’esercizio: 50 unità.
Patrimoni destinati ad uno specifico affare
Particolare attenzione è richiesta agli amministratori
qualora la società intenda avvalersi della facoltà
introdotta dall’art. 2447 bis, lett. a), c.c. (costituzione
di uno o più patrimoni separati ciascuno dei quali
destinati ad uno specifico affare). In tali casi gli amministratori
o il consiglio di gestione (organo previsto dalla riforma
per i nuovi sistemi di amministrazione della s.p.a.) devono
tenere, con riferimento a ciascun singolo affare cui è
destinato il patrimonio, i libri e le scritture contabili
previsti dalla legge e, nell’ipotesi in cui la società
intenda emettere strumenti finanziari, dovrà essere
tenuto un apposito libro in cui indicare le loro caratteristiche,
l’ammontare degli strumenti emessi e di quelli estinti,
la generalità dei titolari degli strumenti nominativi
e i trasferimenti e i vincoli relativi ad essi. Quanto
a ciò che qui interessa, i beni e i rapporti compresi
nei patrimoni destinati devono essere indicati in maniera
distinta nello stato patrimoniale; inoltre gli amministratori
dovranno predisporre per ogni patrimonio destinato un
rendiconto separato da allegarsi al bilancio, dovranno
far riferimento nella nota integrativa ai singoli patrimoni
specificando i beni ed i rapporti giuridici compresi in
ognuno di essi, indicandone il valore e la tipologia,
ed i criteri adottati per la imputazione degli elementi
di costo e ricavo.
Applicabilità delle nuove disposizioni
Le modifiche ai criteri di redazione del bilancio prescritte
dalla nuova normativa dovranno applicarsi ai bilanci relativi
ad esercizi chiusi dopo il 30 settembre 2004, mentre i
bilanci relativi agli esercizi chiusi tra il 1 gennaio
2004 e il 30 settembre 2004 potranno essere redatti secondo
le vecchie disposizioni oppure in base alla nuova normativa.
In sintesi
La riforma è rivolta a migliorare la rappresentazione
dell'effettiva situazione patrimoniale, finanziaria ed
economica delle società.
A tale scopo, sono stati previsti l'eliminazione delle
interferenze nella normativa fiscale sul reddito di impresa
nella redazione del bilancio; la regolamentazione delle
poste del patrimonio netto, per assicurare una disciplina
chiara della loro formazione e del loro utilizzo; l'introduzione
di specifiche regole relative ad operazioni di carattere
valutario e finanziario; l'estensione delle ipotesi in
cui è consentito il ricorso al bilancio in forma
abbreviata.
(redatto in data 25 marzo 2003)