La società
a responsabilità limitata.
I conferimenti.
a
cura di Avv. Donato B. Quagliarella
Di cosa si tratta
Il valore dei conferimenti operati dai
soci non può essere complessivamente inferiore
all’ammontare del capitale sociale, che è
stabilito in €. 10.000,00; così inizia l’art.
2464 c.c. in tema di conferimenti nella società
a responsabilità limitata.
Chiarificatrice e nel contempo innovativa vi è
subito la disposizione del secondo comma che dispone che
possibili oggetti di conferimento sono “tutti gli
elementi dell’attivo suscettibili di valutazione
economica”. Non più un rinvio alle medesime
norme vigenti per la S.p.a.; il conferimento è
in denaro se l’atto costitutivo non stabilisce altrimenti.
All’atto della costituzione cambia la misura del
versamento e la sua forma; deve infatti essere versato
il 25% del capitale sociale, se in denaro, e non più
i tre decimi, e l’intero sovrapprezzo o, nel caso
di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare.
Pare quindi non più necessario che il versamento
debba precedere la stipulazione dell’atto costitutivo,
come in antecedenza, ma sia a questo contestuale. Si è
ridotto anche, da un anno a novanta giorni, il tempo per
la liberazione e la possibilità di restituire ai
soci che lo hanno conferito quanto hanno versato nel caso
che la società non si costituisca.
In alternativa il versamento potrà essere sostituito
dalla stipula di una polizza di assicurazione o di una
fideiussione bancaria con caratteristiche che verrano
definite da un decreto del Presidente del Consiglio, polizza
e fideiussione che possono essere sostituite in seguito
dal versamento di corrispondente importo.
Se il conferimento consiste in beni in natura e crediti
si dovranno osservare le norme della società semplice
e cioé varrano le norme sulla vendita per la garanzia
e i rischi dei conferimenti e, se attribuiti in godimento,
le norme sulla locazione (2254 c.c.); per i crediti il
socio garantirà la solvenza del debitore (2255
c.c.). In questi casi le quote dovranno essere interamente
liberate già dal momento della sottoscrizione.
La stima dei conferimenti di beni o di crediti deve essere
accompagnata da una relazione giurata di un esperto, iscritto
nell’albo dei revisori contabili o da una società
di revisione, e non è più necessario che
l’esperto venga nominato dal Tribunale; la relazione
va allegata all’atto costitutivo o al verbale di
aumento del capitale sociale. Non è più
necessario che la relazione descriva i beni analiticamente,
attribuendo a ciascuno il valore, ma vanno espressi i
criteri di valutazione e l’attestazione del valore,
che non sia inferiore al valore reale del bene, potendo
invece essere il valore superiore.
La più singolare delle novità (6° comma
art. 2464 c.c.) è sicuramente il conferimento dell’obbligo
del socio di prestare ‘opera’ o ‘servizi’
a favore della società; in questi casi andrà
conferita una polizza di assicurazione o una fideiussione
bancaria per l’intero valore assegnato a queste
prestazioni e la polizza potrà essere sostituita
con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente
importo in denaro presso la società. Non è
ancora chiaro se anche per questo apporto sia necessaria
una stima asseverata, come per i beni, ma si propende
per la necessità in quanto viene determinato anche
il valore ai fini delle garanzie che vanno costituite
per la prestazione di tali servizi.
Si è già ipotizzato una società
costituita da un socio unico artigiano che conferisca
la propria opera, svolgendola in forma imprenditoriale,
ma al riparo da rischi per la limitazione di responsabilità
patrimoniale; analogamente si potrà pensare ad
un agente assicurativo o ad altre figure professionali
se l’eventuale Ordine o Albo di appartenenza lo
consente.
Quindi i consueti valori, che vengono conferiti all’atto
della costituzione, hanno ora la possibilità di
vedere alternative, nell’introduzione delle quali
il legislatore ha cercato sempre di garantire i creditori.
Queste soluzioni corrispondono ad una prospettiva volta
ad accentuare la caratterizzazione personalistica del
tipo societario; il contributo del socio molto spesso
si qualifica per le sue qualità personali e professionali,
piuttosto che per il valore oggettivo di beni apportati.
Il nuovo art. 2465 c.c. inoltre semplifica le operazioni
nei casi diversi dal conferimento di denaro. Con riferimento
ai conferimenti in natura, snellisce il procedimento di
valutazione e non richiede più la nomina del perito
da parte del Presidente del Tribunale; si è ritenuto
sufficiente garanzia, adeguata alle nuove caratteristiche
del tipo societario, che il perito medesimo sia prescelto
tra soggetti iscritti nell’albo dei revisori contabili.
E’ quindi ora ammissibile il conferimento di know-how,
sia in senso stretto (prestazione concreta di apporti
tecnologici o di procedure lavorative), di cui già
se ne riconosceva la conferibilità, che in senso
lato (ossia le personali qualità, capacità
professionali del conferente), prestazioni di somministrazione,
beni generici non ancora individuati, diritti reali di
godimento o di garanzia, contratti di locazione, cose
future, obbligazioni negative (come il non fare concorrenza
alla società).
Dovrà ancora essere risolto il quesito di come
contabilizzare in bilancio l’apporto di opera, se
iscriverlo all’attivo come immobilizzazione immateriale
da ammortizzare in un periodo pari alla durata della prestazione
che il socio dovrà rendere o metterlo nei crediti
nei confronti del socio; andrà anche affrontato
sul fronte fiscale per la società e il socio; per
quest’ultimo si pone il tema se deve essere fatto
oggetto di tassazione, mentre per la prima se sia o meno
un costo deducibile.
Sul punto si è espresso un autore a favore della
tesi del conferimento d’opera da allocare come posta
dell’attivo circolante, come il denaro con una separata
evidenziazione rispetto ai meri crediti di denaro. Con
questo non si imputerebbe nulla al conto economico assimilandola
al conferimento di denaro. Il credito resterebbe in evidenza
fino alla cessazione della società ove si azzererà
il credito. Nella nota integrativa andrebbe evidenziata
la natura del credito. In alternativa l’utile che
deriva dalla prestazione gratuita potrebbe considerarsi
come una sorta di conversione del credito in elemento
dell’attivo circolante. Una distribuzione figurativa
potrebbe elidere il credito verso il socio con una scrittura
contabile.
In sede fiscale la società non matura un costo,
ma evidenzia un credito da trattare come elemento patrimoniale
e non reddituale; non vi sarebbe salto di imposta perché
la società sottopone a tassazione il ricavo, prodotto
dalla prestazione, e per la quale non ha costi. Per il
capital gain andrebbe riconosciuto come costo il valore
del capitale sociale assegnato e solo la differenza tra
questo e la plusvalenza tra conferimento iniziale e valore
della cessione della quota sarebbe l’imponibile.
Viene ora detto espressamente che gli amministratori
hanno il potere di escutere i sottoscrittori che non eseguano
i versamenti, mentre in precedenza veniva solamente regolato
l’effetto dell’omesso versamento; è
parificato a questo anche l’effetto che si produce
in caso che scadano o diventino inefficaci le polizze
o le garanzie bancarie prestate, che non siano state sostituite
dal versamento del corrispondente importo.
Sugli apporti successivi dei soci la nuova norma è
data nell’art. 2467 c.c., che si intitola “Finanziamento
dei soci”, che non aveva corrispondenza in disposizioni
precedenti.
La soluzione è stata quella di una postergazione
dei relativi crediti rispetto a quelli degli altri creditori,
già affermata in giurisprudenza.
Il problema più difficile era quello di individuare
dei criteri idonei a distinguere tale forma di apporto
rispetto ai rapporti finanziari tra soci e società
che non meritano di essere distinti da quelli con un qualsiasi
terzo. La soluzione indicata dal secondo comma dell’art.
2467 c.c., non potendosi individuare parametri quantitativi,
è stata quella di ricercare se la causa del finanziamento
è da individuare nel rapporto sociale oppure in
un generico rapporto di credito; in tal senso si è
invitati ad adottare un criterio di ragionevolezza, con
il quale si tenga conto della situazione della società
e la si confronti con i comportamenti che nel mercato
sarebbe appunto ragionevole aspettarsi.
Quindi si dice che sono tali “quelli, in qualunque
modo effettuati, che sono stati concessi in un momento
in cui, anche in considerazione del tipo di attività
esercitato dalla società, risulta un eccessivo
squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio
netto oppure in una situazione finanziaria della società
nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento”.
(redatto in data 18 agosto 2003)