La società
a responsabilità limitata.
L’esclusione del socio.
a
cura di Avv. Donato B. Quagliarella
Di cosa si tratta
L’esclusione del socio è considerata dall’art.
2473-bis c.c. che demanda all’atto costitutivo la
regolamentazione di tale evenienza, rinviando poi alle
norme, già illustrate (Riforma delle società:
la società a responsabilità limitata. Il
recesso del socio.), sul recesso del socio. Sarebbe un
grave problema se l’atto costitutivo nulla dicesse
sul punto in quanto la Riforma non dà delle disposizioni
suppletive che regolino tale mancanza e si potrebbe anche
discutere se, nel caso in concreto, l’esclusione
sia ammissibile.
Il primo tema da risolvere è a quale soggetto
appartenga la competenza per decidere l’esclusione
del socio. Normalmente e da tutti è propugnata
la competenza dell’assemblea dei soci e con un voto
a maggioranza degli stessi, escluso dal computo il soggetto
che si intende escludere, argomentando dall’art.
2287 c.c. in tema di società di persone. Questa
preferenza è da condividere anche se si potrebbero
tenere conto di alcuni suggerimenti che illustriamo.
L’esclusione è un giudizio
su un fatto od un comportamento, elementi sui quali ci soffermeremo
in seguito. Se questa operazione viene compiuta da soggetti
che non abbiano motivazioni personali, potrebbe arrivarsi
alla determinazione con maggiore freddezza e ponderazione
di quanto non possano fare coloro che si ritengono offesi
da tali elementi e che valutano quindi in un modo diverso
da come lo potrebbero compiere soggetti affrancati da componenti
emozionali.
Questa impostazione porta ad escludere l’individuazione
in quel soggetto che amministra; non dobbiamo inoltre
dimenticare che il socio, oggetto dell’eventuale
misura, potrebbe essere l’amministratore od uno
di essi; nel primo caso rendendo impossibile l’operazione
anche per l’evidente conflitto di interessi e nel
secondo potendo porre dei problemi in quella che dovrebbe
essere la maggioranza da raggiungere per adottare il provvedimento.
Sospingersi invece al di fuori della società
potrebbe essere opportuno; potrebbe quindi essere statutariamente
previsto un organo composto da probiviri, ai quali attribuire
questa competenza. Del resto è un organo eventuale
da costituire e quindi non è comunque un costo attuale
in sede di costituzione. Per le società provviste
del collegio sindacale si potrebbe pensare anche a questo
senza perplessità sulla validità della clausola
che prevedesse questa competenza, ma non ci sentiamo di
consigliare questa scelta che potrebbe porre chi è
demandato ad altra funzione in situazione di imbarazzo successivo
nel caso sia di giudizio positivo che negativo.
Il fatto che decidere l’esclusione sia un giudizio,
magari compiuto da un terzo, è ancora operazione
attiva e non ha natura decisoria in senso tecnico; quindi
non esclude il successivo giudizio di un Giudice o del
collegio arbitrale competente per le contese tra i soci
in ordine alla correttezza della decisione adottata.
I casi di esclusione sono demandati alla determinazione
dell’autonomia privata. E’ evidente che l’individuazione
di questi può avvenire in modi diversi: esprimendo
concetti generali vietati od elencando casi specifici,
alla ricorrenza dei quali si attiva l’esclusione.
La scelta ha motivazioni diverse e se, come pensiamo,
si diffonderanno dei modelli usuali, varrà la pena
di non dimenticare la raccomandazione di inserire quelle
tematiche che sono proprie del tipo di società,
caratterizzate dall’attività in concreto
svolta o dalla prevalenza della figura di qualcuno dei
soggetti che fanno parte della società. Con il
metodo casistico, una volta svolta quell’istruttoria
che abbia l’idoneità di rappresentare la
sussistenza del caso, si perviene ad una decisione meno
discutibile perché meno discrezionale.
Realizzatosi un fatto che integri il presupposto
per l’esclusione, l’atto costitutivo dovrà
anche sospingersi a regolare il procedere successivo. Se
infatti chi dovrà decidere è l’assemblea
o un collegio avrà già una disciplina per
il funzionamento, mentre in altri casi sarà necessario
dettagliare queste attività: il modo di contestazione,
termini a difesa o chiarimento, tempi per l’assunzione
della decisione, forma della comunicazione.
Anche nei casi nei quali il funzionamento del designato
a decidere l’esclusione abbia già delle disposizioni
suppletive di riferimento, non sarà inopportuno
che vengano dichiarate quali maggioranze siano necessarie,
magari derogando al principio del valore della quota e
passando a quello del numero dei soggetti. Vi è
poi una situazione che in questo tipo di società
ricorre soprattutto per lo svolgimento di attività
che sono professionali e cioé la divisione paritaria
del capitale tra due soci. Non crediamo che operi, se
non fatto proprio dall’atto costitutivo, l’art.
2287 c.c. per le società di persone, che prevede
che l’esclusione sia pronunciata dal Tribunale su
richiesta dell’altro socio. Soprattutto per casi
di questo tipo il ricorso ad organismo terzo è
opportuno.
Assunta la decisione, che per sua natura
dovrebbe essere motivata, andrà previsto un modo
formale per la comunicazione all’interessato anche
per la decorrenza dei termini per l’eventuale impugnazione
e per la liquidazione della quota.
Per la liquidazione della quota, come detto, la Riforma
rinvia alle disposizioni sul recesso, alle quali rinviamo
a nostra volta; aggiunge però la disposizione che
è esclusa la possibilità del rimborso della
partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.
Siccome il rimborso può avvenire anche attraverso
l’acquisto della partecipazione ad opera degli altri
soci in proporzione alle partecipazioni o da parte di
un terzo, indicato d’intesa dagli altri soci, è
opportuno che si dettaglino le modalità di comunicazione
e i riscontri di adesione entro dei termini per poi passare
ad altre soluzioni.
Se nessuno abbia interesse all’acquisto, né
terzi siano interessati e non si abbiano riserve disponibili
per provvedere alla liquidazione della quota, non resterà
che la liquidazione della società. In molti casi
come possano evolversi le cose lo si sa in precedenza
e quindi le soluzioni dovranno essere calibrate alla reale
situazione concreta.
Rinviamo ancora al commento in materia
di recesso in ordine alla quantificazione, aggiungendo che,
se è vero che l’esclusione rappresenta una
sanzione, sorge spontanea la domanda se nella liquidazione
del valore della quota il socio, oggetto del provvedimento,
possa essere penalizzato. Sicuramente per noi la risposta
è positiva come quando, nel caso di recesso, si faccia
cosa analoga con l’effetto di rafforzare il vincolo
sociale.
Inoltre nel ricorso ai consueti metodi di valutazione
della quota si potrebbe concretizzare l’effetto
della penalizzazione con una diversa considerazione del
valore della quota che non è naturalmente la mera
frazione del valore dell’intero.
Non esistendo in precedenza l’istituto in sede
di società a responsabilità limitata non
vi è una disposizione specifica che abbia riguardo
alla tassazione di quanto proviene al socio a seguito
dell’esclusione. Esistono però le disposizioni
sul recesso, alle quali si può pensare di fare
riferimento, anche se il dettato esplicito della norma
ha riguardo ad un fatto diverso; però l’effetto
in termini concettuali non è diverso in quanto
comunque avviene la liquidazione della partecipazione
in capo al socio.
Riteniamo quindi che si possa già
fare riferimento agli artt. 44 -per la determinazione del
reddito dell'escluso- e 16 del TUIR -per la tassazione dell’escluso.
(redatto in data 10 agosto 2003)