PRESTAZIONI E COMPENSI

Il decreto Bersani

Il decreto Bersani del 2006 ha introdotto interessanti novità nei rapporti tra avvocati, Clienti e pubblico degli utenti, al fine di “assicurare agli utenti un’effettiva facoltà di scelta nell’esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato”.

Le tariffe minime e gli onorari forfetari

È venuto meno il principio dell’inderogabilità dei minimi tariffari per le prestazioni degli avvocati, prevista dall’art. 24 della legge 794/1942, che sanzionava di nullità ogni contraria convenzione, e l’art. 43, canone V del Codice Deontologico che consentiva all’avvocato di concordare onorari forfetari per le prestazioni continuative, solo in caso di consulenza e assistenza stragiudiziale.

Il patto di quota lite

Come risultato delle modifiche apportate, deve oggi ritenersi legittimo il cosiddetto “patto di quota lite”, inteso come patto con il quale si stabilisce un compenso correlato al risultato pratico dell’attività svolta e comunque in percentuale sul valore dei beni o degli interessi litigiosi. In ogni caso, i compensi, nell’interesse del Cliente, devono essere proporzionati all’attività svolta.

La forma scritta

Il nuovo articolo 2233, comma III, del codice civile prevede infine che i patti tra avvocato e Cliente che stabiliscono i compensi professionali sono nulli se non sono redatti in forma scritta.

Gli effetti

Nelle intenzioni del legislatore, le modifiche introdotte dovrebbero rafforzare la libertà di scelta del cittadino consumatore e la promozione di assetti maggiormente concorrenziali, in un settore professionale, come quello degli avvocati, che viene oggi considerato “di mercato”. Ciò in una realtà, come quella italiana, dove operano circa 180.000 avvocati. Solo nell’ambito dell’Ordine di Milano risultano iscritti, tra avvocati e praticanti, quasi 18.000 professionisti. Tra questi, tuttavia, meno di un terzo vanta un’esperienza professionale superiore ai dieci anni di iscrizione all’Albo.

Cosa propone lo Studio

Ogni cambiamento, soprattutto se previsto dalla legge, comporta la necessità di adeguarsi alle nuove disposizioni introdotte. Ma prima ancora occorre avere la capacità di adeguarsi e adattarsi alle mutate esigenze che il Cliente stesso rappresenta ed avverte con maggiore attenzione. L’esperienza, da questo punto di vista, è un valore che può costituire una garanzia per il Cliente, nell’ambito del rapporto fiduciario che caratterizza una prestazione professionale, lontana per questo dalla logica del mercato. Tuttavia, ciò che il Cliente ritiene, a ragione, fondamentale è anche la possibilità di poter comparare le prestazioni offerte in termini di costo; la possibilità di conoscere in anticipo il costo della prestazione e i criteri di determinazione dei compensi; la possibilità di concordare preventivamente un compenso a fronte di prestazioni specifiche o continuative che vengono garantite dal professionista, in modo da prevedere quale sia l’impegno economico da sostenere e non avere sorprese. Lo Studio, a questo fine, propone diverse soluzioni, che consentono di pattuire con il Cliente:

 - compensi professionali parametrati al raggiungimento di obiettivi perseguiti;
 - compensi professionali forfetari per l’attività di consulenza stragiudiziale;
 - compensi professionali forfetari per l’attività di assistenza giudiziale

attraverso accordi scritti (come previsto dalla legge), che possono riguardare una o più delle attività individuate dallo Studio sulla base dei seguenti Moduli:

 - Modulo UNO: consulenza continuativa in ambito stragiudiziale (vedi dettaglio)
 - Modulo UNO Extra: consulenza stragiudiziale per operazioni determinate (vedi dettaglio)
 - Modulo DUE: attività di assistenza in ambito giudiziale (vedi dettaglio).

Pensiamo che ciò costituisca uno strumento di chiarezza e trasparenza nella conduzione del rapporto tra avvocato e Cliente.

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