PRESTAZIONI E COMPENSI
Il decreto Bersani
Il decreto Bersani del 2006 ha introdotto interessanti
novità nei rapporti tra avvocati, Clienti e pubblico degli
utenti, al fine di “assicurare agli utenti un’effettiva
facoltà di scelta nell’esercizio dei propri diritti e di
comparazione delle prestazioni offerte sul mercato”.
Le tariffe minime e gli onorari forfetari
È venuto meno il principio dell’inderogabilità dei minimi tariffari per le prestazioni degli avvocati, prevista dall’art. 24 della legge 794/1942, che sanzionava di nullità ogni contraria convenzione, e l’art. 43, canone V del Codice Deontologico che consentiva all’avvocato di concordare onorari forfetari per le prestazioni continuative, solo in caso di consulenza e assistenza stragiudiziale.
Il patto di quota lite
Come risultato delle modifiche apportate, deve oggi ritenersi
legittimo il cosiddetto “patto di quota lite”,
inteso come patto con il quale si stabilisce un compenso
correlato al risultato pratico dell’attività
svolta e comunque in percentuale sul valore dei beni o degli
interessi litigiosi. In ogni caso, i compensi, nell’interesse
del Cliente, devono essere proporzionati all’attività
svolta.
La forma scritta
Il nuovo articolo 2233, comma III, del codice civile prevede
infine che i patti tra avvocato e Cliente che stabiliscono
i compensi professionali sono nulli se non sono redatti
in forma scritta.
Gli effetti
Nelle intenzioni del legislatore, le modifiche introdotte
dovrebbero rafforzare la libertà di scelta del cittadino
consumatore e la promozione di assetti maggiormente concorrenziali,
in un settore professionale, come quello degli avvocati,
che viene oggi considerato “di mercato”. Ciò
in una realtà, come quella italiana, dove operano
circa 180.000 avvocati. Solo nell’ambito dell’Ordine
di Milano risultano iscritti, tra avvocati e praticanti,
quasi 18.000 professionisti. Tra questi, tuttavia, meno
di un terzo vanta un’esperienza professionale superiore
ai dieci anni di iscrizione all’Albo.
Cosa propone lo Studio
Ogni cambiamento, soprattutto se previsto dalla legge,
comporta la necessità di adeguarsi alle nuove disposizioni
introdotte. Ma prima ancora occorre avere la capacità di
adeguarsi e adattarsi alle mutate esigenze che il Cliente
stesso rappresenta ed avverte con maggiore attenzione. L’esperienza,
da questo punto di vista, è un valore che può costituire
una garanzia per il Cliente, nell’ambito del rapporto fiduciario
che caratterizza una prestazione professionale, lontana
per questo dalla logica del mercato. Tuttavia, ciò che il
Cliente ritiene, a ragione, fondamentale è anche la possibilità
di poter comparare le prestazioni offerte in termini di
costo; la possibilità di conoscere in anticipo il costo
della prestazione e i criteri di determinazione dei compensi;
la possibilità di concordare preventivamente un compenso
a fronte di prestazioni specifiche o continuative che vengono
garantite dal professionista, in modo da prevedere quale
sia l’impegno economico da sostenere e non avere sorprese.
Lo Studio, a questo fine, propone diverse soluzioni, che
consentono di pattuire con il Cliente:
- compensi professionali parametrati al raggiungimento
di obiettivi perseguiti;
- compensi professionali forfetari per l’attività
di consulenza stragiudiziale;
- compensi professionali forfetari per l’attività
di assistenza giudiziale
attraverso accordi scritti (come previsto dalla legge),
che possono riguardare una o più delle attività individuate
dallo Studio sulla base dei seguenti Moduli:
- Modulo UNO: consulenza continuativa
in ambito stragiudiziale (vedi dettaglio)
- Modulo UNO Extra: consulenza stragiudiziale
per operazioni determinate (vedi dettaglio)
- Modulo DUE: attività di
assistenza in ambito giudiziale (vedi
dettaglio).
Pensiamo che ciò costituisca uno strumento di chiarezza
e trasparenza nella conduzione del rapporto tra avvocato
e Cliente.