Il trasferimento d'azienda alla luce del d. lgs. n. 18/2001:
la tutela del lavoratore.
Di cosa si tratta
Il d. lgs. n. 18/01, che ha recepito
la dir. 98/50/Ce, ha innovato la disciplina del trasferimento
d'azienda di cui all'art. 2112 cod. civ. sia sotto il
profilo della nozione di trasferimento d'azienda, sia
sotto il profilo della tutela del lavoratore. Ci occuperemo
qui del secondo aspetto, il primo essendo trattato in
altro tema: Il "nuovo trasferimento d'azienda"
(d. lgs. n. 18/2001).
La tutela del lavoratore esce rafforzata dalla riforma:
- in primo luogo, mentre è conservato l'obbligo
per il cessionario di mantenere i trattamenti economici
e normativi previsti dai contratti collettivi vigenti,
si specifica che i contratti collettivi sono sia quelli
nazionali, sia quelli territoriali, sia quelli aziendali.
Inoltre, mentre è mantenuto l'inciso per il quale
il mantenimento dei contratti collettivi opera salvo che
siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili
all'impresa del cessionario, si specifica che "l'effetto
di sostituzione si produce esclusivamente tra contratti
collettivi del medesimo livello". Il cessionario,
quindi, deve garantire al lavoratore il mantenimento di
un doppio livello contrattuale e pertanto, se il cessionario
applica solo il contratto nazionale di categoria, dovrà
conservare anche i trattamenti aziendali eventualmente
vigenti presso il cedente: si è voluto cioè
scongiurare una diminuzione delle tutele del lavoratore
dell'impresa ceduta, che si sarebbe verificato se il cessionario,
prima del trasferimento dell'azienda, fosse vincolato,
nei confronti del proprio personale, all'applicazione
del solo livello contrattuale nazionale, laddove il personale
"ceduto" avesse goduto anche del livello aziendale;
- in secondo luogo, viene attribuito al lavoratore che
si dimetta a seguito di una sostanziale modificazione
delle sue condizioni di lavoro avvenuta in ragione del
trasferimento dell'azienda, lo stesso trattamento economico
accordato dall'art. 2119 cod. civ. nel caso di giusta
causa di dimissioni. Peraltro, la nuova formulazione dell'art.
2112 cod. civ. si premura di esplicitare che "il
trasferimento d'azienda non costituisce di per sé
motivo di licenziamento";
- da ultimo, la riforma ha modificato anche l'art. 47
della l. 428/1990, anticipando a 25 giorni prima dell'atto
di trasferimento o dell'eventuale contratto preliminare
il momento nel quale è fatto obbligo di dare comunicazione
alle rappresentanze sindacali delle informazioni relative
al trasferimento. Si è pertanto voluto consentire
al sindacato di sviluppare e coordinare una eventuale
attività a tutela degli interessi del lavoratore
prima che il trasferimento dell'azienda si sia perfezionato.
In sintesi
L'intervento del legislatore sull'art. 2112 cod. civ.,
nel modo che abbiamo sommariamente descritto, si spiega
probabilmente con la volontà di arginare i fenonemi
di esternalizzazione (cioè a dire di decentramento,
con affidamento a terzi, del personale, o anche della
produzione o di servizi) posti in essere dalle imprese
facendo perno proprio sul testo riformato della norma.
Tali soluzioni sono sempre maggiormente ricercate dalle
imprese italiane, che sono proiettate verso assetti più
agili e flessibili in vista di una maggiore competitività
e concorrenzialità: talvolta, come nel caso dell'art.
2112 cod. civ., il risultato si ottiene inserendosi nelle
pieghe del tessuto normativo, talaltra (e ormai sempre
più spesso) è lo stesso legislatore a venire
incontro a tali esigenze, approntando normative volte
allo snellimento e alla flessibilità (si veda ad
es. il lavoro interinale, o la riforma del contratto a
termine).
L'art. 2112 cod. civ. veniva cioè utilizzato
per affidare a terzi, dismettendone la gestione interna,
determinate attività e il relativo personale.
L'impressione che si ricava dalla novella è di
un ampliamento della tutela accordata al lavoratore, come
si evince anche dalla nuova rubrica dell'art. 2112 cod.
civ. che non è più focalizzato sul "trasferimento
dell'azienda", bensì sul "mantenimento
dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda",
mantenimento dei diritti che peraltro opera anche se il
mutamento di attività riguarda una attività
senza scopo di lucro (ult. comma).
(redatto in data 4 settembre 2002)