Il TFR va corrisposto al momento della cessazione del rapporto.
Di cosa si tratta
Vari motivi giustificativi hanno in
passato indotto a ritenere che il momento per la corresponsione
del trattameno di fine rapporto non fosse nell'immediatezza
della cessazione del rapporto stesso.
Ripetute sono state le pronunzie della Corte di Cassazione
che hanno individuato in momenti diversi il momento nel
quale l'obbligo nasce.
Con la più recente pronunzia sul tema (Cass. Sezione
lavoro, 4 aprile 2002, Sent. 4822/02) è stato affermato
il principio che il momento è quello stesso della
corresponsione dell'ultima busta paga.
Quando il lavoratore lascia l'azienda, l'imprenditore
è tenuto a corrispondere il trattamento di fine
rapporto nell'immediatezza della cessazione del rapporto.
Se alla corresponsione si provvedesse con ritardo, sono
dovuti anche interessi e rivalutazione sulla somma, per
ogni giorno di ritardo.
L'affermazione è compiuta aderendo ad una interpretazione
rigida, da parte della Corte di cassazione, dell'articolo
2120 del Codice civile, norma che disciplina l'indennità
dovuta ai dipendenti che cessano definitivamente il rapporto
col datore di lavoro.
La norma del Codice dice: "in ogni
caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il
prestatore ha diritto a un trattamento di fine rapporto".
Per la Corte non vi è dubbio sul fatto che l'obbligazione
nasca nel momento esatto in cui il rapporto si conclude.
Lo stesso giorno, nel quale il dipendente finisce il
suo lavoro, è quello nel quale dovrebbe incassare
la somma accumulata negli anni; da quel momento l'ex dipendente
diventa creditore dell'azienda.
Si era già sostenuto che, se anche l'articolo
2120 cod.civ. non indica con esattezza la data di erogazione
del TFR, si poteva invocare l'articolo 1183 del Codice
civile per il quale: "se non è determinato
il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il
creditore può esigerla immediatamente".
Con argomentazione ferma la Corte ha tolto rilevanza
a quegli accordi di categoria che consentivano la dilazione
anche perché è necessario effettuare i calcoli
delle variazioni dell'indice Istat, maturati nel mese
precedente la risoluzione del contratto.
Ancora il 25 marzo 2002 con la sentenza 4222 la Cassazione
aveva ritenuto opportuno di circoscrivere l'affermazione
alla sola categoria dei metalmeccanici, dando ragione
al lavoratore, esclusivamente in base all'interpretazione
dell'articolo 26 del contratto nazionale metalmeccanici,
che dispone il pagamento del TFR "all'atto della
risoluzione del rapporto".
In sintesi
Dal punto di vista tecnico-giuridico il ragionamento
di legittimità non fa una piega, ma dà una
spallata alla consolidata consuetudine degli imprenditori
di concedersi un "certo margine di calcolo".
In precedenza esisteva il principio in base al quale
il TFR produceva rivalutazione e interessi legali dalla
cessazione del rapporto, "purché a tale data
possa essere stato determinato e, perciò, sia divenuto
esigibile", in quanto "è un obbligo del
datore di lavoro, condizionato al fatto che egli a tale
data sia a conoscenza di tutti gli elementi di calcolo
che lo compongono".
Mutando il suo orientamento, ora la Corte rileva che
il credito, avente ad oggetto il trattamento di fine rapporto,
maturato dal lavoratore e, quindi, il pagamento di una
somma di danaro, non può ritenersi illiquido per
la sola circostanza che per la sua esatta determinazione
siano necessari calcoli, anche non elementari, purché
preesistano i dati necessari per la determinazione del
quantum.
Sarebbe credito esigibile quello non soggetto a condizione
sospensiva o a termine o ad altri ostacoli di natura giuridica
a ché possa essere immediatamente soddisfatto (anche
ai fini della decorrenza della prescrizione). Respinge
quindi la tesi precedente, secondo cui l'impossibilità
di determinare il quantum del trattamento di fine rapporto
nello stesso giorno di cessazione del rapporto di lavoro
comporterebbe, ai sensi dell'articolo 1183 cod. civ.,
lo spostamento della scadenza dell'obbligazione all'esaurimento
del periodo necessario per l'acquisizione di tutti gli
elementi del computo, in quanto contrasta con la regola
specifica per i crediti di lavoro che, ai sensi del citato
articolo 429, terzo comma cod. proc. civ., vengono in
essere già come crediti naturalmente indicizzati.
D'altra parte, la formulazione letterale dell'articolo
2120 cod.civ, secondo cui in ogni caso di cessazione del
rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro
ha diritto ad un trattamento di fine rapporto, non lascia
dubbi sulla circostanza che l'obbligazione trova la sua
fonte nella cessazione del rapporto, che ne rappresenta
quindi il momento genetico a partire dal quale deve essere
adempiuta, talché l'articolo 1183 cod. civ. non
appare invocabile, neppure per quanto esso dispone al
primo comma, per il caso in cui non sia determinato il
tempo in cui la prestazione deve essere eseguita; tanto
meno può sostenersi che la natura della prestazione
(che, come detto, costituisce oggetto di obbligazione
ab origine indicizzata) o il modo dell'esecuzione (i calcoli
necessari per il computo del trattamento di fine rapporto
non riguardano il modo dell'esecuzione, ma la concreta
determinazione del contenuto della prestazione) comportino
la necessità di un termine da stabilirsi dal giudice,
in mancanza di accordo delle parti, ai sensi della seconda
proposizione del primo comma dell'articolo 1183 cod. civ..
Per la Corte le considerazioni svolte intorno alla natura
originaria di credito indicizzato, derivante dall'obbligo
di corrispondere il trattamento di fine rapporto, inducono
a ritenere irrilevanti quei profili inerenti alla (assenza
di) colpa nel ritardo al momento della risoluzione del
rapporto di lavoro. La corte aveva costantemente affermato
la non rilevanza della colpa, ai fini dell'attribuzione
di interessi e rivalutazione a norma dell'articolo 429
cod. proc. civ.
(redatto in data 30 aprile 2002)