Il nuovo contratto di lavoro a termine.



 

Di cosa si tratta

Il D. Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, che recepisce una direttiva comunitaria, contiene una riforma unitaria del c.d. contratto di lavoro a termine, mettendo così fine alla stratificazione normativa che si era susseguita a partire dalla legge base 230/62, che viene con questo provvedimento abrogata, insieme alle altre leggi e decreti che regolavano la materia.
Apponibilità di un termine al contratto di lavoro:

  • vi devono anzitutto essere ragioni di ordine tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo;
  • l'apposizione deve risultare, direttamente o indirettamente, da atto scritto in cui siano specificate le ragioni di cui al punto precedente;
  • copia dell'atto scritto deve essere consegnata al lavoratore entro 5 giorni lavorativi dall'inizio della prestazione;
  • l'atto scritto non è necessario se il rapporto di lavoro è puramente occasionale e non abbia durata superiore a 12 giorni;
  • vi è infine una disciplina aggiuntiva per le aziende di trasporto aereo o esercenti servizi aeroportuali che consente l'apposizione del termine per un periodo massimo complessivo di sei mesi a determinate? condizioni.

Casi nei quali l'apposizione del termine è vietata:

  • per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
  • presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, nei sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato;
  • presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario;
  • per le imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi previsti dalla c.d. "legge 626" ("Miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro").

Il termine previsto può essere prorogato, in ogni caso una sola volta, alle seguenti condizioni:

  • che vi sia il consenso del lavoratore;
  • che la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni;
  • che sussistano ragioni oggettive, per le quali il datore di lavoro ha l'onere della prova;
  • che la proroga si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato.

Scadenza del termine e sanzioni:

  • se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20% fino al decimo giorno successivo, al 40% per ogni giorno successivo;
  • se il rapporto di lavoro continua oltre il ventesimo giorno (in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi), ovvero oltre il trentesimo giorno (negli altri casi), il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini;
  • qualora entro 10 giorni dalla scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, il lavoratore venga riassunto a termine, il contratto si considererà a tempo indeterminato;
  • quando si abbiano due successive assunzioni a termine, ? ossia senza soluzione di continuità, il contratto si considera a tempo determinato fin dalla data della prima stipulazione.

In sintesi

La riforma segna una inversione di rotta rispetto allo sfavore con il quale era visto il contratto a termine nella normativa precedente, consentendo di usare una minor cautela nella stipulazione di queso tipo di contratti: mentre infatti in precedenza il rapporto poteva essere ricondotto in contratto a tempo indeterminato laddove si immettesse il lavoratore nel ciclo produttivo anche per un solo giorno senza avere sottoscritto il contratto con l'apposizione del termine, ora il regime è più elastico, consentendo al datore di redigere l'atto scritto e di consegnarlo al lavoratore entro 5 giorni lavorativi ed escludendo la riconducibilità a contratto a tempo indeterminato di rapporti puramente occasionali di durata non superiore a 12 giorni. Inoltre la prosecuzione del rapporto oltre il termine concordato, anche di un solo giorno, non comporta più che il rapporto si trasformi in contratto a tempo indeterminato, con oneri, anche di natura risarcitoria, non indifferenti, ma semplicemente vengono previsti aumenti automatici di retribuzione (solo dopo 20 o 30 giorni l'effetto è quello della trasformazione del rapporto in contratto a tempo indetreminato).
Ai fini del computo dei quindici dipendenti (si veda il nostro tema "La tagliola dei quindici dipendenti nel licenziamento individuale"), i lavoratori a termine entrano nel computo solo ove il contratto abbia durata superiore a nove mesi.
In ordine al diritto di prelazione che spettava ai lavoratori a tempo determinato cessati, l'elemento di maggiore novità è certamente la configurazione del c.d. "diritto di precedenza" non come diritto di origine legale, ma come diritto nascente solo a seguito di esplicita previsione nei contratti collettivi.



(redatto in data 1 marzo 2002)


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