Il nuovo contratto di lavoro a termine.
Di cosa si tratta
Il D. Lgs. 6 settembre 2001, n. 368,
che recepisce una direttiva comunitaria, contiene una
riforma unitaria del c.d. contratto di lavoro a termine,
mettendo così fine alla stratificazione normativa
che si era susseguita a partire dalla legge base 230/62,
che viene con questo provvedimento abrogata, insieme alle
altre leggi e decreti che regolavano la materia.
Apponibilità di un termine al contratto di lavoro:
- vi devono anzitutto essere ragioni di ordine tecnico,
produttivo, organizzativo o sostitutivo;
- l'apposizione deve risultare, direttamente o indirettamente,
da atto scritto in cui siano specificate le ragioni
di cui al punto precedente;
- copia dell'atto scritto deve essere consegnata al
lavoratore entro 5 giorni lavorativi dall'inizio della
prestazione;
- l'atto scritto non è necessario se il rapporto
di lavoro è puramente occasionale e non abbia
durata superiore a 12 giorni;
- vi è infine una disciplina aggiuntiva per le
aziende di trasporto aereo o esercenti servizi aeroportuali
che consente l'apposizione del termine per un periodo
massimo complessivo di sei mesi a determinate? condizioni.
Casi nei quali l'apposizione del termine
è vietata:
- per la sostituzione di lavoratori che esercitano
il diritto di sciopero;
- presso unità produttive nelle quali si sia
proceduto, nei sei mesi precedenti, a licenziamenti
collettivi che abbiano riguardato lavoratori adibiti
alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di
lavoro a tempo determinato;
- presso unità produttive nelle quali sia operante
una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario;
- per le imprese che non abbiano effettuato la valutazione
dei rischi previsti dalla c.d. "legge 626"
("Miglioramento della sicurezza e della salute
dei lavoratori sul luogo di lavoro").
Il termine previsto può essere
prorogato, in ogni caso una sola volta, alle seguenti
condizioni:
- che vi sia il consenso del lavoratore;
- che la durata iniziale del contratto sia inferiore
a tre anni;
- che sussistano ragioni oggettive, per le quali il
datore di lavoro ha l'onere della prova;
- che la proroga si riferisca alla stessa attività
lavorativa per la quale il contratto è stato
stipulato a tempo determinato.
Scadenza del termine e sanzioni:
-
se il rapporto di lavoro continua
dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o
successivamente prorogato, il datore di lavoro è
tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione
della retribuzione per ogni giorno di continuazione
del rapporto pari al 20% fino al decimo giorno successivo,
al 40% per ogni giorno successivo;
- se il rapporto di lavoro continua oltre il ventesimo
giorno (in caso di contratto di durata inferiore a sei
mesi), ovvero oltre il trentesimo giorno (negli altri
casi), il contratto si considera a tempo indeterminato
dalla scadenza dei predetti termini;
- qualora entro 10 giorni dalla scadenza di un contratto
di durata fino a sei mesi, il lavoratore venga riassunto
a termine, il contratto si considererà a tempo
indeterminato;
- quando si abbiano due successive assunzioni a termine,
? ossia senza soluzione di continuità, il contratto
si considera a tempo determinato fin dalla data della
prima stipulazione.
In sintesi
La riforma segna una inversione di rotta rispetto allo
sfavore con il quale era visto il contratto a termine
nella normativa precedente, consentendo di usare una minor
cautela nella stipulazione di queso tipo di contratti:
mentre infatti in precedenza il rapporto poteva essere
ricondotto in contratto a tempo indeterminato laddove
si immettesse il lavoratore nel ciclo produttivo anche
per un solo giorno senza avere sottoscritto il contratto
con l'apposizione del termine, ora il regime è
più elastico, consentendo al datore di redigere
l'atto scritto e di consegnarlo al lavoratore entro 5
giorni lavorativi ed escludendo la riconducibilità
a contratto a tempo indeterminato di rapporti puramente
occasionali di durata non superiore a 12 giorni. Inoltre
la prosecuzione del rapporto oltre il termine concordato,
anche di un solo giorno, non comporta più che il
rapporto si trasformi in contratto a tempo indeterminato,
con oneri, anche di natura risarcitoria, non indifferenti,
ma semplicemente vengono previsti aumenti automatici di
retribuzione (solo dopo 20 o 30 giorni l'effetto è
quello della trasformazione del rapporto in contratto
a tempo indetreminato).
In ordine al diritto di prelazione che
spettava ai lavoratori a tempo determinato cessati, l'elemento
di maggiore novità è certamente la configurazione
del c.d. "diritto di precedenza" non come diritto
di origine legale, ma come diritto nascente solo a seguito
di esplicita previsione nei contratti collettivi.
(redatto in data 1 marzo 2002)