Le invenzioni del lavoratore dipendente.
a
cura di Avv. Donato B. Quagliarella
Di cosa si tratta
Quando un lavoratore dipendente scopre od inventa qualche
cosa, che è occasionato dal lavoro che l'azienda
gli ha dato da svolgere, insorgono alcune questioni che
vanno considerate.
Il lavoratore può avere realizzato l'invenzione:
- in quanto questo è l'oggetto dell'incarico
che deve svolgere (di servizio);
- quando quel risultato è raggiunto pur non essendo
negli obiettivi del lavoro attribuito; il lavoratore la
realizza nell'esecuzione delle proprie mansioni usando
degli strumenti di lavoro, ma fuori da un obbligo a realizzarla
(aziendale);
- quando il lavoratore inventi qualche cosa con mezzi
propri ed al di fuori del contratto di lavoro, che lo
lega all'azienda, ma il risultato sia collegato a quanto
svolge come lavoro nell'azienda dalla quale è dipendente
(occasionale).
Gli effetti sono nei tre casi diversi:
- i diritti patrimoniali per lo sfruttamento del brevetto
spettano al datore di lavoro a titolo originario e non
come se derivassero da un accordo col lavoratore dal
momento che questo accordo era l'oggetto della prestazione
del lavoratore; il lavoratore ha diritto di essere riconosciuto
come autore dell'invenzione, senza effetti economici
- lo sfruttamento economico spetta al datore di lavoro
e il lavoratore ha diritto al riconoscimento della paternità
e ad un "equo compenso", che va determinato
in relazione all'importanza dell'invenzione;
- in questo caso spetta al lavoratore sia il diritto
morale sull'invenzione sia i diritti economici legati
al suo sfruttamento, ma il lavoratore deve darne comunicazione
al datore di lavoro che ha tre mesi per esercitare il
diritto di prelazione.
In sintesi
Con i nuovi contratti (lavoro interinale), che ora sono
diffusi, il dipendente può essere invece dipendente
di altra azienda, che lo ha fornito, e in questo caso
si pone il quesito di chi siano i diritti che abbiamo
elencato. In tutti questi casi non c'è ancora una
giurisprudenza che confermi le conclusioni alle quali
si può pervenire sul piano interpretativo.
In questi casi si può suggerire, nel contratto
che si conclude con l'azienda che offre il personale nelle
nuove forme interinali, di prevedere un patto specifico
che regoli questa eventualità.
(redatto in data 23 gennaio 2002)