Le nuove dimissioni del lavoratore.
a cura di Avv.
Alberto Agnelli
Di cosa si tratta
Con la legge 17 Ottobre 2007, n. 188 (Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, del lavoratore, nonché del prestatore d'opera e della prestatrice d'opera), pubblicata in GG.UU. N. 260 del 8 Novembre 2007, Supplemento ordinario n. 227, il legislatore ha inteso regolare le forme delle nuove dimissioni dei lavoratori.
Conservando validità quanto già previsto all’art. 2118 del codice civile, che si limita a compiere un rinvio alle disposizioni date in sede di negoziazione collettiva in ordine ai termini e ai modi di presentazione del recesso dal rapporto ad opera sia del datore di lavoro che del lavoratore, e va a regolare il preavviso e l’indennità equivalente, la nuova legge disciplina solamente la lettera di dimissioni volontarie, volta a dichiarare l'intenzione di recedere dal contratto di lavoro.
Togliendo questa regolamentazione quindi dallo spazio proprio della contrattazione collettiva, il legislatore ha deciso di imporre delle precise forme per le dimissioni in corso del rapporto, quando l’iniziativa della cessazione sia del lavoratore nei vari tipi di rapporto continuativo che siano stati posti in essere.
Le dimissioni vanno ora rassegnate dalla lavoratrice, dal lavoratore, nonché dal prestatore d'opera e dalla prestatrice d'opera, pena la nullità, su appositi moduli predisposti e resi disponibili gratuitamente dalle direzioni provinciali del lavoro e dagli uffici comunali, nonché dai centri per l'impiego.
I contratti di lavoro regolati dalla legge sono tutti i contratti inerenti i rapporti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 cod. civ., indipendentemente dalle caratteristiche e dalla durata, nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, i contratti di collaborazione di natura occasionale, i contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 2549 cod. civ. per cui l'associato fornisca prestazioni lavorative e in cui i suoi redditi derivanti dalla partecipazione agli utili siano qualificati come redditi di lavoro autonomo, e i contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci.
I moduli da usare verranno realizzati secondo direttive definite con un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge (dall’inizio del 2008), riporteranno un codice alfanumerico progressivo di identificazione, la data di emissione, nonché spazi, da compilare a cura del dimissionario, destinati all'identificazione della lavoratrice o del lavoratore, ovvero del prestatore d'opera o della prestatrice d'opera, del datore di lavoro, della tipologia di contratto da cui si intende recedere, della data della sua stipulazione e di ogni altro elemento utile. I moduli hanno validità di quindici giorni dalla data di emissione.
Il decreto da adottare definirà le modalità per evitare eventuali contraffazioni o falsificazioni.
I moduli saranno resi disponibili anche attraverso il sito Internet del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo modalità definite con l’atteso decreto, che garantiscano al contempo la certezza dell'identità del richiedente, la riservatezza dei dati personali, nonché l'individuazione della data di rilascio, ai fini della verifica del? rispetto del termine di validità di quindici giorni.
Con apposite convenzioni a titolo gratuito, stipulate nelle forme definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, sono disciplinate le modalità attraverso le quali è reso possibile alla lavoratrice, al lavoratore, nonché al prestatore d'opera e alla prestatrice d'opera, acquisire gratuitamente i moduli, anche tramite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e i patronati.
La legge è breve e una volta tanto chiara, tanto quanto è chiara la finalità di fare cessare e impedire il diffuso fenomeno di raccogliere già la firma delle dimissioni nel momento dell’assunzione del lavoratore.
Non ci dilunghiamo su note a commento per la ragione illustrata, ma riserviamo integrazioni all’emanazione dei decreti.
(redatto in data 9 gennaio 2008)