La tagliola dei quindici dipendenti nel licenziamento individuale.
Di cosa si tratta
Il regime della tutela del lavoratore illegittimamente
licenziato è ben differente a seconda che l'impresa
occupi più di quindici lavoratori o meno.
Nel primo caso, infatti, il lavoratore potrà scegliere
se essere reintegrato nel posto di lavoro, o farsi corrispondere
un'indennità pari a 15 mensilità di retribuzione
globale di fatto; in entrambe le ipotesi, l'imprenditore
dovrà inoltre pagare tutte le mensilità
maturate tra il giorno del licenziamento e quello della
reintegra ovvero quello del versamento dell'indennità
(cifra quest'ultima che potrebbe essere non di poco conto
se si considera che la determinazione sull'illegittimità
del licenziamento viene rimessa al Giudice del Lavoro
e il giudizio dura mediamente tra i dodici e i ventiquattro
mesi). Per il computo del numero, ha rilevanza che questo
sia raggiunto all'interno di ciascuna sede, stabilimento,
filiale o ufficio autonomo e vi rientrano anche i lavoratori
assunti con contratto di formazione e lavoro e quelli
a part time per la quota di orario svolta (art. 18 della
l. 300/70).
Laddove invece l'impresa occupi non più di 15
dipendenti, il licenziamento illegittimo (cioè
mancante, in linea generale, di un giustificato motivo
o di una giusta causa come definiti nella legge) produce
effetti più limitati: la riassunzione del lavoratore,
o, a scelta del datore di lavoro, la corresponsione di
un importo compreso tra un minimo di 2,5 e un massimo
di 6 mensilità, da determinarsi tenendo conto dell'anzianità
maturata dal lavoratore, del comportamento tenuto dalle
parti e delle dimensioni dell'impresa (l. 604/66, come
modificata dalla l. 108/90).
L'onere probatorio relativo ai requisiti dimensionali
ora delineati, incombe, laddove il lavoratore chieda la
reintegra nel posto di lavoro, sullo stesso lavoratore,
ma di fatto il datore di lavoro che abbia fino a 15 dipendenti
tenderà a produrre nel giudizio il libro matricola,
per scongiurare che la prova testimoniale addotta dal
lavoratore provi il contrario. Quest'ultimo, peraltro,
tenderà a dare dimostrazione, attraverso la prova
orale, dell'eventuale presenza in azienda di lavoratori
irregolari, che, per giurisprudenza pacifica, rientrano
senz'altro nel computo per la determinazione della soglia
dei quindici lavoratori.
In sintesi
Appare quanto mai opportuno che le imprese che necessitano
di una forza lavoro limitata si preoccupino di tenere
una contabilità attenta dei dipendenti impiegati
presso ciascuna unità produttiva, allo scopo di
abbattere solo in caso di reale necessità il muro
dei 15 dipendenti. A tale scopo appare utile ribadire
che non è sufficiente che tale sia il numero dei
lavoratori iscritti nel libro matricola, rientrando nel
computo anche i lavoratori irregolari, che cioè
prestino di fatto la propria attività all'interno
dell'unità produttiva.
Conviene sottolineare che i c.d. gruppi societari non
configurano, secondo la più recente giurisprudenza,
un'unica unità produttiva ai fini della sussistenza
dei requisiti dimensionali, a meno che il lavoratore non
riesca a provare una simulazione o una preordinazione
in frode alla legge, cioè un fittizio frazionamento
fra più soggetti di quella che è un'unica
attività.
(redatto in data 21 gennaio 2002)