L’esdebitazione.

a cura di Avv. Donato B. Quagliarella

Di cosa si tratta

La riforma delle procedure concorsuali (D.L.vo n. 5 del 9 gennaio 2006) ha introdotto all’art. 142 L. Fall., nella sede della riabilitazione civile, l’istituto dell’“esdebitazione”, cioè la liberazione per il debitore dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti nel caso di soggetto che abbia adottato comportamenti collaborativi, purché si tratti di una persona fisica e non si applica quindi alle società.
Il beneficio è concesso qualora ricorrano le condizioni previste dal novellato art. 142 L.F. e cioè, in sintesi, quando il debitore:
  • abbia cooperato con gli organi della procedura concorsuale fornendo tutte le informazioni e la documentazione utile all'accertamento del passivo e adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;
  • non abbia in alcun modo ritardato lo svolgimento della procedura;
  • non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la richiesta;
  • non abbia distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;
  • non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per i reati sia intervenuta la riabilitazione. Se fosse in corso il procedimento penale per uno di tali reati, il Tribunale sospenderebbe il procedimento fino all'esito di quello penale.
In ogni caso, è previsto che l'esdebitazione non può essere concessa qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali.
Restano esclusi dall'esdebitazione:
  1. gli obblighi di mantenimento e alimentari e comunque le obbligazioni derivanti da rapporti non compresi nel fallimento ai sensi dell'articolo 46 L.F., come modificato;
  2. i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.
Sono salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti di coobbligati, dei fideiussori del debitore e degli obbligati in via di regresso.
L’art. 143 L.F. regola il procedimento che può essere introdotto entro un anno dal decreto di chiusura del fallimento, su ricorso del debitore, ed è di competenza del Tribunale il quale verifica la sussistenza delle condizioni e, tenuto conto dei comportamenti collaborativi del fallito, sentito il curatore ed il comitato dei creditori, dichiara inesigibili nei confronti del debitore, già dichiarato fallito, i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente.
Contro il decreto che provvede sul ricorso, il debitore, i creditori non integralmente soddisfatti, il pubblico ministero e qualunque interessato possono proporre reclamo.
Il decreto di accoglimento della domanda di esdebitazione produce effetti anche nei confronti dei creditori anteriori alla apertura della procedura di liquidazione, che non hanno presentato la domanda di ammissione al passivo; in tale caso, l'esdebitazione opera per la sola eccedenza rispetto a quanto i creditori avrebbero avuto diritto di percepire nel concorso.
Riacquisisce il fallito la possibilità di operare senza la preoccupazione che i vecchi creditori, in quanto i crediti siano ancora esigibili, possano proseguire le azioni nei suoi confronti. Senza esdebitazione alla fine della procedura, i creditori potrebbero infatti coltivare iniziative nei confronti del debitore senza limiti di tempo e la stessa possibilità per l’azienda di ripartire sarebbe compromessa.
La novella rimuove quindi l’incentivo ad operare con formule societarie fittizie, adottate per il pericolo di essere ancora inseguiti dei debitori, invogliati da eventuali fortune imprenditoriali successive.
Il Tribunale dovrà usare nella sua valutazione adeguata prudenza perché l’istituto non si traformi in un premio per i furbi, più che per quelli invece che per altri ordini di ragioni non sono “caduti in piedi”.
L’estinzione anche dei crediti rimasti insoddisfatti alla fine della procedura non deve creare un incentivo perverso a rischiare più del dovuto, a danno dei creditori espropriati.
Il giorno dopo dell’entrata in vigore della disposizione abbiamo già presentato al Tribunale di Lecco una istanza per l’esdebitazione di un fallito soggetto alle vecchie disposizioni, che non prevedevano l’istituto, per chiedere l’applicazione dell’istituto ad una procedura apertasi nel 1985 e chiusasi nel 1997.
Sosteniamo che si realizzi una troppo importante disparità di trattamento per le vecchie procedure di confronto a questa importante novità legislativa, che rappresenta un reale beneficio per le persone fisiche che siano fallite.
Nel nostro caso ricorrono tutti i presupposti della norma, ma è chiaro che a quella procedura non si applichi l’istituto che ha riguardo alle procedure nuove.
Abbiamo pensato ad alcuni profili di incostituzionalità se non si forza la lettura della disposizione. Confidiamo di informare i nostri lettori all’esito del ricorso.

(redatto in data 15 settembre 2006)


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