La Legge 29.7.81, n. 394: promozione degli investimenti durevoli all'estero in Paesi non comunitari.
Di cosa si tratta
La Legge 29.7.81, n. 394 all'art. 2
prevede la possibilità di ottenere un prestito
a tasso agevolato di importo pari all'85% delle spese
inserite in un progetto di investimento all'estero da
realizzare in due anni.
L'importo massimo concedibile è di Lit. 4 miliardi
e ne possono essere beneficiarie le imprese esportatrici
di merci o di servizi. Hanno priorità le piccole
e medie imprese, loro Consorzi o raggruppamenti.
Lo strumento è utilizzabile per i Paesi non appartenenti
all'Unione Europea e, di norma, ogni programma può
riguardare al massimo due Paesi della stessa area geoeconomica.
Il finanziamento a tasso agevolato è pari al
40% del tasso di riferimento, ma il tasso varia mensilmente.
Al finanziamento viene applicato per tutta la durata il
tasso in vigore il giorno della stipula del relativo contratto.
Il finanziamento riguarda programmi di penetrazione
commerciale, che hanno come obiettivo la realizzazione
di un insediamento durevole in Paesi non appartenenti
all'Unione Europea. L'insediamento permanente, in genere,
è costituito da: uffici di rappresentanza, uffici
commerciali, negozi, magazzini, depositi, sale espositive,
centri di assistenza.
I programmi di penetrazione commerciale possono essereA
realizzati, in casi specifici, anche tramite stretti accordi
di collaborazione con operatori locali (trading o altre
forme di rappresentanza). Tali programmi, cui ricorrono
in genere le PMI, sono ammissibili a condizione che il
rapporto instaurato comporti l'utilizzo di locali, la
prestazione di servizi e, se del caso, l'impiego continuativo
di personale all'estero.
In ogni caso, deve trattarsi non della normale attività
commerciale e promozionale, ma di un rapporto che permetta
alle imprese una presenza durevole sul mercato e un contatto
diretto e continuo con la clientela.
Sono ammissibili a finanziamento le spese relative a:
"studi di mercato", "costituzione e funzionamento
delle citate strutture all'estero", "campionamenti",
"stoccaggio di merci all'estero", "pubblicità",
"dimostrazioni", "formazione". Le
spese sono ammesse a finanziamento nella misura massima
dell'85% e la relativa erogazione può avvenire
solo se l'impresa è in grado di documentare di
aver sostenuto le spese indicate nel preventivo approvato.
La domanda di finanziamento deve contenere un'illustrazione
dettagliata del programma, dei mezzi, modi e tempi preventivati
per realizzare l'insediamento durevole all'estero.
La domanda deve essere corredata dAi tutti i dati economico-finanziari
utili a far conoscere l'impresa e le sue potenzialità
e in essa deve essere indicato il tipo di garanzia, che
l'impresa è disposta a prestare.
Nel caso di programma realizzato tramite una società
all'estero, di essa nella domanda deve essere fornito
l'esatto indirizzo ed ogni utile referenza.
Le domande sono esaminate entro quattro mesi dalla data
di ricevimento e l'esito viene comunicato dal Ministero
del Commercio Estero all'impresa entro 15 giorni dalla
data della relativa delibera.
Entro tre mesi dalla comunicazione della concessione
del finanziamento, l'impresa deve presentare alla Simest
la documentazione necessaria per la stipula del contratto,
che deve avvenire nel mese successivo.
All'atto della domanda può essere richiesto un
anticipo pari al 10% dell'importo del finanziamento e
la documentazione di spesa relativa alla prima erogazione
deve essere presentata entro due mesi dalla stipula del
contratto, prorogabili di altri due mesi in casi ben motivati.
Le erogazioni sono effettuate dalla Simest su presentazione
della documentazione relativa alle spese sostenute o di
un'autocertificazione delle stesse.
Le erogazioni sono subordinate alla presentazione di
una delle seguenti garanziAe: fidejussione bancaria, fidejussione
assicurativa, fidejussione di Consorzi di garanzia collettiva
fidi pegno su titoli. Il tipo di garanzia che l'impresa
si impegna a prestare deve essere indicato nella domanda
di finanziamento. La garanzia è prestata pro-quota
man mano che si chiede l'erogazione e viene parallelamente
ridotta in relazione ai rimborsi effettuati.
Alle PMI beneficiarie dei finanziamenti, non in grado
di fornire idonee garanzie, può essere concessa
una garanzia integrativa e sussidiaria, prevista dalla
Legge 28.2.1986 n. 41, a valere su una disponibilità
costituita presso il Fondo. I soggetti interessati devono
farne esplicita richiesta nella domanda di finanziamento;
tale garanzia al massimo può essere pari al 40%
dell'ammontare del finanziamento deliberato.
Il programma approvato, salvo variazioni da comunicare
preventivamente al Ministero e alla Simest, deve essere
realizzato secondo i termini in esso indicati e le nuove
spese, nei limiti dell'importo finanziato, possono essere
riconosciute solo a decorrere dalla data di ricevimento
della relativa richiesta al Ministero.
La realizzazione del programma deve avvenire entro il
periodo che inizia dalla data di approvazione del programma
e termina due anni dopo la data di stipula del contratto.
L'utilizzo del finanziamento deve avvenire nel perAiodo
che inizia alla data della prima erogazione e termina
due anni dopo.
L'impresa dovrà operare una relazione intermedia:
le imprese beneficiarie dopo il primo anno di utilizzo
devono presentare agli Enti istruttori (Ministero commercio
estero e Simest) una relazione che illustri lo stato di
realizzazione del programma e una relazione finale due
mesi dopo la fine del periodo di realizzazione ove devono
essere motivate eventuali cause di realizzazione parziale
del programma approvato; le imprese beneficiarie sono
tenute a presentare alla Simest la documentazione, in
originale o in copia conforme, delle spese sostenute ovvero
un'attestazione, autocertificata, ai sensi degli articoli
4 e 20 della Legge 15/68.
La mancata presentazione delle relazioni comporta, in
fase intermedia, la sospensione delle erogazioni e l'assimilazione
alla mancata realizzazione del programma, in fase finale.
Avviene il consolidamento quando il Comitato delibera
di confermare il rimborso dell'importo erogato a tasso
agevolato e secondo i tempi di ammortamento stabiliti.
Il consolidamento è riconosciuto se il programma
è stato realizzato secondo i termini approvati,
e, in caso contrario, il Comitato può disporre
tempi e modalità diverse di rimborso dell'importo
erogato e dei relativi interessi.
In sintesi
Il finanziamento ha una durata di sette anni, di cui
due di preammortamento nel quale sono pagati solo gli
interessi. Il rimborso del finanziamento avverrà
in dieci rate semestrali posticipate, a quote costanti
di capitale più gli interessi sul debito residuo,
nei cinque anni successivi al termine del periodo di utilizzo.
Il Ministero effettua controlli ed assume informazioni
sulle strutture all'estero delle imprese, avvalendosi
della collaborazione degli uffici all'estero dell'Istituto
Nazionale per il commercio estero (ICE). Inoltre, previa
delibera del Comitato, possono essere effettuati controlli
diretti in loco della realizzazione dei programmi. L'esito
dei controlli è determinante per la conferma o
meno delle agevolazioni indicate. Domande successive alla
prima possono essere presentate solo dopo che sia stata
trasmessa agli Enti istruttori la relazione finale del
precedente programma e sono esaminate dopo il consolidamento
del precedente programma.
Le agevolazioni della Legge 394/81, art. 2, sono alternative
ad ogni altro beneficio previsto dalle vigenti disposizioni
se riguardano le stesse destinazioni di spesa.
Col riordino del settore del commercio estero è
stata disposta l'abrogazione del Comitato, istituito dall'art.
2 della legge 394/81, e a decorrere dal 1° gennaio
1999 l'affidamento della gestione è di Simest,
in sostituzione di Mediocredito col Decreto Legislativo
n. 143 del 31.03.1998, che ha esteso l'attività
della Simest, ampliandone gli strumenti e creando così
una istituzione finanziaria di riferimento per le imprese
italiane che operano sui mercati esteri.
(redatto in data 15 luglio 2002)