E.S.Co.
e il finanziamento tramite terzi- F.T.T..
First Out e Shared Saving.
a
cura di Avv. Donato B. Quagliarella
Di cosa si tratta
Le E.S.CO., Società di Servizi Energetici (Energy Service Company), già trattate in altro approfondimento nel sito, operano principalmente attraverso contratti di finanziamento tramite terzi. Questa esigenza è indotta dal fatto che la Esco, se operasse attraverso mezzi propri, avrebbe un’esposizione ed esigenze finanziarie che ne limiterebbero intrinsecamente la crescita in quanto il volume di affari andrebbe a corrispondere ad una esposizione che a un certo punto non verrebbe più consentita dai finanziatori terzi che direttamente finanziassero la Esco.
Per ovviare a questo le proposte della Esco vedono abitualmente il ricorso ad un finanziamento, procurato dalla Esco, ma ad opera di terzi operatori.
Il contratto di finanziamento tramite terzi (F.T.T.) è quindi una innovativa proposta già sviluppata dalla Commissione Europea a favore dell’utente finale, mediante la quale si dà un forte impulso agli investimenti in efficienza energetica. È uno strumento finanziario che può essere utilizzato per agevolare la promozione e la diffusione delle tecnologie di Risparmio Energetico. Nell’Unione Europea tale strumento è noto come Third Party Financing (TPF) e la formula del F.T.T. è stata sviluppata in ambito europeo (Programmi Thermie, Save Greenligth) per consentire agli utenti lo sviluppo di programmi per il risparmio energetico, senza impegnare direttamente risorse finanziarie.
Il sistema di "Finanziamento Tramite Terzi" vede generalmente tre soggetti:
- l'azienda destinataria dell'impianto, sia pubblica sia privata,
- la Esco e
- il finanziatore terzo.
Poiché il finanziamento tramite terzi si basa sui potenziali risparmi energetici, la Esco prima di tutto effettua un'analisi della situazione energetica del Cliente, rilevando tutte le possibili aree idonee per il risparmio d'energia.
Sulla base dei risultati di questa diagnosi viene formulato un progetto, un impegno per la realizzazione dell'impianto ed una proposta di finanziamento dello stesso. La Esco avrà la responsabilità per l'intero progetto, e cioè installazione, avanzamento lavori, collaudo e gestione dell'impianto fino alla conclusione del contratto, incluso il reperimento delle risorse tecniche, logistiche e di investimento.
Il contratto con la formula
FTT è la migliore garanzia per l'utente finale che
l'impianto realizzato abbia a risultare in esercizio con
la massima efficienza possibile, in quanto è proprio
il risparmio sui consumi energetici che remunera, giorno
dopo giorno, il capitale investito.
La durata del contratto è concordata con il cliente,
mentre il piano d'ammortamento avrà rilevanza sulla
sua durata per consentire il rientro dell’investimento
e la produzione dell’utile della Esco attraverso il
risparmio di energia.
Il finanziamento tramite terzi è quindi un sistema
che consente alle aziende di migliorare l'efficienza energetica
senza impiegare capitali propri, anzi risparmiando.
Volendo esaminare meglio i soggetti e l’attività,
vedremo: la Esco, che con la stipula di un contratto pluriennale
propone ad un utente finale, ente o impresa pubblica o privata,
un intervento di razionalizzazione energetica. La Esco sostiene
l'investimento e si assume il rischio del risultato, ricevendo
in cambio un flusso di pagamenti scaglionato nel tempo generato
dal risparmio energetico conseguito, raccordato al precedente
costo della bolletta energetica. La Banca, che provvede
alla fornitura delle risorse finanziarie, essenziale per
la realizzazione del progetto; nel nostro caso l’intervento
non avviene secondo i soliti canoni della valutazione delle
garanzie reali, ma si basa su un'attenta valutazione dei
risultati di risparmio energetico ottenibili dall'investimento.
L'istituto finanziatore determina il grado di "bancabilità"
del progetto anche in relazione all'affidabilità
tecnico-finanziaria della Esco e/o del cliente. Vi sono
poi i fornitori, che provvedono, a seconda dei tipi di contratto
con la Esco, a dare le apparecchiature e/o gli impianti
dalla cui tecnologia è atteso il risparmio energetico.
Da ultimo i clienti finali, che possono essere soggetti
privati o pubblici; usufruiscono del servizio e beneficiano
di una quota del risparmio energetico conseguito, senza
impegnare direttamente nell'iniziativa le proprie risorse
finanziarie. Questi si impegnano a corrispondere alla Esco,
per un periodo di anni stabilito contrattualmente, un canone
generalmente inferiore alla bolletta energetica che veniva
pagata prima dell'intervento.
La recente Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 5 aprile 2006, n. 32 si è occupata di queste
formule contrattuali all’art. 3 in sede di definizione
degli istituti, in proposito scrivendo che il “finanziamento
tramite terzi” consiste nell’accordo contrattuale
che comprende un terzo – oltre al fornitore di energia
e al beneficiario della misura di miglioramento dell’efficienza
energetica – che fornisce i capitali per tale misura
e addebita al beneficiario un canone pari a una parte del
risparmio energetico conseguito avvalendosi della misura
stessa. Il terzo può essere o no una ESCO”.
La definizione non è appagante e cercheremo di esaminarla
in ogni parte.
Nel dire “nell’accordo contrattuale che comprende
un terzo” si intende che il contratto vede la presenza
diretta del soggetto finanziario, che “può
essere o no una ESCO”; quindi può essere un
contratto bilaterale con due parti (cliente ed Esco) o con
tre parti, quando il soggetto finanziario è altro
dalla Esco.
L’articolo inserisce nel contratto “oltre al
fornitore di energia”; questo non lo capiamo; sembrerebbe
che la Direttiva consideri quelle ipotesi che nel contratto
vi sia anche il soggetto che dà l’energia.
Questa può rappresentare una possibilità quanto
sia lo stesso distributore che si rivolga a questo mercato,
ma non costituisce la regola; i soggetti, come detto, sono:
cliente, Esco e partner finanziario. Eventuale può
essere che la Esco sia emanazione di quel soggetto che fornisce
l’energia, ma non può rappresentare questo
una regola. Su questo piano non si può ritenere vincolante
la Direttiva sul punto della definizione in quanto equivarrebbe
ad escludere da questo mercato le Esco, che invece in concreto
sono il soggetto del “contratto di rendimento energetico”,
definito nella Direttiva al precedente punto i) dell’art.
3, ove una delle due parti è proprio per definizione
una Esco.
Il soggetto finanziario poi è quello “che fornisce
i capitali per tale misura e addebita al beneficiario un
canone pari a una parte del risparmio energetico conseguito
avvalendosi della misura stessa”. Non è chiaro
se con questo punto la Direttiva intenda tipizzare l’operatività
di questi contratti e sia quindi innovativa e nel contempo
precettiva.
Leggendo testualmente la disposizione, dovremmo ricavare
che il terzo, soggetto finanziario, dà il denaro
per la misura e “addebita al beneficiario un canone”.
Ci domandiamo chi sia ritenuto beneficiario. Questi infatti
dovrebbe essere “beneficiario della misura”
inteso come cliente, che passa ad un risparmio energetico;
ma beneficiario è chi va a disporre del denaro che
viene erogato, né ha la disponibilità ed acquista
o spende il denaro occorrente per introdurre quegli adattamenti
od investimenti che portano ad avere un risparmio energetico.
Sembrerebbe sul punto che la Direttiva sia innovativa in
quanto renderebbe “tipico” una schema del FTT,
prevedendo che al soggetto finanziario vada corrisposto
“un canone”, facendo virare sul cliente o sulla
Esco il soggetto tenuto al pagamento.
Va ricordato che i beni o i mezzi attraverso i quali viene
realizzato l’intervento per il risparmio energetico
sono della Esco e la proprietà dei beni di intervento
passa al cliente solo alla fine del contratto.
Crediamo che allo stato ci si debba astenere dall’arrivare
a delle conclusioni puntuali in attesa di interpretazioni
sulla disposizione richiamata in quanto per l’art.
9, 1° comma della Direttiva: “Gli Stati membri
abrogano o modificano le disposizioni legislative e regolamentari
nazionali, ad esclusione di quelle di natura palesemente
fiscale, che impediscono o limitano inutilmente o in modo
sproporzionato l'uso di strumenti finanziari a fini di risparmio
energetico nel mercato dei servizi energetici o delle altre
misure di miglioramento dell'efficienza energetica”.
Questo punto dello stato dell’evoluzione va fatto
anche perché all’art. 9, 2° comma della
Direttiva è previsto che “Gli Stati membri
mettono a disposizione degli acquirenti effettivi e potenziali
dei servizi energetici o delle altre misure di miglioramento
dell'efficienza energetica, nel settore pubblico e in quello
privato, contratti modello per detti strumenti finanziari.
Detti contratti possono emanare dalla stessa autorità
o agenzia di cui all'articolo 4, paragrafo 4”.
Sarà l’Autorità che, fornendo una prima
interpretazione e predisponendo probabilmente “il
modello”, chiarirà la più corretta interpretazione
che dovrà essere data.
Allo stato ci limitiamo a richiamare in termini di tipologie
esistenti che, trattandosi di una formula di finanziamento
estremamente flessibile nelle sue modalità applicative,
può dar luogo a varie tipologie di contratti e due
sono i tipi contrattuali più ricorrenti: il Contratto
a cessione globale limitata (First Out), che prevede che
il cliente destinatario degli interventi riconosca alla
Esco la totalità dei risparmi per un numero limitato
di anni stabilito contrattualmente. La Esco riceve nel corso
degli anni il totale del controvalore dei risparmi energetici
ottenuti, a partire dalla base di riferimento dei consumi
concordata, per tutta la durata del contratto.
Come già detto ed anche nel caso dello "shared
saving", la Esco conserva la proprietà degli
impianti fino alla scadenza del contratto, trascorso il
quale la proprietà è trasferita al cliente.
Con questo contratto non si produce una riduzione immediata
dei costi energetici per il cliente e provoca scarsa collaborazione
del cliente alla Esco per la riuscita dell'operazione di
risparmio energetico, della quale il cliente non sente ancora
i benefici effetti.
Nel Contratto a Risparmio Condiviso (Shared Saving), che
è la forma più diffusa, si conclude un accordo
di compartecipazione ai risparmi; la Esco si fa carico dell'installazione,
della gestione e del finanziamento delle migliorie tecniche
volte a realizzare efficienza energetica e riceve in cambio
il pagamento di un canone come corrispettivo per il servizio
prestato, che include una quota del valore economico dell'energia
risparmiata durante il periodo di validità del contratto.
La ripartizione dei ricavi da risparmio energetico è
espressa da una coppia di percentuali che arrivano al totale
di quanto risparmiato; la frazione percentuale di risparmio
può essere costante per tutto il periodo del contratto
oppure può essere soggetta a variazioni. Nel caso
in cui la frazione sia variabile, è previsto di norma
che una percentuale maggiore del valore economico dei risparmi
sia versata alla Esco nei primi anni, mentre in quelli successivi
sarà il cliente a trattenerne la quota più
rilevante.
Il cliente beneficia di un finanziamento che avviene fuori
bilancio senza avere investito alcun capitale e i rischi
connessi al recupero del capitale investito restano della
Esco, che ha un forte interesse ad ottenere il risultato
del risparmio energetico. In contratto sono previste clausole
di risparmio minimo garantito assicurate al cliente, a prescindere
dall'effettivo verificarsi dei risparmi attesi.
(redatto in data 21 maggio 2006)