I contratti delle E.S.Co.
a
cura di Avv. Donato B. Quagliarella
Di cosa si tratta
Le E.S.CO., Società di Servizi Energetici (Energy Service Company), già trattate in altro approfondimento nel sito, operano come si è già detto principalmente attraverso contratti di finanziamento tramite terzi.
Esiste notevole richiesta di
approfondimenti intorno ai contratti da utilizzare, pensando
molti operatori che poter disporre di un tipo contrattuale
può consentire di fare contratti in serie tutti dello stesso
tipo. Questa idea diffusa è vera solo in parte in quanto
non tutti contratti riescono ad essere uguali e gli adattamenti,
che sono necessari, sono quelli che derivano dalla concreta
negoziazione del caso concreto. Preservare e rappresentare
correttamente i fini del singolo contratto comporta quegli
adattamenti che, non operandoli, potrebbero rendere antieconomico
il contratto stesso e non fargli perseguire i fini desiderati.
Attraverso la corretta rappresentazione dei fini perseguiti
si può ottenere quel bilanciamento necessario che porta
ad una proficua conclusione contrattuale nel rispetto degli
obiettivi di tutti i soggetti coinvolti nel singolo contratto,
che per semplicità si possono elencare nella Esco, nel cliente,
talora una Pubblica Amministrazione, il soggetto finanziario
e, su un altro piano, anche gli altri fornitori.
Muoviamo
dai fini per cercare di mettere a fuoco questo coordinamento
necessario, che deve essere equilibrato nel contratto per
dargli quella adeguatezza che è necessaria per essere meritevole
di tutela.
Non va infatti dimenticato che, benché si dica
che il contratto è atipico (fuori dai consueti schemi contrattuali),
non per questo e tutte le sue parti possono essere poi riconosciute
meritevoli di tutela dall’ordinamento e quindi essere ritenute
valide. Perché questo accada bisogna conservare corrispondenza
tra i patti e le disposizioni, talora imperative che vanno
osservate e quelle eventuali che fossero introdotte dall’ordinamento
durante la vigenza del contratto. Il contratto prospetticamente,
considerato che per sua natura è di durata, deve potere
adeguarsi e prevedere in quali casi debba comunque avere
validità e conformarsi a ciò che nel corso del rapporto
dovesse essere mutato. Esistono infatti norme imperative
e disposizioni dell’Autorità che vanno osservate ed altre
che possono essere pensate che vengano introdotte con l’evoluzione
della disciplina in relazione al risparmio energetico.
Non
si tratta di essere indovini, ma, nel rispetto dei fini
perseguiti, si tratta di regolare quegli elementi la cui
eventuale variazione imperativa comporta un adeguamento
del contratto perché possa proseguire perseguendo i medesimi
fini.
Veniamo ai fini perseguiti. Questi non sono ovviamente
uguali per tutti i soggetti coinvolti dal contratto, ma
sono accomunati da un elemento essenziale e funzionale che
è il “risparmio energetico”, elemento questo sul quale si
ritornerà ripetutamente in varie sedi.
La Esco dovrebbe
essere intrinsecamente una impresa e quindi perseguire un
fine di lucro: trarre utilità economiche (profitto) dall’attività
che svolge. Questa affermazione non è però una regola potendosi
pensare che talora un soggetto, organizzato in funzione
di perseguire i fini del risparmio energetico, non abbia
tra i propri quello del lucro; non tratteremo in questa
sede questo tema.
Restando alla Esco-impresa, questa persegue
il suo obiettivo di utilità sua propria dovendo però arrivare
a raggiungerlo attraverso un mezzo che passa dal realizzare
il risparmio energetico.
Se questo facesse producendo motori
elettrici di basso consumo o attraverso la vendita di lampadine
con le medesime caratteristiche od altro, utili ai fini
del risparmio energetico, non farebbe attività di Esco e
non avrebbe problemi contrattuali, concludendo contratti
di vendita, di appalto, di somministrazione a seconda del
tipo di attività svolta.
La Esco è invece principalmente
un soggetto professionale propositore di risparmio energetico
attraverso l’acquisizione di conoscenze e tecnologie che
consentono di offrire al mercato o di essere cercata dal
mercato in quanto riesce a realizzare questo risparmio.
Siccome l’ordinamento non sanziona in senso proprio lo “spreco
energetico” se non facendone pagare i maggiori costi a chi
utilizza l’energia, la logica si è convertita in essere
premiale di quelle iniziative che sono volte al suo risparmio.
In questo contesto si realizza il fine della Esco, qui considerata,
perseguendo il suo fine di lucro e realizzandolo attraverso
il risparmio che propone ai clienti.
I suoi contratti quindi
muovono dal realizzare le utilità attraverso quei mezzi
che consentono ai clienti di avere delle economie o di compiere
aggiornamenti tecnologici per avere impianti di maggiore
efficienza senza che questo debba avvenire attraverso investimenti
costosi, che sono propri dei momenti di floridezza ed espansione
ed impediti invece in quelli di andamento economico negativo
dell’impresa. Il risparmio energetico, anzi, può essere
utile per riacquisire competitività essendo tra le componenti
dei costi che vanno contenuti.
Ecco che stiamo arrivando
alla definizione del fine della Esco del nostro tipo: quel
soggetto che persegue il suo oggetto sociale nel rispetto
della caratteristiche strutturali della sua organizzazione
(impresa) attraverso il risparmio energetico.
Nei fatti,
e quindi nel contratto in concreto, il fine della Esco,
che va esplicitato, è il perseguimento dell’utile dell’operazione
attraverso l’essere ripagata dal risparmio prodotto.
Se
questo è il fine, la Esco, che concluda contratti tanto
sbagliati da perderci, non starebbe perseguendo l’interesse
dell’impresa. Per preservare da questo, il contratto deve
potere reagire non all’errore di conto del preventivo, alla
scelta sbagliata dell’intervento, all’errore nella diagnosi
dell’intervento da compiere e proposto, elementi questi
che la professionalità e l’esperienza della Esco non dovrebbero
realizzare in concreto, ma a quegli elementi esterni od
interni al contratto che lo vanno a rendere antieconomico.
Abbiamo con questo pensato agli sviluppi dell’andamento
dei prezzi dell’energia, alle nuove disposizioni imperative
date eventualmente sulla materia oggetto del contratto,
all’introduzione di tecnologie nuove, a fattori imprevedibili
od aleatori.
Passando al cliente, il suo fine è quello di
risparmiare; se per risparmiare il soggetto ha ritenuto
di investire attraverso l’adeguamento di impianti, l’acquisto
di nuovi macchinari, la limitazione delle dispersioni nell’uso
dell’energia, e questo fa o ha fatto a titolo personale,
segue la mera logica del mercato. Si è detto che il sistema
premia chi guarda al risparmio dell’energia nella logica
di questo ordinamento ove il premio consegue al suo perseguimento
in modi particolari e ove il fattore capitale come capacità
di investimento non è più premiante.
All’evidenza il cliente
se deve scegliere tra spendere ed investire od evitare tale
operazione, in entrambi i casi conseguendo il beneficio
del risparmio, magari differito, e l’aggiornamento ed adattamento
dei propri impianti, sarà sospinto a scegliere questa strada
più economica e premiante.
Ecco che il fine del cliente,
che nel contratto in concreto tende a perseguire, è il contenimento
dei consumi e quindi della spesa energetica nel tempo assieme
al beneficio di aggiornare i propri impianti ed acquisire
così anche un contenimento dei costi, che talora sono fissi.
Nel contratto poi è presente il soggetto finanziario, che
difficilmente può essere la Esco per le ragioni già illustrate
in altra sede. Questo soggetto ha interessi meramente economici
di avere il ritorno delle somme messe a disposizione, possibilmente
procurandosi anche delle garanzie di restituzione del capitale,
e di redditività del capitale.
Il contratto, come detto,
è il frutto ben rappresentato di questi fini, ben coordinati
tra loro; siccome inoltre nessuno vuole perdere improduttivamente
il proprio tempo, che in molti casi è un costo, anche la
fase antecedente la conclusione del contratto, potrà, o
meglio dovrà, essere regolata da scritture precontrattuali,
idonee a portare al contratto nel modo più corretto nel
rispetto dei fini illustrati.
I momenti delle fasi, per
addivenire al contratto, possono individuarsi: - la diagnosi
per individuare l’intervento, - la formulazione di un progetto
di massima, - l’impostazione per la valutazione finanziaria
dei mezzi occorrenti, - l’impegno di concludere il contratto
alla realizzazione dei presupposti, - l’individuazione o
il reperimento in concreto delle garanzie, - la conclusione
del contratto.
Posto che la responsabilità della realizzazione
dell'impianto, dell’intervento è della Esco, suo sarà anche
il raccordo con il soggetto che realizzerà il finanziamento.
La Esco avrà la responsabilità per l'intero progetto, e
cioè installazione, avanzamento lavori, collaudo e gestione
dell'intervento fino alla conclusione del contratto, incluso
il reperimento delle risorse tecniche, logistiche e di investimento.
Per le considerazioni più volte compiute, il contratto
per rappresentare uno strumento valido non può che essere
modellato singolarmente al tipo di intervento che si intende
eseguire; per questo motivo si ritiene che la divulgazione
di impianti contrattuali-tipo, già disponibili, possa essere
compromessa da un uso improprio.
Analogo discorso vale per
quanto previsto in ordine al tipo contrattuale “finanziamento
tramite terzi (Shared saving o First out) per il quale allo
stato non è stato ancora predisposto il modello, di cui
all’art. 9 della Direttiva N.ro 32 del 5/4/06.
(redatto in data 20 maggio 2006)