L'assegno bancario: riforma del sistema sanzionatorio.
a
cura di Avv. Donato B. Quagliarella
Di cosa si tratta
Il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 ha seriamente
cambiato la legge in materia di assegni, che aveva già
avuto una riforma alcuni anni prima (legge 15 dicembre
1990, n. 386).
Al titolo V è stata introdotta la "Riforma
della disciplina sanzionatoria relativa agli assegni bancari
e postali". Con l'art. 28 il reato di emissione di
assegno senza autorizzazione è stato depenalizzato
e la sanzione è divenuta amministrativa e si definisce
col pagamento di una somma da lire due milioni a lire
dodici milioni.
Se l'importo dell'assegno è superiore a lire venti
milioni o nel caso di reiterazione delle violazioni, si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
quattro milioni a lire ventiquattro milioni.
Con l'art. 29 l'emissione di assegno senza provvista,
che, presentato in tempo utile, non viene pagato in tutto
o in parte per difetto di provvista, è punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione
a lire sei milioni e, se l'importo dell'assegno è
superiore a lire venti milioni o nel caso di reiterazione
delle violazioni, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire due milioni a lire dodici milioni.
L'art. 30 attribuisce la competenza ad
applicare le sanzioni al prefetto del luogo di pagamento
dell'assegno.
Con l'art. 31 sono previste la sanzioni amministrative
accessorie del divieto di emettere assegni bancari e postali.
Nei casi più gravi:
- interdizione dall'esercizio di un'attività professionale
o imprenditoriale;
- interdizione dall'esercizio degli uffici direttivi
delle persone giuridiche e delle imprese;
- incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
L'interdizione dall'esercizio di un'attività professionale
o imprenditoriale priva, temporaneamente, il soggetto
della capacità di esercitare una professione, industria
o un commercio, per i quali è richiesto uno speciale
permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o
licenza dell'autorità.
L'interdizione dall'esercizio degli uffici direttivi
delle persone giuridiche e delle imprese importa l'incapacità
del soggetto di esercitare l'ufficio di amministratore,
sindaco, liquidatore e direttore generale, nonché
ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della
persona giuridica o dell'imprenditore.
L'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione
importa il divieto di concludere contratti con la pubblica
amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni
di un pubblico servizio. La durata delle sanzioni amministrative
accessorie non può essere inferiore a due mesi,
né superiore a due anni.
Il divieto di emettere assegni bancari e postali non
può avere una durata inferiore a due anni, né
superiore a cinque anni.
L'inosservanza delle sanzioni amministrative accessorie
è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Nel caso di pagamento dell'assegno, emesso senza provvista
dopo la scadenza del termine di presentazione, le sanzioni
amministrative non si applicano se il traente (cioè
chi ha sottoscritto l'assegno), entro sessanta giorni
dalla data di scadenza del termine di presentazione del
titolo, effettua il pagamento dell'assegno, degli interessi,
della penale e delle eventuali spese per il protesto o
per la constatazione equivalente.
Il pagamento può essere effettuato
nelle mani del portatore del titolo o presso la banca mediante
deposito vincolato al portatore del titolo, ovvero presso
il pubblico ufficiale che ha levato il protesto o ha effettuato
la constatazione equivalente. La prova dell'avvenuto pagamento
deve essere fornita dal traente allo banca o, in caso di
levata del protesto o di rilascio della constatazione equivalente,
al pubblico ufficiale tenuto alla presentazione del rapporto
mediante quietanza del portatore con firma autenticata ovvero,
in caso di pagamento a mezzo di deposito vincolato, mediante
attestazione della banca comprovante il versamento dell'importo
dovuto.
Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative
non può essere iniziato prima che sia decorso il
termine per il pagamento. Per il procedimento per l'applicazione
delle sanzioni amministrative, se viene levato il protesto
o effettuata la constatazione equivalente, il pubblico
ufficiale trasmette il rapporto di accertamento della
violazione al prefetto territorialmente competente. Nei
casi in cui non si leva il protesto o non si effettua
la constatazione equivalente, il prefetto viene direttamente
informato dal trattario. Il trattario dà comunicazione
del mancato pagamento al pubblico ufficiale, che deve
levare il protesto o effettuare la constatazione equivalente;
il pubblico ufficiale, se non è stato effettuato
il pagamento dell'assegno nel termine, trasmette il rapporto
di accertamento della violazione al prefetto territorialmente
competente. Nei casi in cui non si leva il protesto o
non si effettua la constatazione equivalente, il trattario,
decorso inutilmente il termine informa direttamente il
prefetto territorialmente competente.
Entro novanta giorni dalla ricezione del
rapporto o dell'informativa il prefetto notifica all'interessato
gli estremi della violazione. Se l'interessato risiede all'estero
il termine per la notifica è di trecentosessanta
giorni. L'interessato, entro trenta giorni dalla notifica,
può presentare scritti difensivi e documenti e il
prefetto, dopo aver valutato le deduzioni presentate, determina,
con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione
e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, ovvero
emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti.
All'atto del rilascio di moduli di assegno bancario o
postale, il richiedente deve dichiarare al trattario di
non essere in alcun modo interdetto dall'emissione di
assegni.
Il richiedente che dichiari il falso è punito,
qualora vengano rilasciati uno o più moduli di
assegno, con la reclusione da sei mesi a due anni.
Inoltre prima del rilascio di moduli di assegno bancario
o postale il dipendente responsabile accerta, sulla base
dei dati risultanti dall'archivio previsto, che il richiedente
non risulti in alcun modo interdetto dall'emissione di
assegni bancari o postali, ovvero soggetto a revoca delle
autorizzazioni ad emettere assegni.
Il dipendente responsabile che consegna
moduli di assegno bancario o postale a persona interdetta,
in base ai dati dell'archivio, dall'emissione di assegni
o soggetta a revoca delle autorizzazioni, è punito,
salvo che il fatto costituisca più grave reato, con
la reclusione fino ad un anno.
In sintesi
La depenalizzazione effettuata non ha alleggerito gli
effetti nel caso di emissione di assegno senza autorizzazione
o senza provvista; l'attenzione quindi che deve essere
data all'impiego dello strumento non è scesa, soprattutto
per gli effetti accessori.
Vista la prassi diffusa in molti settori, che non dovrebbe
essere consentita, dell'impiego dell'assegno come una
cambiale (assegno posdatato), la riforma non ha svilito
l'importanza degli effetti che conseguono al mancato pagamento
dell'assegno.
(redatto in data 15 gennaio 2002)