L’agente di assicurazione.
a
cura di Avv. Donato B. Quagliarella
Di cosa si tratta
Trattati in altre sedi temi legati al
contratto di agenzia, va considerato in altro modo il
legame che interviene nel settore assicurativo tra l’agente
e la casa mandante.
Il primo tema, che si impone alla considerazione, è
la diversità di disciplina applicabile al rapporto.
Mentre in tutti i rapporti di agenzia, con la sola ulteriore
esclusione dell’”agente bancario”, la
relativa disciplina è dettata dal codice civile
agli artt. 1742 e seguenti, per l’agente assicurativo
le fonti normative sono diversamente organizzate:
- in primo luogo stanno gli “Accordi Economici Collettivi”;
- in mancanza di disciplina si deve fare ricorso agli
“Usi”;
- in mancanza anche di questi si può fare ricorso
alle norme dettate in proposito dal Codice Civile.
La particolare completezza dei primi diventa assorbente
in relazione alle discipline suppletive; va però
aggiunto che l’esisteza di Accordi non postula comunque
la soggezione ad essi per coloro che non siano aderenti
alle associazioni che li hanno sottoscritti, mentre una
parte di essi ha avuto una generalizzata estensione con
provvedimenti normativi, che li hanno resi applicabili
“erga omnes”, quindi nei confronti di tutti.
Conferma della diversità del regime dell’agente
assicurativo da tutti gli altri agenti è data già
dall’apposito Albo, al quale l’agente deve
essere iscritto; con la legge n. 316/68 era stato istituito
il ruolo per gli agenti e i rappresentanti di commercio
e subito si è posto il tema se a questo dovessero
appartenere anche gli operatori nel settore assicurativo.
E’ stato necessario un apposito Accordo, intervenuto
il 15 gennaio 1973, tra l’associazione nazionale
delle imprese assicuratrici e l’associazione nazionale
degli agenti di assicurazione per istituire un albo apposito,
avendo il Ministero dell’Industria escluso l’appartenenza
degli agenti assicurativi al medesimo ruolo degli altri
agenti.
Le disposizioni, che discendono dagli Accordi Collettivi,
si dividono in:
- applicabili nei confronti di chiunque;
- applicabili solo a coloro che aderiscano alle organizzazioni
che hanno sottoscritto gli accordi.
I primi si fondano sull’Accordo post corporativo
del 10 ottobre 1951, che per effetto del D.P.r. 387/61
ha acquistato la particolare efficacia descritta, mentre
tutti gli altri Accordi hanno efficacia pattizia. In entrambi
i casi questa (e la peculiarità della figura) queste
disposizioni sono prevalenti sulle norme del codice civile.
Le peculiarità, per le quali l’agente di
assicurazione ha un particolare regime, derivano dalla
diversità di questa figura da tutti gli altri agenti,
con la sola eccezione nel settore bancario. Infatti a
questa figura non è demandato esclusivamente procurare
contratti, ma anche concorrere a formare una cultura nel
settore ed operare perché non abbiano a verificarsi
quei fatti in presenza dei quali va ad operare il contratto
concluso. Concluso il contratto, l’agente non deve
disinteressarsi delle vicende successive, ma deve svolgere
una serie di altri servizi che stanno al suo contratto
con la mandante. Così più che un intermediario
è un prestatore di servizi, che deve tendere a
consolidare I risultati raggiunti.
Questo inquadramento discende dal richiamato accordo
del 10 ottobre 1951, che ha validità per tutti
gli agenti del settore. La definizione della figura dell’agente
da questo offerta è la seguente: soggetto al quale
“viene conferito, direttamente e per iscritto, dalla
direzione o dalla rappresentanza legale dell’impresa,
il mandato di provvedere, a proprio rischio e spese, con
compenso in tutto o in parte a provvigioni, alla gestione
e allo sviluppo degli affari di un agenzia di assicurazione,
territorialmente definita, e che svolge i suoi rapporti
direttamente con la direzione o con la rappresentanza
legale dell’impresa. Il mandato ha per oggetto la
produzione di affari di assicurazione per conto e nome
dell’impresa, nonché la sorveglianza, la
conservazione, lo sviluppo e l’amministrazione del
portafoglio dell’agenzia, e può anche comprendere
l’autorizzazione a concludere a nome e per conto
dell’impresa”.
Mentre con questa definizione si contempla l’agente
in “gestione libera”, altra figura è
l’”agente in economia”, che è
un dipendente dell’assicuratore con un rapporto
di lavoro subordinato con funzioni direttive, che può
svolgere tutto quanto gli è demandato nell’ambito
della procura che gli viene conferita.
Nel settore assicurativo l’esclusiva si caratterizza
in modo diverso dagli altri settori; mentre per le regole
ordinarie il mandante non può avvalersi nella stessa
zona di altri agenti per lo stesso ramo di attività
e deve corrispondere ugualmente le provvigioni sugli affari
conclusi nella zona attribuita, invece l’art. 6,
2° comma dell’Accordo 16/9/81 prevede la possibilità
che il preponente si avvalga di una rete stabile di produttori
per raccogliere affari nel territorio dell’agenzia,
estromettendo l’agente dalle relative provvigioni
se l’estromissione non è integrale e rimane
il diritto dell’agente, per il primo anno, a “un’interessanza
non inferiore al 1/10 delle provvigioni previste dal contratto
di agenzia, mentre per gli anni successivi gli affari
passano nel portafoglio dell’agente. Inoltre nel
caso di affari diretti della mandante, l’agenzia
avrà diritto alla sola provvigione d’incasso
se la ditta contraente avrà richiesto che la polizza
venga assegnata all’agenzia.
Altro carattere proprio dell’agenzia assicurativa
è dato dai c.d. affiancamenti, che consistono nel
potere della mandante di porre un nuovo coagente in sostituzione
di quello cessato o di affiancare all’agente un
altro agente. L’agente originario ha un potere di
reazione, esprimendo il suo disaccordo e la mandante è
tenuta a consultarlo per cercare una soluzione condivisa.
Se non si raggiunge un’intesa e la mandante non
divida la zona, il contratto si risolve con diritto al
trattamento di fine rapporto.
Le ulteriori peculiarità di questa figura sono
le seguenti:
Il diritto di rivalsa: appartiene alla mandante il diritto
di riavere dal nuovo agente quanto è stata tenuta
a corrispondere per indennità all’agente
che ha cessato nella zona.
La cauzione: una garanzia costituita a favore della mandante,
in quanto sia stata convenuta.
La distinzione tra provvigioni di”acquisto”,
che derivano dai nuovi affari conclusi, e d’”incasso”
per la mera opera di riscossione su polizze già
esistenti e di rinnovo che derivano dalla conservazione
di contratti già in essere.
Lo scioglimento del contratto è prevista per la
cancellazione dell’agente dall’albo, per recesso
di una delle parti, per limiti di età, per invalidità
totale o morte e per giusta causa; in ordine al preavviso
si concorda che si applichi il regime dell’Accordo
anche se la discplina dell’art. 1750 del Codice
è più favorevole.
Ancora per la prevalenza degli accordi sul codice, il
regime dell’indennità di scioglimento del
contratto di agenzia è regolato dall’Accordo
28 luglio 1994 e quindi spetterà all’agente:
- un’indennità sull’incremento del
montepremi, apportato dall’agente ad alcuni rami
individuati;
- un’indennità in base agli incassi dei medesimi
rami;
- un’indennità sulle provvigioni per diversi
rami (vita, capitalizzazione, grandine, bestiame, trasporti
ed altri).
In sintesi
Il settore degli agenti assicurativi è un settore
di specie che poco ha in comune con il mero agente commerciale.
In ragione di questa peculiarità, che sta al contenuto
delle prestazioni che devono essere rese, non si applicano
le comuni disposizioni del codice, ma si deve fare riferimento
agli Accordi intervenuti tra le associazioni delle mandanti
e degli agenti, esplicando queste disposizioni efficacia
prevalente alle disposizioni del codice.
(redatto in data 12 gennaio 2004)