Di cosa si tratta
Con la riforma dell'art. 2112 cod. civ., la nozione di
trasfermento d'azienda, che nel testo previgente era taciuta,
viene ora esplicitata, peraltro in maniera molto ampia:
non solo si tratta di "qualsiasi operazione che comporti
il mutamento nella titolarità di un'attività
economica organizzata", ma il giudice, nel riconoscimento
della fattispecie, deve "prescindere dalla tipologia
negoziale o dal provvedimento sulla base dei quali il
trasferimento è attuato".
Si tratta pertanto di nozione assai comprensiva: il mutamento
nella titolarità, comunque esso avvenga, comporta
un trasferimento e il fatto che si faccia riferimento
a un'attività economica organizzata, che è
nozione più ampia del concetto tradizionale di
azienda, postula che la disciplina del nuovo art. 2112
cod. civ. si applica anche a tutti quei casi, oggi sempre
più frequenti, in cui a essere trasferito è
piuttosto l'apporto professionale di un complesso coordinato
di dipendenti, che beni materiali idonei all'esercizio
dell'impresa: si pensi ad esempio al servizio di assistenza
informatica interno a una impresa, dove appunto è
preponderante la professionalità degli operatori
rispetto all'apporto dei beni materiali che essi utilizzano
nell'espletamento delle loro mansioni.
Inoltre, il legislatore avverte che non ha rilievo il
nome che si dà al contratto, se questo in concreto
va a realizzare una mutamento nella titolarità.
In particolare, il legislatore prende esplicitamente in
considerazione le due tipologie negoziali che, nella prassi
dei contratti di trasferimento d'azienda, più usualmente
ricorrono: l'usufrutto e l'affitto (d'azienda), che pertanto
non potranno essere utilizzati per sottrarsi alla disciplina
dell'art. 2112 cod. civ.
Un altro aspetto interessante è il recepimento,
da parte della novella, del concetto di ramo d'azienda,
inteso quale "articolazione funzionalmente autonoma
di un'attività economica organizzata", già
peraltro elaborato da parte della giurisprudenza, che,
sulla base del vecchio testo della norma (ma l'orientamento
dovrebbe a maggior ragione consolidarsi con il nuovo testo),
riteneva che tale requisito non venisse meno laddove anche
il cessionario avesse integrato i beni aquisiti con altri
di sua sfera o che avesse coordinato, integrandola, la
struttura del ramo acquisito, con i propri servizi amministrativi,
di gestione del personale, ecc., purché vi fosse
un unico centro direttivo idoneo a collegare funzionalmente
alla produzione la struttura sorta dall'integrazione.
In sintesi
I nodi interpretativi che si pongono dall'esame del nuovo
testo dell'art. 2112 cod. civ. (e in particolare quelli
legati ai concetti di preesistenza al trasferimento dell'attività
e di mantenimento della identità aziendale nel
trasferimento, pure enucleati nella norma) non possono
essere in questa sede affrontati, anche perché
implicherebbero un esame delle più varie fattispecie
concrete che si potrebbero porre.
Puņ invece essere interessante rilevare che se,
come detto, per configurare un ramo d'azienda deve sussistere
un unico centro direttivo idoneo a collegare funzionalmente
alla produzione la struttura, diverso appare il discorso
per le attività accessorie all'attività
principale: a titolo esemplificativo, il servizio di paghe
e contributi può essere affidato a terzi senza
che per questo i dipendenti passino automaticamente ai
servizi del cessionario. Salvo diverse pattuizioni e con
l'ovvio avvertimento di consultare un professionista che
valuti le particolarità del caso concreto, si potrà
ipotizzare un licenziamento per giustificato motivo oggettivo
o, se ne ricorrano i presupposti, un licenziamento collettivo
per riduzione di attività.
(redatto in data 15 settembre 2002)