Agenti: il problema dell'iscrizione
nei Ruoli.
Di cosa si tratta
E' noto che, stante il disposto della
l. 204/85, chi intenda esercitare l'attività di
agente deve preliminarmente iscriversi nei Ruoli della
Camera di Commercio territorialmente competente. L'adempimento
è prescritto a pena di nullità dello stesso
contratto di agenzia stipulato omettendo l'iscrizione.
Solo due anni dopo l'entrata in vigore di tale legge,
la Comunità Europea adottava la direttiva n. 653
concernente il coordinamento delle legislazioni nazionali
in materia di rappresentanza commerciale: le differenze
tra le varie legislazioni, si legge nelle premesse della
direttiva, influenzavano infatti sensibilmente all'interno
della Comunità le condizioni di concorrenza e l'esercizio
della professione. Ebbene nella direttiva l'unico presupposto
per l'eserczio dell'attività agenziale è
dato dalla sussistenza di un contratto di agenzia stipulato
fra agente e preponente, nulla essendo previsto in ordine
a previe iscrizioni in albi, liste o ruoli: è evidente,
come da più parti denunciato nel corso di questi
anni, che gli agenti italiani, che devono effettuare l'iscrizione,
subiscono un pregiudizio rispetto ai colleghi degli altri
Stati membri che non hanno questo onere, rilevante a incidere
sulle condizioni di concorrenza che la direttiva mira
a tutelare.
Sono pertanto sempre più numerosi
i Tribunali che, su riscorso di aspiranti agenti, disapplicano
la l. 204/85. La spinta più seria, per l'adozione
di tale orientamento, è stata determinata da due
pronunce della Corte di Giustizia europea del 30/4/98 e
del 13/7/00 secondo le quali la direttiva 86/653/Cee, che
in quanto tale sarebbe direttamente applicabile negli Stati
membri, non consente di subordinare l'esercizio dell'attività
di agente all'iscrizone in albi, liste o ruoli: "la
direttiva del Consiglio 18 dicembre 1986, 86/653/Cee, relativa
al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti
gli agenti commerciali indipendenti, osta a una normativa
nazionale che subordini la validità di un contratto
di agenzia all'iscrizione dell'agente di commercio in un
apposito albo". La sentenza prosegue affermando che
"il giudice nazionale, nell'applicare disposizioni
del diritto nazionale anteriori o successive alla detta
direttiva, è tenuto ad interpretarle quanto più
possibile alla luce del tenore e delle finalità della
direttiva stessa, in modo da consentirne un'applicazione
conforme agli obiettivi di quest'ultima".
Le sentenze della Corte di Giustizia, parlando
di "normativa nazionale che subordini la validità
di un contratto di agenzia all'iscrizione", sembrano
censurare solo il profilo della sanzione di nullità
prescritta dalla legge italiana. Le pronunce dei giudici
italiani vanno invece oltre, asserendo che non solo il contratto
non è nullo, ma nessuna iscrizione può essere
richiesta all'agente che voglia esercitare l'attività.
In sintesi
Il recente orientamento
dei tribunali italiani in ordine
alla non necessità di iscrizione ai ruoli segna
un notevole passo avanti per l'esercizio dell'attività
di agenzia, che, se si consoliderà, consentirà
di adeguarsi alle altre normative europee che non prevedono
analoghi adempimenti burocratici.
E' però evidente che a questo punto dovrà
intervenire il Legislatore, adeguando la normativa italiana
a quella comunitaria: in tal senso il ministero delle
Attività produttive ha dichiarato di voler procedere
alla revisione della legge 204 "in linea con le direttive
comunitarie".
In attesa dei tempi lunghi parlamentari, la Fondazione
Enasarco, cioè l'ente che gestisce la previdenza
degli agenti, ha emanato, nel febbraio di quest'anno,
un regolamento che assicura le prestazioni previdenziali
anche agli agenti non iscritti nel Ruolo e la decisione
è stata confermata dalla Cassazione con la sentenza
3914/2002.
(redatto in data 30 agosto 2002)