Il nuovo A.E.C. per i rapporti
di agenzia nel settore industriale: le indennità
di cessazione del rapporto e il patto di non concorrenza.
Di cosa si tratta
Entra in vigore il 1° aprile 2002
(ferme restando le diverse decorrenze specificamente previste
per determinati istituti) l'Accordo Economico Collettivo
20 marzo 2002, che disciplina i rapporti di agenzia e
rappresentanza commerciale nei settori industriali e della
cooperazione. Scadrà il 31 marzo 2005, salvo che
avvenga l'emanazione di norme di legge tendenti a modificare
le clausole dell'accordo stesso, o che comunque comportino
oneri nuovi per le ditte preponenti.
Le parti all'art. 10
hanno voluto dare applicazione all'art. 1751 cod. civ. anche
in riferimento alle previsioni dell'art. 17 della Direttiva
CEE n. 86/653, individuando con funzione suppletiva modalità
e criteri applicativi, per quanto attiene alla determinazione
in concreto della misura dell'indennità in caso di
cessazione del rapporto, e introducendo nel contempo condizioni
di miglior favore per gli agenti e rappresentanti di commercio,
sia per quanto riguarda i requisiti per il riconoscimento
dell'indennità, sia per ciò che attiene al
limite massimo dell'indennità, stabilito dal terzo
comma del predetto art. 1751 cod. civ.
Hanno stabilito che l'indennità in caso di scioglimento
del contratto sarà composta da due emolumenti:
- l'uno, denominato indennità di risoluzione
del rapporto, viene riconosciuto all'agente o rappresentante
anche se non ci sia stato da parte sua alcun incremento
della clientela e/o del fatturato, e risponde principalmente
al criterio dell'equità;
- l'altro, denominato indennità suppletiva di clientela,
è invece collegato all'incremento della clientela
e/o del fatturato e intende premiare essenzialmente la
professionalità dell'agente o rappresentante.
L'indennità in caso di scioglimento del contratto,
di cui ai successivi capi I e II, sarà computata
su tutte le somme, comunque denominate, percepite dall'agente
nel corso del rapporto, nonché sulle somme per
le quali, al momento della cessazione del rapporto, sia
sorto il diritto al pagamento in favore dell'agente o
rappresentante, anche se le stesse non siano state in
tutto o in parte ancora corrisposte. In caso di decesso
dell'agente o rappresentante, l'indennità stessa
sarà corrisposta agli eredi.
I) Indennità di risoluzione
del rapporto:
all'atto della cessazione del rapporto spetta all'agente
o rappresentante una indennità, calcolata sulla
base delle provvigioni annualmente maturate, secondo le
misure di seguito riportate:
- AGENTE O RAPPRESENTANTE CON OBBLIGO DI ESCLUSIVA PER
UNA SOLA DITTA:
4% sulla quota di provvigioni fino a Euro 12.400,00 annui;
2% sulla quota di provvigioni compresa tra Euro 12.400,01
annui ed Euro 18.600,00 annui;
1% sulla quota di provvigioni eccedente Euro 18.600,00
annui
- AGENTE O RAPPRESENTANTE SENZA OBBLIGO DI ESCLUSIVA PER
UNA SOLA DITTA:
4% sulla quota di provvigioni fino a Euro 6.200,00 annui;
2% sulla quota di provvigioni compresa tra Euro 6.200,01
annui ed Euro 9.300,00 annui;
1% sulla quota di provvigioni eccedente Euro 9.300,00
annui.
L'indennità sarà riconosciuta in tutte
le ipotesi di cessazione del rapporto, ad eccezione dello
scioglimento dello stesso ad iniziativa della casa mandante
giustificata da una delle fattispecie di sotto elencate:
- ritenzione indebita di somme di spettanza della preponente;
- concorrenza sleale o violazione del vincolo di esclusiva
per una sola ditta.
Le somme verranno annualmente accantonate
dal preponente nell'apposito fondo, costituito presso la
Fondazione Enasarco, secondo quanto previsto dalle norme
regolamentari di cui all'articolo 16. Nel medesimo regolamento
saranno altresì dettate le procedure per il riaccredito
in favore della casa mandante degli importi, eventualmente
già accantonati al fondo stesso, ma non più
spettanti all'agente per il verificarsi di una delle ipotesi
di decadenza illustrate.
Le parti stipulanti, ferma restando l'obbligatorietà
dell'accantonamento del Firr presso la Fondazione Enasarco,
concordano di procedere alla costituzione di una commissione
paritetica, incaricata di studiare e formulare proposte
sulla trasformazione in senso previdenziale dell'indennità
di cui al presente capo I. Le risultanze dei lavori della
commissione paritetica saranno sottoposte alle parti stipulanti
per le determinazioni di competenza entro il 30 aprile
2003.
II)
Indennità suppletiva di clientela:
A) all'atto dello scioglimento del contratto
di agenzia e rappresentanza commerciale, sarà corrisposta
direttamente dalla ditta preponente all'agente o rappresentante,
in aggiunta all'indennità di risoluzione del rapporto,
di cui al precedente capo I, una indennità suppletiva
di clientela, da calcolarsi sull'ammontare globale delle
provvigioni e delle altre somme corrisposte o comunque dovute
all'agente o rappresentante fino alla data di cessazione
del rapporto, secondo le seguenti aliquote:
- 3 % sull'ammontare globale delle provvigioni
e delle altre somme dovute;
- 0,50% aggiuntivo sulle provvigioni maturate dal
quarto anno (nel limite massimo annuo di Euro 45.000,00
di provvigioni);
- ulteriore 0,50% aggiuntivo sulle provvigioni
maturate dopo il sesto anno compiuto (nel limite massimo
annuo di Euro 45.000,00 di provvigioni).
B) In aggiunta agli importi previsti al capo I ed alla
precedente lett. A), sarà riconosciuto all'agente
o rappresentante un ulteriore importo a titolo di indennità
suppletiva di clientela, a condizione che, alla cessazione
del contratto, egli abbia apportato nuovi clienti al preponente
e/o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti
esistenti, in modo da procurare al preponente anche dopo
la cessazione del contratto sostanziali vantaggi derivanti
dagli affari con tali clienti.
Detto importo aggiuntivo sarà calcolato nelle
seguenti misure:
- 1 % sul valore annuo dell'incremento delle provvigioni,
come determinato ai sensi del successivo articolo 11;
- 2 % sul valore annuo dell'incremento, se il tasso risulti
superiore al 100%;
- 3 % sul valore annuo dell'incremento, se il tasso
risulti superiore al 150%;
- 4 % del valore annuo dell'incremento, se il tasso risulti
superiore al 200%;
- 5 % del valore annuo dell'incremento, se il tasso risulti
superiore al 250%;
- 6 % del valore annuo dell'incremento, se il tasso risulti
superiore al 300%;
- 7 % del valore annuo dell'incremento, se il tasso risulti
superiore al 350%.
L'importo in questione non può comunque essere
superiore alla differenza tra l'ammontare massimo previsto
dal terzo comma dell'articolo 1751 cod. civ. e la somma
degli emolumenti del capo I e del capo II, lett. A).
Per gli agenti e rappresentanti incaricati da case editrici
di vendere esclusivamente a privati consumatori, l'ammontare
annuo delle provvigioni eccedenti la misura del 12% viene
preso in considerazione ai fini del calcolo dell'indennità
suppletiva di clientela, nel limite del 65%.
Il trattamento di cui
al presente capo II non è dovuto se il contratto
si scioglie per un fatto imputabile all'agente o rappresentante.
Non si considerano fatto imputabile all'agente o rappresentante
le dimissioni dovute a invalidità permanente e totale
o successive al conseguimento della pensione di vecchiaia
(ENASARCO), sempreché tali eventi si verifichino
dopo che il rapporto sia durato almeno un anno.
Il trattamento, di cui al presente capo II, sarà
riconosciuto, nei termini e alle condizioni illustrate,
anche per lo scioglimento del contratto a termine, che
sia stato rinnovato o prorogato.
La determinazione dell'incremento e del relativo tasso,
come determinata dall'art. 11 dell'A.E.C., verrà
esposta riportando la norma, che è sufficientemente
precisa.
Per individuare il valore reale dell'incremento della
clientela e/o del fatturato da parte dell'agente o rappresentante,
va preso in considerazione il volume complessivo dei guadagni
provvigionali e di ogni altro compenso percepito dall'agente
e rappresentante.
Il valore reale dell'incremento annuo finale, sul quale
si applicano le aliquote, si determina in base alla differenza
tra i guadagni complessivi risultanti dalle ultime quattro
liquidazioni trimestrali e quelli risultanti dalle prime
quattro liquidazioni trimestrali (applicandosi a questi
ultimi i coefficienti di rivalutazione Istat per i crediti
di lavoro).
Il tasso reale dell'incremento annuo finale, in rapporto
al quale si individua l'aliquota applicabile, si determina
commisurando percentualmente all'importo rivalutato delle
prime quattro liquidazioni trimestrali il valore differenziale
calcolato secondo quanto disposto dal comma precedente.
In alternativa a ciò, le parti direttamente interessate
possono concordare di assumere, come base di calcolo per
la determinazione del tasso di incremento, il fatturato
sul quale sono state conteggiate le prime quattro liquidazioni
trimestrali e il fatturato sul quale sono state calcolate
le ultime quattro liquidazioni trimestrali. In tal caso,
il tasso finale di incremento reale, di cui al precedente
comma, è determinato in base alla differenza tra
il fatturato relativo alle ultime quattro liquidazioni
trimestrali e il fatturato relativo alle prime quattro
liquidazioni trimestrali (applicandosi a quest'ultimo
i coefficienti di rivalutazione Istat per i crediti di
lavoro), commisurata percentualmente al fatturato relativo
alle prime quattro liquidazioni trimestrali rivalutato
come sopra.
Nel caso di rapporti di agenzia e rappresentanza
commerciale, che all'atto della cessazione siano in corso
da più di cinque anni, il valore annuo iniziale da
prendere a riferimento per l'individuazione sia del valore
assoluto sia del tasso di incremento verrà determinato
in base alla media annua delle provvigioni di competenza
dell'agente o rappresentante nei primi due anni di durata
del rapporto (otto liquidazioni trimestrali), - ovvero del
relativo fatturato - con la rivalutazione secondo gli indici
Istat per i crediti di lavoro. Il valore annuo finale sarà
determinato sulla base della media annua delle provvigioni
di competenza dell'agente o rappresentante negli ultimi
due anni di durata del rapporto (otto liquidazioni trimestrali)
ovvero del relativo fatturato.
Nel caso di rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale,
che all'atto della cessazione siano in corso da oltre
dieci anni, il valore annuo iniziale da prendere a riferimento
per l'individuazione sia del valore assoluto sia del tasso
di incremento verrà determinato in base alla media
annua delle provvigioni di competenza dell'agente o rappresentante
nei primi tre anni di durata del rapporto (dodici liquidazioni
trimestrali), - ovvero del relativo fatturato, nel caso
di cui al quarto comma - con la rivalutazione secondo
gli indici Istat per i crediti di lavoro. Il valore annuo
finale sarà determinato sulla base della media
annua delle provvigioni di competenza dell'agente o rappresentante
negli ultimi tre anni di durata del rapporto (dodici liquidazioni
trimestrali) ovvero del relativo fatturato.
Il raffronto tra dati iniziali e dati finali di cui
ai precedenti commi va effettuato in termini omogenei.
Pertanto, in caso di variazioni in aumento o in diminuzione
intervenute nel corso del rapporto e riguardanti il territorio,
la clientela, i prodotti, le provvigioni, gli effetti
di dette variazioni vanno neutralizzati, non potendo comportare
né oneri né vantaggi per nessuna delle parti,
ai fini specifici qui considerati.
La norma transitoria.
I nuovi valori massimi annui dell'articolo 10, si applicano
sulle provvigioni e le altre somme di competenza dell'agente
dalla data del 1 gennaio 2002 in poi.
Per i contratti di agenzia e di rappresentanza commerciale
in corso alla data di sottoscrizione del presente accordo
economico collettivo e stipulati prima del gennaio 2001,
come dato iniziale di raffronto ai fini dell'individuazione
del monte provvigionale differenziale su cui applicare
le aliquote percentuali dell'art. 10, ed ai fini della
determinazione del tasso reale finale di incremento della
clientela e/o del fatturato, di cui alla medesima disposizione,
si prenderanno in considerazione le provvigioni e gli
altri proventi risultanti dalle quattro liquidazioni trimestrali
di competenza dell'anno 2001 (o le otto liquidazioni trimestrali
di competenza degli anni 2000 e 2001, nell'ipotesi del
quinto comma dell'art. 11, o le dodici liquidazioni trimestrali
di competenza degli anni 1999, 2000 e 2001, nell'ipotesi
del sesto comma dell'art. 11) ovvero i relativi fatturati,
nel caso di opzione secondo quanto previsto dal quarto
comma dell'articolo 11.
Altro punto importante dell'accordo è
il Patto di non concorrenza postcontrattuale, previsto
dall'art. 14; anche per questo riportiamo il testo dell'A.E.C..
Con riferimento all'art. 1751 bis c.c. e fermo restando
quanto ivi stabilito, a fronte del patto di non concorrenza
postcontrattuale l'agente o rappresentante, operante in
forma individuale o di società di persone o di
società di capitali con un unico socio, avrà
diritto ad una specifica indennità.
Salvo diversi, più favorevoli accordi tra le
parti direttamente interessate, la misura dell'indennità
spettante all'agente o rappresentante per l'intera durata
massima (due anni) del patto di non concorrenza viene
determinata sulla base della tabella, che si riporta in
calce. In caso di patto di non concorrenza di durata inferiore
ai due anni, l'ammontare dell'indennità indicata
nella tabella sarà ridotto, in rapporto all'effettiva
durata del patto, sulla base di un parametro del 40% per
il primo anno e del 60% per il secondo anno.
La base di calcolo dell'indennità è costituita
dalla media annua delle provvigioni spettanti negli ultimi
cinque anni precedenti la cessazione del rapporto ovvero
dalla media annua calcolata sull'intero rapporto, se questo
abbia avuto una durata inferiore a cinque anni.
In caso di dimissioni dell'agente o rappresentante,
non motivate da inadempimento del preponente né da
pensionamento di vecchiaia (Enasarco) né da grave
inabilità, che non consenta più lo svolgimento
dell'attività, la misura dell'indennità è
ridotta al 70%, limitatamente al caso dell'agente plurimandatario
e in relazione ad un mandato che non rappresenti più
del 25% dei suoi introiti.
In caso di agente o rappresentante non vincolato ad esercitare
la sua attività in esclusiva per una sola ditta,
per il quale il rapporto cessato valga almeno l'80% del
monte provvigionale complessivo spettante nel periodo
di cui al precedente terzo comma, si applicheranno le
misure previste dalla tabella per l'indennità del
monomandatario. L'agente o rappresentante di commercio,
che intenda avvalersi della presente disposizione, è
tenuto ad esibire, al momento della cessazione del rapporto,
le scritture contabili valide ai fini fiscali, dalle quali
risulti il totale delle provvigioni complessivamente percepite
in ciascuno degli anni presi a riferimento.
In caso di violazione del patto di non
concorrenza, l'agente o rappresentante non ha diritto ad
alcuna indennità e pertanto dovrà restituire
al preponente gli importi eventualmente già percepiti
a tale titolo. Egli dovrà inoltre corrispondere una
penale di ammontare non superiore al 50% dell'indennità
di cui alla Tabella che segue.
Ammontare totale dell'indennità
Anni di durata del rapporto Monomandato Plurimandato
(esclusiva per una sola ditta) (non esclusiva per una
sola ditta)
Oltre 10 anni 12 mensilità 10 mensilità
Oltre 5 e fino a 10 10 mensilità 8 mensilità
Fino a 5 anni 8 mensilità 6 mensilità
In sintesi
L'accordo
economico esposto per il settore di riferimento è
il primo che si proietti a dare concretezza alle nuove norme,
modificate dall'adeguamento alle direttive comunitarie,
contenute ancora nelle leggi "comunitarie" italiane
di adeguamento.
E' presto per compiere giudizi e formulare suggerimenti
senza poter disporre di una giurisprudenza, anche minima,
sul tema.
(redatto in data 2 maggio 2002)