La cessione di quote sociali
e il divieto di concorrenza.
a
cura di Avv. Donato B. Quagliarella
Di cosa si tratta
Quando si effettua una cessione di azienda,
opera, per il cedente, il divieto di concorrenza, ma va
ritenuto ora che analogo divieto esista quando, attraverso
la cessione delle quote di una società, si sia
inteso cedere l'azienda.
Con la pubblicazione della sentenza della Corte di Cassazione
24/7/2000, n. 9682, si può ritenere che si vada
consolidando l'orientamento per il quale il divieto debba
essere esteso anche all'ipotesi illustrata.
La Cassazione aveva affermato per la prima volta il principio
con la sentenza 20/1/97, n. 549, con la quale ha sostenuto
l'applicazione analogica dell'art. 2557 cod. civ., che
afferma: "Chi aliena l'azienda deve astenersi, per
il periodo di cinque anni dal trasferimento, dall'iniziare
una nuova impresa che per l'oggetto, l'ubicazione o altre
circostanze sia idonea a sviare la clientela dell'azienda
ceduta"; questo è il contenuto del precetto
principale della disposizione.
Nell'ipotesi considerata è chiaro che si debba
trattare di una cessione di quote tale che comporti i
medesimi effetti della cessione diretta dell'azienda con
apposito contratto. Avranno rilevanza la cessione delle
quote che rappresenti il controllo della società
ed altri moduli contrattuali, il cui senso sia quello
di attribuire all'acquirente il controllo e la conduzione
concreta dell'azienda.
Il ragionamento, che sta alla base delle pronunzie,
non è tanto la tutela della buona fede contrattuale,
ma la valorizzazione della posizione dell'acquirente,
che non può vedere pregiudicato il proprio progetto
di attività, che realizza con l'acquisto delle
quote, da iniziative del cedente volte a limitare la possibilità
del risultato perseguito.
E' chiaro infatti che il cedente possiede tutte quelle
conoscenze per le quali è più qualificato
del cessionario nel settore dal quale si allontana (per
un arco temporale, per uno spazio territoriale). Sta proprio
ai principi della tutela dell'iniziativa imprenditoriale
consentire l'interpretazione analogica del divieto di
concorrenza come incrementativo della tutela delle nuove
iniziative.
Non è quindi il divieto un'eccezione al sistema,
ma una sua regola la cui applicazione generalizzata tutela
il mercato.
La Cassazione presta ossequio al principio di separazione
nelle società di capitali tra l'elemento personale
(soci) e patrimonio sociale (società) e non è
caduta in contraddizione neppure nell'affermare il principio
del quale ci occupiamo.
Ancora recenti pronunzie confermano la distinzione secondo
la quale, anche quando la cessione delle quote avviene
integralmente a favore di altri soggetti, il fatto non
comporta il trasferimento della proprietà dei beni
compresi nel patrimonio sociale.
Nonostante questa netta distinzione, al centro della
considerazione va posta "la realtà economica
di mercato". E "in base ad essa si può
prescindere, caso per caso, dalla visione formale basata
sulla distinta soggettività giuridica del cedente
rispetto alla società le cui quote sono in questione.
Detta prospettiva ha da tempo fatto sì che si pervenisse
ad affermare la sostanziale analogia delle fattispecie
della cessione delle quote e della cessione dell'azienda".
Un rafforzamento della conclusione è tratta dall'entrata
in vigore della società unipersonale a responsabilità
limitata. Con questa il singolo imprenditore può
conservare a talune condizioni il beneficio della limitazione
di responsabilità patrimoniale senza dare luogo
ad un fenomeno societario. Questo rappresenta una conferma
della strumentalità del fenomeno societario in
relazione all'impresa.
Sarà quindi giudizio da compiere caso per caso
dal giudice del merito se il pericolo concorrenziale si
è realizzato anche nel caso di cessione delle mere
quote sociali.
In sintesi
Il principio illustrato del divieto di concorrenza anche
in caso di cessione delle quote della società,
presta il fianco a critiche fondate nel rapporto tra il
patrimonio dei soci e la realtà sociale, che sono
nettamente cose tra loro diverse, anche se nei fatti spesso
si ricorre allo strumento della cessione delle quote in
luogo del trasferimento dei beni della società,
nella quale i beni sono racchiusi (si pensi al diffuso
trasferimento di società proprietarie di immobili,
che consentono di non attualizzare effetti impositivi
tributari e che talora avvengono con il trasferimento,
non rilevabile, dei diritti detenuti da soggetti fiduciari).
Anche quando negli accordi, che intervengono in occasione
della cessione delle quote sociali, non sia stata considerata
la possibilità di una concorrenza successiva, o
in caso di loro mancanza, si deve ritenere che la scelta
del mezzo della cessione delle quote o azioni in luogo
del trasferimento dell'azienda siano soggetti alle norme
sul divieto di concorrenza successiva.
(redatto in data 18 febbraio 2002)