La quasi abolizione dello
"star del credere".
Di cosa si tratta
Lo "star del credere" è
quell'istituto per il quale l'agente, in caso di insolvenza
del cliente, è chiamato a rispondere in una misura
determinata nel contratto di agenzia o negli Accordi Economici
di Categoria.
La normativa sull'agenzia ha subìto due principali
interventi normativi recenti dopo l'introduzione della riforma
dell'istituto, che il legislatore ha fatto per adeguarsi
alla direttiva europea (86/653CE).
La prima modifica è stata effettuata
con la Legge Comunitaria del 1999 e riguarda lo "star
del credere" (legge 21/12/99, n. 526), mentre la seconda
è stata operata con la Legge Comunitaria del 2000
per l'istituto del "patto di non concorrenza"
(legge 29/12/2000, n. 422). La direttiva non affrontava
il tema dello star del credere e la pertinenza della collocazione
nel testo della legge comunitaria è almeno discutibile.
Con questa nuova disciplina si è
previsto sostanzialmente l'abolizione dell'istituto, rendendolo
di difficile e non generalizzata applicazione, contrariamente
al passato.
La riforma ha introdotto un 3° comma
all'art. 1746 codice civile, che dice: "E' vietato
il patto che ponga a carico dell'agente una responsabilità,
anche solo parziale, per l'inadempimento del terzo. E' però
consentito eccezionalmente alle parti di concordare di volta
in volta la concessione di una apposita garanzia da parte
dell'agente, purché ciò avvenga con riferimento
a singoli affari, di particolare natura e importanza, individualmente
determinati; l'obbligo di garanzia assunto dall'agente non
sia di ammontare più elevato della provvigione che
per quell'affare l'agente medesimo abbia diritto a percepire;
sia previsto per l'agente un apposito corrispettivo".
Prima della nuova norma la disciplina
in materia era collocata solo nella contrattazione collettiva;
per gli agenti di imprese industriali le disposizioni valevoli
per tutti limitavano la possibilità dello star del
credere ad una misura non superiore al 20% della perdita
subita dal preponente; per questi affari, oltre a non percepire
alcuna provvigione vi era questo ulteriore effetto. In seguito
la misura era scesa al 15% e ad un importo non superiore
a tre volte la provvigione che avrebbe percepito.
La disciplina inoltre non prevedeva alcun compenso aggiuntivo
ed era dubbio se la disciplina collettiva si applicasse
ai rapporti internazionali, orientandosi la giurisprudenza
a non ritenere applicabili a questi gli AEC (accordi economici
collettivi). In assenza di espresso richiamo quindi lo star
del credere poteva avere anche la consistenza del 100%.
La giustificazione era trovata nel fatto che la controllabilità
della clientela era diversa e superiore per l'agente di
quanto non fosse per il preponente e veniva in tale caso
riconosciuto il diritto ad uno speciale compenso come in
materia di contratto di commissione (art. 1736 cod. civ.).
Dopo la nuova norma la disciplina è mutata introducendo
il divieto generalizzato della previsione di una responsabilità
per l'inadempimento, anche parziale, del terzo. Ogni formula,
che preveda l'effetto di fare rispondere l'agente per l'inadempimento
del terzo, ricade sotto il divieto.
Lo star del credere è consentito
in speciali ipotesi:
- in casi eccezionali e facendolo oggetto di un accordo
specifico, che preveda una apposita garanzia, per singoli
affari e di particolare natura ed importanza;
- il limite quantitativo della garanzia è quanto
l'agente avrebbe percepito come provvigione;
- a fronte di essa venga attribuito un apposito pattuito
corrispettivo.
Non è quindi più possibile
una pattuizione al momento della conclusione del contratto
in termini generali; dovrà essere discusso, concordato
e scritto per un affare particolare; se l'affare non è
particolare o importante anche la garazia pattuita rischia
di essere nulla. Non per questo nel contratto non potranno
essere previsti in termini generali quale sia il regime
del singolo accordo, che si andrà a stipulare nel
caso concreto di contratto particolare ed importante.
Quanto al limite, è da ritenere che siano nulli i
patti che, anche altrimenti camuffati (fidejussioni indipendenti
ed altro), prevedano il limite della provvigione dovuta.
In ordine all'apposito corrispettivo da
pattuire, è da ritenere che si tratti non di una
provvigione, ma di un apposito compenso, che spetta indipendentemente
dal pagamento del terzo. Non si hanno allo stato indicazioni
di quanto debba essere consistente questo corrispettivo.
Per i contratti in corso, nei quali lo
star de credere sia pattuito, è da ritenere che per
gli affari conclusi prima dell'entrata in vigore della nuova
norma lo star del credere antecedente dispieghi ancora efficacia,
per l'irretroattività della disposizione, come da
princìpi generali.
In sintesi
Si è parlato di abolizione dello star del credere,
ma non è del tutto vero; ne è mutato il
regime, che è speciale, contrariamente alla prassi
antecedente, che aveva dato notevole diffusione all'istituto.
Un quesito che si può porre è se, per i
contratti in corso, ove sia previsto il patto e si tratti
di attività successiva all'entrata in vigore della
disposizione, la provvigione, pattuita in termini generali
e che non distingua una parte per lo star del credere,
debba restare invariata. Il nostro pensiero è nel
senso che una parte della provvigione non abbia più
titolo, mancando di una controprestazione la garanzia
dello star del credere. Il problema, che resta, è
come fare a distinguere ed individuare quella parte.
Se anche è venuta meno la responsabilità
dell'agente non per questo l'agente deve abbassare la
propria vigilanza nel proporre operazioni al preponente.
Deve "tutelare gli interessi del proponente e agire
con lealtà e buona fede" (art. 1746, 1°
comma, aggiunto dal D.L.vo 15/2/99, n. 65) e fornire informazioni
utili per valutare la convenienza dei singoli affari.
Se non usa questa diligenza o propone
affari con soggetti che sappia che siano di dubbia solidità,
si configura una sua responsabilità contrattuale,
che può comportare anche la risoluzione del contratto
di agenzia. Se non fosse provata questa sua conoscenza o
l'agente non abbia dispiegato alcun controllo, versiamo
nell'ipotesi di sua responsabilità. Gli obblighi
di diligenza prescindono dallo star del credere e costituiscono
elementi propri del contratto; l'agente, infatti, procura
affari, ma è qualificato anche dal fatto che nella
zona di competenza ha i mezzi per conoscere non solo i clienti,
ma anche i clienti "buoni" e li sappia distinguere
dagli insolventi. Nel caso che contrattualmente il preponente
abbia posto clausole che impongano all'agente qualche cosa
di più dei suoi obblighi e si sospingano a garantire
la qualità del cliente oltre i limiti, per i quali
è tenuto dalla sua professionalità, dispiegherà
efficacia la norma introdotta che nega validità ad
un sostanziale patto di "star del credere".
Se il patto invece racchiuda indicazioni di quantità
di insolvenza ammissibili, come in termini percentuali
su clienti o sul fatturato procurato, e l'effetto sia
la risoluzione del rapporto, la riduzione delle provvigioni
per l'anno dopo, la decadenza da eventuali premi al raggiungimento
degli obiettivi e non una responsabilità personale
patrimoniale, le clausole potrebbero ritenersi valide.
(redatto in data 20 gennaio 2002)