Il regime del patto di
non concorrenza per il periodo successivo alla cessazione
del rapporto (legge 29/12/2000, n. 422).
a
cura di Avv. Donato B. Quagliarella
Di cosa si tratta
Il patto di non concorrenza è
quell'accordo tra l'agente e la casa mandante, che dispiega
efficacia successiva alla cessazione del rapporto, con
il quale l'agente si limita nella sua attività
successiva per non porre in essere della concorrenza con
il precedente mandante.
La normativa sull'agenzia ha subito due principali interventi
normativi recenti dopo l'introduzione della riforma dell'istituto,
che il legislatore ha fatto per adeguarsi alla direttiva
europea (86/653/CE).
La prima modifica è stata effettuata con la Legge
Comunitaria del 1999 e riguarda lo "star del credere"
(legge 21/12/99, n. 526), mentre la seconda è stata
operata con la Legge Comunitaria del 2000 per l'istituto
del patto di non concorrenza da dispiegare efficacia successiva
alla cessazione del rapporto (legge 29/12/2000, n. 422).
La riforma afferma che
in attuazione all'art. 20 della direttiva 86/653/CE del
Consiglio del 18/12/86, si debba procedere all'adeguamento
dell'art. 1751-bis del codice civile. La riforma ha introdotto
una aggiunta all'art. 1751-bis codice civile, e dice:
"L'accettazione del patto di non concorrenza comporta,
in occasione della cessazione del rapporto, la corresponsione
all'agente commerciale di una indennità di natura
non provvigionale. L'indennità va commisurata alla
durata, non superiore a due anni dopo l'estinzione del
contratto, alla natura del contratto di agenzia e all'indennità
di fine rapporto. La determinazione dell'indennità
in base ai parametri di cui al precedente periodo è
affidata alla contrattazione tra le parti tenuto conto
degli accordi economici nazionali di categoria. In difetto
di accordo l'indennità è determinata dal
giudice in via equitativa anche con riferimento:
- alla media dei corrispettivi riscossi dall'agente in
pendenza di contratto ed alla loro incidenza sul volume
d'affari complessivo dello stesso periodo;
- alle cause di cessazione del contratto di agenzia;
- all'ampiezza della zona assegnata all'agente;
- all'esistenza o meno del vincolo di esclusiva per un
solo preponente."
"Le
disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente
agli agenti che esercitano in forma individuale, di società;
di persone o di società di capitali con un solo socio,
nonché, ove previsto da accordi economici nazionali
di categoria, a società di capitali costituite esclusivamente
o prevalentemente da agenti commerciali. Le disposizioni
di cui al comma 1 acquistano efficacia dal 1° giugno
2001".
Premettiamo che cosa si debba intendere per concorrenza
in materia di agenzia usando un'affermazione condivisa
della giurisprudenza: "La nozione di concorrenza
non deve essere individuata necessariamente sulla base
della produzione o distribuzione di prodotti identici
da parte di più imprese, ma è sufficiente
che questi si rivolgano ad una clientela anche solo potenzialmente
comune" (Cass. 2/7/87, n. 5776).
Prima della nuova norma la disciplina era data dall'art.
1751-bis cod. civ., che si limitava a questo testo:
"Il patto che limita la concorrenza da parte dell'agente
dopo lo scioglimento del contratto deve farsi per iscritto.
Esso deve riguardare la medesima zona, clientela e genere
di beni e servizi per il quale era stato concluso il contratto
di agenzia e la sua durata non può eccedere i due
anni successivi all'estinzione del contratto".
Questa disposizione è rimasta in
vigore e quindi possiamo unitariamente vedere la posizione
dopo la nuova norma, la cui disciplina è efficace
dal 1° giugno 2001.
La validità del patto che limita la concorrenza
dopo lo scioglimento del contratto:
- deve farsi per iscritto;
- deve riguardare la medesima zona, clientela e genere
di beni e servizi per i quali era stato concluso il contratto
di agenzia;
- la sua durata non può eccedere i due anni successivi
all'estinzione del contratto.
Inoltre dopo la novella:
- all'agente commerciale è dovuta una indennità
di natura non provvigionale, che va commisurata:
a) alla durata del patto, che non può essere non
superiore a due anni dopo l'estinzione del contratto;
b) alla natura del contratto di agenzia;
c) all'indennità di fine rapporto.
La determinazione dell'indennità in base ai parametri
a), b) e c) è affidata agli accordi diretti tra
le parti, che tengano conto degli accordi economici nazionali
di categoria e, se l'accordo sulla misura dell'indennità
non viene raggiunto, è determinata dal giudice
in via equitativa anche con riferimento:
- alla media dei corrispettivi riscossi dall'agente
in pendenza di contratto ed alla loro incidenza sul
volume d'affari complessivo dello stesso periodo;
- alle cause di cessazione del contratto di agenzia;
- all'ampiezza della zona assegnata all'agente;
- all'esistenza o meno del vincolo di esclusiva per un
solo preponente.
In sintesi
In adempimento dell'obbligo comunitario la disciplina
attuale è più analitica, ma difettano ancora
chiarimenti o trattazioni che consentano di darle un attendibile
corpo. Una sintesi applicativa potrà essere data
in seguito e ci riserviamo di compierla alla luce di adeguati
approfondimenti in sede dottrinale e giurisprudenziale
sulla sua applicazione.
In ogni caso, la disciplina richiamata si applica esclusivamente
agli agenti su base personale in forma individuale o di
società di persone o di capitali, ma con un solo
socio, o ancora, in quanto previsto da accordi economici
nazionali di categoria, a società di capitali costituite
esclusivamente o prevalentemente da agenti commerciali.
(redatto in data 20 gennaio 2002)