La nuova
legge in materia di franchising.
a cura di Avv.
Alberto Agnelli
Di cosa si tratta
La legge n. 129 del 6 maggio 2004 ha
introdotto una disciplina specifica per i contratti di
affiliazione commerciale (“franchising”),
fino a tale data contratti atipici non aventi apposita
regolamentazione nell’ordinamento italiano.
L’ampia diffusione in ambito commerciale del franchising
ha spinto il legislatore ad intervenire per disciplinare,
almeno in via generale, gli aspetti principali del contratto,
garantendo comunque l’autonomia delle parti nel
determinare il contenuto concreto degli accordi e la possibilità
di utilizzare il contratto “in ogni settore di attività
economica” (art. 1, c. II).
Il risultato è una regolamentazione snella in quanto
a dimensioni (sono solo nove articoli) e tuttavia significativa
a livello di contenuto.
Naturalmente, data la pregressa atipicità
del contratto, il legislatore non poteva che aprire la legge
in materia dettando la definizione di ‘affiliazione
commerciale’ (art. 1, c. I), cioè “il
contratto, comunque denominato, fra due soggetti giuridici,
economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al
quale una parte concede la disponibilità all’altra,
verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà
industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni
commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni,
diritti di autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza
tecnica e commerciale, inserendo l’affiliato in un
sistema costituito da una pluralità di affiliati
distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare
determinati beni o servizi”.
La definizione risulta molto elastica ed
in linea con le intenzioni di dettare una disciplina tale
da comprendere le forme più diverse di affiliazione
commerciale esistenti. Gli elementi principali dell’istituto
non pongono quindi particolari problemi: da un lato (affiliante/franchisor),
la concessione in utilizzo di diritti di proprietà
industriale o intellettuale e l’inserimento in una
rete di operatori distribuiti sul territorio; dall’altro
(affiliato/franchisee), il pagamento di un corrispettivo,
consistente, in via principale, nel c.d. ‘diritto
di ingresso’ e nelle ‘royalties’. In particolare,
per ‘diritto di ingresso’ è da intendersi
“una cifra fissa, rapportata anche al valore economico
e alla capacità di sviluppo della rete, che l'affiliato
versa al momento della stipula del contratto di affiliazione
commerciale”, mentre le ‘royalties’ sono
“una percentuale che l'affiliante richiede all'affiliato
commisurata al giro d'affari del medesimo o in quota fissa,
da versarsi anche in quote fisse periodiche” (art.
1, c. III).
L’intenzione estensiva del legislatore si ricava
altresì nell’art. 2 della legge che prevede
espressamente l’applicabilità della nuova
disciplina al “master franchising” (o franchising
internazionale) ed al “corner franchising”.
Il primo tipo, utilizzato nelle ipotesi di penetrazione
commerciale in un Paese straniero, ricorre allorquando
ad un contratto di affiliazione tra affiliante ed affiliato
segue un ulteriore contratto tra il suddetto affiliato
(“master franchisee”) e sub-franchisees in
un diverso Paese. Questi ultimi quindi non hanno rapporti
diretti con l’affiliante, ma solo con il master
franchisee, il quale operando nel medesimo Paese è
meglio in grado di gestire ed organizzare la rete di affiliazione.
Il secondo tipo (“corner franchising”) prevede
la destinazione di un ‘angolo’ dedicato alla
commercializzazione dei prodotti e dei servizi dell’affiliante
nell’ambito di un più ampio spazio commerciale
di cui dispone l’affiliato.
Descritti brevemente i primi due articoli
della legge dedicati a problemi definitori ed applicativi,
appare opportuno guardare subito all’ultimo articolo
della legge (art. 9: “Norme transitorie e finali”)
e per ovvi motivi. Dispone, infatti, la norma citata che
“le disposizioni della presente legge si applicano
a tutti i contratti di affiliazione commerciale in corso
nel territorio dello Stato alla data di entrata in vigore
della legge stessa” ed inoltre che “gli accordi
di affiliazione commerciale anteriori alla data di entrata
in vigore della presente legge se non stipulati a norma
dell'articolo 3, comma 1, devono essere formalizzati per
iscritto secondo le disposizioni della presente legge entro
un anno dalla predetta data. Entro lo stesso termine devono
essere adeguati alle disposizioni della presente legge i
contratti anteriori stipulati per iscritto”.
La norma impone pertanto un obbligo di adeguamento dei
contratti in essere e stipulati anteriormente all’entrata
in vigore della legge (25/5/04), entro un anno dalla stessa
(25/5/05). Passiamo dunque al contenuto della legge, per
vedere quali siano gli obblighi contemplati.
Innanzitutto si richiede, a pena di nullità,
che il contratto di affiliazione commerciale sia redatto
per iscritto (art. 3, c. I): in questo senso quindi andranno
adeguati i contratti anteriori eventualmente stipulati
in forma orale.
In secondo luogo, si richiede, come condizione
per la stipulazione, che “per la costituzione di una
nuova rete di affiliazione commerciale l'affiliante deve
aver sperimentato sul mercato la propria formula commerciale”
(art. 3, c. II). L’obbligo di sperimentazione, oltre
a garantire maggiormente la validità del progetto
commerciale dell’affiliante, assolve una duplice funzione
di formazione del know-how che l’affiliante deve trasmettere
all’affiliato, nonché di capacità di
determinazione dei corrispettivi richiesti a fronte dell’affiliazione
(diritto di ingresso e royalties). Tuttavia, la mancata
previsione di un periodo minimo di sperimentazione rischia
di vanificare lo scopo della norma: nel testo definitivo
della legge è stato infatti eliminato il periodo
minimo obbligatorio di due anni, con almeno due unità
di vendita. Non è chiaro peraltro quali siano le
conseguenze in caso di mancata sperimentazione, salva la
sanzione dell’annullabilità del contratto nell’ipotesi
di false informazioni.
Un termine preciso è invece stabilito
per quanto concerne la durata minima del contratto, che
è fissata in tre anni (art. 3, c. III). In ogni caso
l’affiliante dovrà garantire una durata sufficiente
all’ammortamento dell’investimento compiuto
dall’affiliato, nel caso di contratto a tempo determinato.
È fatta salva comunque la possibilità di risoluzione
anticipata del rapporto nell’ipotesi di inadempimento
delle obbligazioni contrattuali.
Il quarto comma dell’art. 3 ed il successivo art.
4 della legge prevedono una serie di dati e documenti
che devono essere oggetto di disclosure da parte dell’affiliante,
cioè che devono essere espressamente indicati nel
contratto o essere comunicati prima della sua conclusione.
Le disposizioni sono chiaramente ispirate ad un obiettivo
di tutela dell’affiliato, considerato la parte debole
del rapporto, al quale spetta di conseguenza il diritto
ad essere informato circa taluni elementi che posso rilevare
nella decisione di stipulare o meno il contratto e che
consentono una effettiva capacità di esecuzione
dell’incarico.
Così il contratto deve indicare: l'ammontare degli
investimenti e delle eventuali spese di ingresso che l'affiliato
deve sostenere prima dell'inizio dell'attività;
le modalità di calcolo e di pagamento delle royalties,
e l'eventuale indicazione di un incasso minimo da realizzare
da parte dell'affiliato; l'ambito di eventuale esclusiva
territoriale sia in relazione ad altri affiliati, sia
in relazione a canali ed unità di vendita direttamente
gestiti dall'affiliante; la specifica del know-how fornito
dall'affiliante all'affiliato; le eventuali modalità
di riconoscimento dell'apporto di know-how da parte dell'affiliato.
Trenta giorni prima della stipulazione, invece, l’affiliante
deve consegnare all’affiliando una copia del contratto
per consentirne un’adeguata valutazione, allegando:
i principali dati relativi all'affiliante e, su richiesta
dell'aspirante affiliato, copia dei bilanci degli ultimi
tre anni; l'indicazione dei marchi utilizzati nel sistema
e dell’eventuale licenza concessa all'affiliante
dal terzo che abbia la proprietà degli stessi;
una sintetica illustrazione degli elementi caratterizzanti
l'attività oggetto dell'affiliazione commerciale;
una lista degli affiliati al momento operanti nel sistema
e dei punti vendita diretti dell'affiliante; l'indicazione
della variazione, anno per anno, del numero degli affiliati
con relativa ubicazione; la descrizione sintetica degli
eventuali procedimenti giudiziari o arbitrali, promossi
nei confronti dell'affiliante e che si siano conclusi
negli ultimi tre anni, relativamente al sistema di affiliazione
commerciale, sia da affiliati sia da terzi privati o da
pubbliche autorità.
A questi obblighi specifici si accompagna
un obbligo più generale di lealtà, correttezza
e buona fede nella fase pre-contrattuale, che grava su entrambe
le parti. Anche questo obbligo non è comunque di
secondaria importanza, poiché l’eventuale comportamento
di malafede o scorrettezza nella fase delle trattative può
essere fonte di responsabilità (leggi: risarcimento
del danno) tanto in caso di mancata stipulazione quanto
in caso di stipulazione del contratto, nell’ipotesi
di intervenuto annullamento per false informazioni. Solo
per inciso si rileva, a questo proposito, che la legge rinvia
all’art. 1439 del codice civile in tema di dolo, secondo
il quale l’annullamento del contratto si ha quando
“i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati
tali che, senza di essi, l’altra parte non avrebbe
contrattato”. Tuttavia si considera applicabile, in
forza delle norme generali in materia di contratti, anche
il successivo art. 1440 che prevede la responsabilità
per danni del contraente in mala fede, qualora i raggiri
non sono stati tali da determinare il consenso ma, senza
di essi, il contratto sarebbe stato concluso a condizioni
diverse. In questa ipotesi, quindi, non si avrà annullamento
del contratto, che rimane valido, ma sorgerà il diritto
al risarcimento a favore del contraente raggirato.
Infine, anche per l’affiliato sono
previsti taluni obblighi specifici (art. 8), oltre a quello
generale di lealtà, correttezza e buona fede, sopra
descritto. L’obbligo principale è quello di
riservatezza e segretezza “in ordine al contenuto
dell’attività oggetto dell’affiliazione
commerciale”, che l’affiliato è tenuto
a far rispettare anche ai propri collaboratori e dipendenti.
Oggetto specifico di tale obbligo sarà, in primo
luogo, il c.d. “know-how”, definito come “patrimonio
di conoscenze pratiche non brevettate derivanti da esperienze
e da prove eseguite dall'affiliante, patrimonio che è
segreto, sostanziale ed individuato”. In particolare,
per segreto si intende che “il know-how, considerato
come complesso di nozioni o nella precisa configurazione
e composizione dei suoi elementi, non è generalmente
noto né facilmente accessibile”; per sostanziale,
che “il know-how comprende conoscenze indispensabili
all'affiliato per l'uso, per la vendita, la rivendita, la
gestione o l’organizzazione dei beni o servizi contrattuali”;
per individuato, che “il know how deve essere descritto
in modo sufficientemente esauriente, tale da consentire
di verificare se risponde ai criteri di segretezza e di
sostanzialità”.
In sintesi
La legge 129/04 è intervenuta
a disciplinare i contratti di affiliazione commerciale,
strumenti assai noti nella pratica commerciale e tuttavia
non ancora regolamentati a livello italiano, in quanto
contratti atipici, cioè non rientranti nelle figure
specifiche previste dal nostro codice civile.
La varietà di forme nelle quali ha trovato espressione
l’affiliazione commerciale e la sua applicazione
nei diversi settori, dalla vendita di prodotti ad un’ampia
gamma di prestazione dei servizi, ha suggerito la redazione
di poche e semplici norme generali di inquadramento della
formula, lasciando spazio all’autonomia delle parti
nel determinare i contenuti concreti del contratto.
Un primo rilievo riguarda la norma di chiusura della
legge che prevede l’applicabilità della nuova
disciplina a tutti i contratti di franchising in corso
ed un obbligo generale di adeguamento, entro un anno dall’entrata
in vigore della legge.<
La legge 129/04 disciplina sostanzialmente tre aspetti
dell’affiliazione commerciale.
In primo luogo, la legge contiene una serie di definizioni
di franchising, di know-how, di royalties e di diritto
di ingresso: l’aspetto definitorio degli elementi
principali del contratto era infatti indispensabile, data
l’atipicità di cui si è detto. Tuttavia
le definizioni previste dalla legge mantengono il grado
di elasticità necessario a comprendere nel suo
ambito applicativo le principali figure di affiliazione
commerciali affermatesi nella pratica.
Dove invece l’elasticità non appariva necessaria,
ma è purtroppo presente, è il secondo ambito
disciplinato dalla legge, relativo alla forma ed ai presupposti
del contratto di franchising. Se l’obbligo di forma
scritta non pone problemi, altrettanto non si può
dire della disciplina della sperimentazione sul mercato
della formula commerciale, svincolata da qualsiasi riferimento
a tempi e dimensioni della stessa. Anche la norma in tema
di durata minima del contratto, prevista per l’ipotesi
di contratto a tempo determinato, pone qualche interrogativo
nel caso in cui non vi sia indicazione contrattuale della
scadenza.
Il terzo aspetto considerato dalla legge, infine, è
quello relativo agli obblighi delle parti, in particolare
dell’affiliante, a carico del quale sono previsti
specifici doveri di informazione e comunicazione sia preventiva
che nell’ambito del contratto. L’intento del
legislatore è quello di equilibrare la ‘forza’
delle parti, prescrivendo, nei limiti della riservatezza
necessaria, un flusso di informazione dall’affiliante
verso l’affiliato, pena l’annullabilità
del contratto per false informazioni.
(redatto in data 20 settembre 2004)