Nuove regole previdenziali per agenti e rappresentanti
di commercio.
a cura del dott. Giorgio
Guagliardo
praticante avvocato
Di cosa si tratta
Il Regolamento delle Attività
Istituzionali Enasarco, entrato in vigore il 1° gennaio
2004, ha messo in evidenza una serie di problematiche
e di nodi interpretativi che sono stati affrontati dalla
Fondazione in un recente documento di chiarimento sulle
modifiche introdotte. Si ritiene opportuno esporre di
seguito gli aspetti maggiormente rilevanti tenuto conto
dei chiarimenti forniti dall’Ordine di Servizio
dell’Enasarco del 22 aprile 2004.
Procedura d’iscrizione all’Enasarco
L’obbligo di iscrizione degli agenti incombe sui
preponenti aventi la sede o qualsiasi dipendenza in Italia.
Il medesimo obbligo incombe sui preponenti che non hanno
la propria sede o dipendenza in Italia; in tale ipotesi
su di essi incombe un ulteriore obbligo: comunicare all’Enasarco
per iscritto e mediante apposito modulo l’impegno
all’osservanza delle regole presenti nel regolamento
dell’ente.
I soggetti iscritti all’Enasarco sono agenti o
rappresentati di commercio che operano, anche solo in
parte sul territorio italiano, in nome e per conto di
preponenti italiani o stranieri a prescindere dalla circostanza
che abbiano la sede o una qualsiasi dipendenza nel territorio
dello Stato.
Novità rilevante per i preponenti
italiani è la soppressione della norma del precedente
regolamento, che prevedeva l'obbligo di iscrizione anche
degli agenti italiani operanti esclusivamente all'estero
per conto di ditte italiane. L'eliminazione di tale norma
comporta ovviamente il venir meno dell'obbligo di iscrizione
per detti agenti. Per quanto riguarda i criteri applicativi
di tale innovazione, occorre tenere presente che il regolamento
Enasarco è entrato in vigore il 1° gennaio 2004
e che esso non ha effetto retroattivo. Pertanto, vengono
mantenute le posizioni previdenziali individuali già
esistenti alla data del 31 dicembre 2003, nonché
le eventuali iscrizioni di agenti che abbiano intrapreso
la loro attività all'estero entro questa stessa data.
L’obbligo di iscrizione riguarda gli agenti e i
rappresentanti che operano sia individualmente che in
società o associazione, qualunque sia la veste
giuridica assunta, e che sono illimitatamente responsabili
per le obbligazioni sociali.
Quanto alle modalità d’iscrizione degli
agenti è previsto che il preponente vi provveda
entro 30 giorni (termine identico è previsto per
la comunicazione di cessazione del rapporto) dalla data
di inizio del rapporto, indicando per ciascun agente:
- data di inizio del rapporto;
- cognome, nome, data, luogo di nascita, indirizzo e codice
fiscale (non è più richiesto il numero di
iscrizione al ruolo);
- impegno ad esercitare l’attività per un
solo preponente (agente monomandatario) ovvero più
preponenti (plurimandatario);
- numero della preesistente posizione assicurativa presso
l’Enasarco;
- ogni altra informazione ritenuta utile dall’Enasarco;
Qualora l’agente operi in forma associata, il preponente
dovrà indicare oltre ai dati di cui sopra i seguenti
dati riguardanti la società:
- denominazione sociale;
- data di costituzione;
- numero di iscrizione nel registro delle imprese;
- numero di iscrizione alla Camera di Commercio;
- sede sociale.
Qualora la forma societaria presecelta
dall’agente per lo svolgimento dell’attività
comporti la responsabilità illimitata dei soci per
le obbligazioni sociali (s.n.c., società in accomandita
semplice), il preponente deve allegare (utilizzando moduli
e sistemi informatici indicati dall’Enasarco) all’atto
dell’iscrizione per ciascun socio avente responsabilità
illimitata una dichiarazione sottoscritta dagli stessi dalla
quale risultino le quote di ripartizione dei contributi.
In caso di ritardata od omessa iscrizione il preponente
è assoggettato ad una sanzione amministrativa per
ciascun agente di € 250,00; inoltre il preponente
è il solo responsabile per il mancato versamento
dei contributi, anche per la parte a carico dell’agente,
senza possibilità di rivalsa.
L’Enasarco al ricevimento della prima iscrizione
apre per ciascun agente una posizione individuale intestata
al singolo agente e rilascia allo stesso un certificato
di iscrizione; l’apertura del conto individuale
per ciascun agente consegue al ricevimento del primo versamento
dei contributi.
Nel quadrimestre successivo all’approvazione del
bilancio consuntivo, l’Enasarco deve trasmettere
a ciascun agente, nonché al preponente, un riepilogo
dei contributi contabilizzati nell’esercizio precedente.
Qualora entro sei mesi dall’invio non giungano contestazioni,
il riepilogo s’intende approvato.
Aliquota contributiva, imponibile contributivo
e contributi previdenziali
L’aliquota contributiva è
stata fissata dal nuovo regolamento al 12,50%, per la quale
sono già previsti ulteriori aumenti graduali (13%
dal 1° gennaio 2005 e 13,50% dal 1°gennaio 2006).
L’imponibile contributivo è rappresentato
da tutte le somme spettanti all’agente in dipendenza
del rapporto di agenzia a qualsiasi titolo anche se non
ancora pagate. La determinazione dell’imponibile
contributivo va effettuata con riferimento non solo alle
provvigioni, ma anche al riborso spese, nonché
agli ulteriori emolumenti retributivi quali eventuali
premi, provvigioni per l’incasso di somme, compensi
per coordinamento di agenti e altre attività accessorie.
Sono invece escluse dall’imponiblie contributivo
l’indennità sostitutiva del preavviso, le
indennità di cessazione rapporto, l’indennità
per il patto di non concorrenza, il corrispettivo della
garanzia sul buon fine dell’affare.
I contributi previdenziali, posti a carico
dell’agente e del preponente per metà ciascuno,
vanno versati non sull’intero ammontare delle provvigioni
ma sul c.d. massimale provvigionale che varia a seconda
che l’agente sia monomandatario (massimale a decorrere
dal 1 gennaio 2004 di € 25.548,00) o plurimandatario
(massimale a decorrere dal 1 gennaio 2004 € 14.027,00).
In ogni caso i contributi non possono essere inferiori al
c.d. minimale provvigionale che, con decorrenza dal 1 gennaio
2004, è stato fissato in € 247,90 per i monomandatari
e in € 123,25 per i plurimandatari, A partire dal 1
gennaio 2005 i contributi minimi non potranno essere comunque
inferiori € 700,00 per i monomandatari e € 500,00
per gli altri. Quanto alla disciplina dei minimali e massimali
contributivi è previsto che, in caso di inizio o
cessazione del rapporto di agenzia in corso d’anno,
il massimale non può essere frazionato e solo all’effettivo
raggiungimento del massimale il preponente è tenuto
ad indicarlo espressamente nella distinta di accompagnamento
del versamento in quelle successive, ciò al fine
di evitare il versamento di contributi oltre il limite del
massimale. Con riferimento al contributo minimale esso non
è dovuto se nel corso dell’anno il rapporto
é stato improduttivo, ma al verificarsi della produttività
devono essere pagate le quote trimestrali di minimale relative
ai trimestri in cui il rapporto è stato improduttivo.
Anche nell’ipotesi di inizio o cessazione dell’attività
di agenzia nel corso dell’anno è ammesso il
frazionamento trimestrale del minimale che viene versato
per tutti i trimestri di durata del rapporto dell’anno
considerato.
Un peculiare disciplina è prevista
per l’ipotesi in cui il preponente si avvalga di agenti
che operano in forma societaria.
Nel caso in cui la forma societaria prescelta comporti
la responsabilità illimitata di uno più
soci, il contributo, dovuto per i soci (agenti) illimitatamente
responsabili, viene ripartito diversamente a seconda del
criterio adottato nella ripartizione degli utili, più
precisamente: in misura uguale alle quote sociali se la
ripartizione degli utili è proporzionale alle quote
stesse; in misura corrispondente alle quote di ripartizione
degli utili se il contratto sociale contempla un diverso
criterio di ripartizione; in misura eguale tra tutti se
manca un criterio di ripartizione; va precisato che le
eventuali modifiche dei criteri di ripartizione degli
utili indicate nel contratto sociale avranno efficacia,
ai fini contributivi, dal primo gennaio dell’anno
successivo.
Qualora invece il preponente si avvalga di agenti che
svolgono la loro attività in forma di S.p.a. o
di S.r.l. è tenuto al pagamento, ad esclusivo suo
carico, di un contributo (precedentemente nella misura
fissa del 2%) determinato per scaglioni nella seguente
misura:
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IMPORTI PROVVIGIONALI
ANNUI |
ALIQUOTA CONTRIBUTIVA |
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Fino ad Euro 13.000.000,00 |
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2% |
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Da Euro 13.000.000,01 a 20.000.000,00 |
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1% |
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Da Euro
20.000.000,01 a 26.000.000,00 |
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0,50% |
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Oltre Euro 26.000.000,01
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0,10% |
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Il versamento dei contributi è ad esclusivo carico
del preponente il quale deve provvedere anche per la parte
dovuta all’agente. Al preponente spetta il diritto
di rivalersi nei confronti di quest’ultimo, e tale
diritto dovrà essere esercitato all’atto
del pagamento delle somme alle quali si riferiscono i
contributi. Il versamento dei contributi dovrà
essere effettuato entro il giorno 20 del secondo mese
successivo alla scadenza di ciascun trimestre e, dal 1°
gennaio 2004 dovrà essere preceduto da un’apposita
distinta trasmessa all’Enasarco con indicazione
dei dati identificativi del preponente e dell’agente,
del periodo contributivo di riferimento, dell’ammontare
delle provvigioni per ciascun agente o della società
e se il mandato è conferito ad agenti operanti
in forma associata. Il mancato invio della distinta è
punito con una sanzione pecuniaria di € 250,00 per
ciascun agente, la sanzione è di € 25,00 per
ogni agente qualora i dati sono scientemente errati o
incompleti e comportano evasione contributiva.
Il versamento va eseguito mediante addebito automatico sul
conto corrente bancario del preponente o secondo altre modalità
indicate dall’Enasarco e il preponente ha l’obbligo
di dare notizia all’agente dell’avvenuto pagamento.
Gli obblighi dell’Enasarco nei confronti degli
agenti decorrono dalla data in cui sono ricevuti i versamenti,
purché non inferiori al minimale. In caso di versamenti
eseguiti in misura inferiore all’importo indicato
nella distinta, relativo a più agenti, gli obblighi
sorgono limitatamente alle somme versate. Con un notevole
passo in avanti rispetto al vecchio regolamento, i versamenti
parziali potranno concorrere alla determinazione dei trattamenti
pensionistici essendo stata abolita la norma che, in caso
di versamenti contributivi inferiori a quanto riportato
nella distinta, faceva decorrere gli obblighi della Fondazione
solo dalla data del ricevimento del saldo.
Requisiti per la pensione di vecchiaia, nuovo
criterio di calcolo e supplemento di pensione
Con decorrenza dal 1° gennaio 2004 acquisiscono il
diritto alla pensione di vecchiaia reversibile gli uomini
di almeno 64 anni e le donne di almeno 59 con un minimo
di 19 anni di anzianità contributiva.
Dal 1° gennaio 2006 saranno pensionabili gli uomini
da 65 anni e le donne da 60, con minimo 20 anni di contributi.
Col nuovo regolamento cambia la base di calcolo della
pensione, che da retributiva diventa contributiva. L’assegno
di previdenza dipenderà dall’ammontare dei
contributi versati nel corso della carriera lavorativa,
anziché dai redditi desunti dai versamenti contributivi.
Il nuovo sistema di calcolo non si applicherà in
maniera indiscriminata: solo per chi risulta iscritto
all’Enasarco dal 1°gennaio 2004 in poi la pensione
sarà calcolata col nuovo sistema. Per gli altri
il conteggio sarà effettuato “pro rata”:
l’importo della pensione scaturirà da un
calcolo “retributivo” fino al 31 dicembre
2003, sommato al calcolo “contributivo” per
i periodi successivi.
E’ inoltre previsto un supplemento di pensione
unico liquidabile sui contributi pervenuti successivamente
alla data di acquisizione del diritto alla pensione, al
compimento del settantesimo anno d’età e
in ogni caso non prima che siano decorsi cinque anni dalla
data del pensionamento, previa cessazione di tutti i rapporti
di agenzia. Anche per la determinazione del supplemento
di pensione è stata prevista l’applicazione
del criterio contributivo.
Pensione di invalidità permanente
A favore degli agenti in stato di invalidità permanente
è stato abolito il cumulo parziale con altri redditi
previsto dal precedente regolamento in base al quale in
presenza di redditi da lavoro, l’agente pensionato
per invalidità permanente parziale subiva una trattenuta
della pensione pari al 50% dell’eccedenza dell’importo
equivalente al trattamento minimo dei pensionati INPS.
E’ inoltre stato ridotto da 7 anni a 5 il requisito
di anzianità contributiva necessario a far scattare
la pensione di invalidità.
Debiti degli iscritti, trasferimento di contributi
e nuovo regime sanzionatorio
Ulteriori elementi di novità, che hanno reso necessario
l’intervento chiarificatore dell’Enasarco,
hanno riguardato i debiti degli iscritti, il trasferimento
dei contributi ed il regime sanzionatorio.
E’ previsto che l’Enasarco
può provvedere al recupero degli eventuali crediti
nei confronti degli iscritti anche mediante trattenute non
inferiori ad un quinto sulle pensioni erogate. Le trattenute
sulla pensione non supereranno le 36 rate; per la parte
eccedente, sarà richiesta all’interessato la
restituzione del debito residuo in un'unica soluzione, con
possibilità per il debitore di chiedere l’ammissione
al beneficio dell’ulteriore rateizzazione in 36 mensilità.
Per evitare che gli agenti possano perdere i contributi
già versati, qualora a seguito di cambiamento dell’attività
lavorativa siano costretti ad iscriversi presso un altro
fondo di previdenza integrativa obbligatoria per legge,
il nuovo regolamento prevede la possibilità di
richiedere il trasferimento al nuovo fondo di previdenza
dei contributi versati, in misura non superiore al 30%.
Rispetto al previgente regolamento, per ciò che
concerne il profilo sanzionatorio, è stata introdotta
una innovazione che dovrebbe stimolare alla regolarizzazione
i preponenti, anche nei casi dubbi. La nuova minor sanzione
in ragione d’anno, pari al TUR (tasso ufficiale
di riferimento) maggiorato di 8 punti, troverà
applicazione nei seguenti casi:
-
evasioni connesse a registrazioni o denunce obbligatorie
omesse o non conformi al vero, accertate dall’Enasarco,
calcolando la sanzione dalla data dell’accertamento
del debito e sempre che il pagamento dei contributi e
delle sanzioni sia effettuato contestualmente ed entro
trenta giorni dalla data di notifica;
- regolarizzazione spontanea, mediante pagamento dei
contributi dovuti, oltre i dodici mesi dalla scadenza
prevista, sempre che la ditta provveda al pagamento
dele sanzioni entro trenta giorni dalla richiesta delle
stesse.
In sintesi
L’Enasarco ha varato un nuovo Regolamento per le
attività Istituzionali entrato in vigore il 1°
gennaio 2004 a cui dovranno attenersi tutti gli agenti
e rappresentanti di commercio, nonché la Fondazione
stessa.
La previsione dell’innalzamento delle aliquote
contributive e dei massimali e minimali provvigionali
si è resa necessaria a causa del disavanzo economico-finanziario
della gestione pensionistica della Fondazione.
A fronte di tali disposizioni particolarmente gravose
per le casse di agenti e preponenti, sono state previste
innovazioni rispetto al precedente regolamento che, si
auspica, incontreranno il favore di agenti e preponenti.
E’ stata infatti prevista la possibilità,
per gli agenti che cambiano la propria attività
professionale, di trasferire in un altro fondo di previdenza
integrativa obbligatoria, i contributi versati, qualora
non riescano a raggiungere il diritto alla prestazione
pensionistica.
Inoltre si prevede, nei casi di evasioni
connesse a registrazioni e denunce obbligatorie omesse o
non conformi al vero accertate dalla Fondazione e di regolarizzazione
spontanea, la possibilità di disapplicare la sanzione
più grave, se l'impresa mandante provvede alla regolarizzazione
entro 30 giorni dalla data di notifica/richiesta dell'indebito.
(redatto in data 21 settembre 2004)