La concorrenza
sleale dell’ex agente, in particolare nel settore
assicurativo.
a cura di Avv.
Alberto Agnelli
Di cosa si tratta
Una recente pronuncia del Tribunale
di Mantova (ottobre 2003), che ha rigettato un ricorso
avverso un provvedimento cautelare d’urgenza, ripropone
il tema dell’attività concorrenziale posta
in essere da soggetti che in precedenza hanno operato
all’interno dell’organizzazione imprenditoriale
concorrente, disponendo di notizie, informazioni ed esperienze
tali da poter pregiudicare l’equilibrio concorrenziale
(c.d. concorrenza differenziale).
Il tema si pone in particolare con riferimento alla figura
dell’agente assicurativo (alla quale si riferisce
anche la pronuncia citata), per la particolare configurazione
che può assumere la condotta concorrenziale e,
conseguentemente, l’interpretazione che ne può
essere data dal Giudice.
Nel caso in esame, un agente assicurativo, cessato il
trentennale rapporto con un’impresa di assicurazioni,
iniziava a lavorare per un’impresa concorrente,
avvalendosi di notizie riservate relative alla clientela
della ‘vecchia’ assicurazione. In particolare,
attraverso elenchi dettagliati dei clienti, da un lato,
continuava a gestire i rapporti assicurativi facendosi
delegare dai clienti stessi per il compimento delle relative
attività (come il pagamento dei premi), così
impedendo l’instaurazione del rapporto con i nuovi
agenti, dall’altro, presentandosi a loro in prossimità
delle scadenze, li convinceva a non rinnovare i contratti
ed a concluderne di nuovi con la società per cui
lavorava; alla precedente assicurazione pervenivano infatti
centinaia di disdette, tutte uguali, confezionate dall’ex
agente; a ciò si aggiungeva che alcune delle disdette
erano risultate false e che l’attività era
compiuta denigrando con notizie false la vecchia compagnia
assicuratrice. Quest’ultima proponeva quindi ricorso
per ottenere un provvedimento cautelare d’urgenza,
che veniva concesso, per inibire l’utilizzo delle
informazioni relative alla clientela da parte dell’ex
agente; il successivo reclamo da parte dell’ex agente
veniva rigettato dal Tribunale di Mantova, che confermava
il provvedimento inibitorio.
Per meglio interpretare questa decisione del Tribunale,
occorre tuttavia ripercorrere brevemente la giurisprudenza
sul tema, iniziando da una pronuncia della Corte di Cassazione
del 1991, che ha stabilito i princìpi e definito
l’ambito di applicazione dell’art. 2598 cod.
civ. in materia di concorrenza sleale.
La decisione della Suprema Corte affronta il tema della
concorrenza per storno di clientela da parte di ex dipendente
(nella specie, lavoratore dipendente di impresa di montaggio
e manutenzione ascensori). Va precisato che l’analisi
condotta dalla Corte si svolge “al di fuori di qualsiasi
pattuizione di non concorrenza”: ciò significa
che, laddove le parti abbiano già provveduto pattiziamente
a regolare e limitare l’attività concorrenziale
per il tempo successivo alla cessazione del contratto
(artt. 1751-bis e 2125 cod. civ.), la questione risulta
regolata nell’ambito del patto stesso. Diverso è
invece il caso in cui non sia prevista una limitazione
pattizia dell’attività concorrenziale successiva
alla cessazione del rapporto: in tal caso, l’attività
concorrenziale in sé è lecita, ma con il
limite codicistico previsto dall’art. 2598 qualora
detta attività assuma le caratteristiche tipiche
della concorrenza sleale, che è comunque sanzionata
(art. 2600 cod. civ.).
La Corte di Cassazione, innanzitutto, compie una distinzione
fondamentale tra la “situazione concorrenziale fisiologica”,
che consiste “nell’acquisizione di clienti
altrui mediante la proposizione di più efficienti
servizi o migliori condizioni economiche contrattuali”,
condotta che “costituisce componente della normale
competitività concorrenziale”, “valore
dell’economia di mercato” e “fonte di
sviluppo economico delle imprese”, dalla c.d. “concorrenza
parassitaria” in senso ampio, attività “volta
a sviare a proprio vantaggio i valori di iniziative originali
ovvero dei valori aziendali delle imprese concorrenti”.
Parallelamente la Corte ha stabilito che, se da un lato
il lavoratore può crescere professionalmente proprio
in virtù delle conoscenze acquisite nel corso del
rapporto di lavoro e che tali competenze possono legittimamente
costituire supporto nell’impostazione di nuove iniziative
imprenditoriali, dall’altro, nel momento in cui
l’ex dipendente offre la sua professionalità
arricchita ad altra impresa o ne diventi titolare, scatta
l’operatività delle regole di “correttezza
professionale”, le quali impongono innanzitutto
il rifiuto della concorrenza parassitaria.
I due concetti cardine individuati nella sentenza del
1991 sono dunque la ‘correttezza professionale’
e la ‘concorrenza parassitaria’, che si escludono
vicendevolmente e determinano la sussistenza o meno di
pratiche di concorrenza sleale ex art. 2598 cod. civ.
Ma, come è noto, i concetti ed i princìpi
vanno poi calati in quella che è la realtà
fattuale, che attraverso i princìpi va interpretata
e che a quei princìpi contestualmente fornisce
sostanza. È sempre la sentenza della Cassazione
a spiegare che le informazioni relative alla clientela
ed ai rapporti tra l’impresa e la clientela stessa
costituiscono “per loro natura la riserva operativa
interna di ogni impresa che, in quanto tale, non è
destinata ad essere offerta alla conoscenza dei terzi
ed è destinata a rimanere riservata, come garanzia
di validità funzionale dell’iniziativa imprenditoriale”.
In quest’ottica, le informazioni relative alla
clientela sono per loro natura riservate e l’utilizzazione
a proprio vantaggio di esse può costituire una
delle forme di concorrenza parassitaria in senso lato,
contrarie ai princìpi della professionalità
imprenditoriale e come tali illecite.
La Corte ha detto, tuttavia, che la condotta ‘può’
costituire concorrenza parassitaria: infatti, viene precisato
che l’illiceità della condotta non deve essere
ricercata episodicamente, ma deve essere desunta dall’insieme
della manovra posta in essere per danneggiare il concorrente
o per approfittare sistematicamente del suo avviamento
sul mercato.
La decisione della Corte di Cassazione del 1991 è
stata successivamente ripresa nel 1999 da una sentenza
di merito, relativa al caso di un agente assicurativo
che, come anticipato, presenta profili del tutto peculiari
sul tema. Infatti, va detto subito, il Tribunale di Trento
nel 1999 ha escluso la responsabilità dell’ex
agente, ritenendo che la condotta posta in essere non
costituisse concorrenza sleale.
Il Tribunale accoglie integralmente e ribadisce i principi
enunciati dalla Corte di Cassazione, relativi alla concorrenza
parassitaria ed alla correttezza professionale. Tuttavia
osserva che, nel caso concreto, non è possibile
rilevare l’esistenza di una manovra volta al danneggiamento
del concorrente o per approfittare sistematicamente del
suo avviamento sul mercato. Infatti, secondo il Tribunale,
il particolare rapporto personale che legava l’agente
agli assicurati escludeva il fatto che l’acquisizione
sistematica della clientela alla nuova compagnia derivasse
dalla conoscenza di notizie riservate, bensì dalla
mera conoscenza in capo agli assicurati del passaggio
dell’agente da una compagnia all’altra. Se
l’agente si era approfittato di un fattore, questo
era la stima e la fiducia che in lui nutrivano gli assicurati,
ma ciò era frutto della preparazione e della capacità
professionale che l’agente aveva acquisito e/o affinato
durante il preesistente rapporto, liberamente utilizzabili
nel gioco della concorrenza.
In virtù di questo particolare rapporto esistente
tra l’agente e la clientela, il Tribunale ha ritenuto
di seconda importanza, ai fini del giudizio, l’elevato
numero di disdette, predisposte dall’agente e pervenute
alla precedente compagnia (oltre trecento in nemmeno un
anno), in quanto sollecitate dai clienti stessi, una volta
saputo del cambiamento di compagnia.
Quest’ultima sentenza analizzata si pone in apparente
contrasto con la decisione del Tribunale di Mantova dalla
quale si è partiti. In realtà, però,
i princìpi sottesi sono i medesimi; la differenza
si rinviene nei comportamenti oggetto di giudizio, che
possono atteggiarsi in maniera diversa e che possono derivare
da figure professionali dotate di caratteristiche peculiari,
anche con riferimento al tema dei rapporti con la clientela.
La posizione del dipendente dell’impresa di manutenzione
è diversa rispetto a quella dell’agente assicurativo,
così come dell’agente commerciale o del procacciatore
d’affari. E la varietà dei comportamenti
giustifica l’apparente contraddittorietà
delle decisioni: se la mera comunicazione alla clientela
di aver cambiato compagnia è lecita, illecita risulta
la condotta di chi si rechi dai clienti per convincerli
a cambiare assicurazione o addirittura di chi non espliciti
chiaramente la sua condizione di ex agente, approfittando
della confusione ingenerata nella clientela.
In sintesi
La recente decisione del Tribunale di Mantova offre lo
spunto per ripercorrere brevemente gli orientamenti giurisprudenziali
in materia di attività concorrenziale posta in
essere da soggetti che in precedenza hanno operato all’interno
dell’organizzazione imprenditoriale concorrente,
disponendo di notizie, informazioni ed esperienze tali
da poter pregiudicare l’equilibrio concorrenziale.
In particolare, su questo tema, la posizione dell’agente
assicurativo presenta delle peculiarità, dovute
anche al particolare rapporto tra l’agente stesso
e la clientela, nonché alle modalità specifiche
in cui può essere condotta l’attività
concorrenziale.
Le decisioni citate, che costituiscono esempi del panorama
giurisprudenziale esistente in materia, riflettono l’eterogeneità
delle condotte realizzabili e la diversa interpretazione
che ne può dare il Giudice, sotto il profilo della
liceità o illiceità, in relazione ai princìpi
fondamentali individuati nella correttezza professionale
e nel rifiuto della concorrenza parassitaria.
(redatto in data 30 marzo 2004)