D.lgs. 9/10/02, n. 231: interessi salati per chi tarda a pagare.
Di cosa si tratta
Il dato saliente della legge è la previsione,
contenuta all’art. 5, di un saggio d’interesse
maggiorato che si applica automaticamente al verificarsi
di un ritardo nel pagamento. La sua determinazione è
parametrata al saggio di interesse della più recente
operazione di rifinanziamento principale operata dalla
Banca Centrale Europea, maggiorato di sette punti percentuali
ed è ricalcolato ogni sei mesi. Il Ministero dell’Economia
è tenuto a dare notizia di tale saggio con decreto
da pubblicarsi semestralmente in Gazzetta Ufficiale.
Tale tasso maggiorato si applica solo nei contratti tra
imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni che
comportano la consegna di merci o la prestazione di servizi
contro il pagamento di un prezzo; restano esclusi i debiti
oggetto di procedura fallimentare a carico del debitore
e i pagamenti relativi a risarcimenti di danno, ivi compresi
quelli effettuati a tale titolo da un assicuratore.
Gli interessi decorrono dal giorno successivo alla scadenza
del termine per il pagamento, stabilito dalle parti o
legale, salvo che il debitore dimostri che sia stato impossibilitato
a pagare nel termine per un motivo a lui non imputabile.
Se il termine per il pagamento non è stabilito
nel contratto, gli interessi decorrono alla scadenza di
termini che la legge stabilisce espressamente e che sono
i seguenti:
- trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura
da parte del debitore o di una richiesta di pagamento
di contenuto equivalente;
- trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci
o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è
certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta
equivalente di pagamento;
- trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci
o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui
il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente
di pagamento è anteriore a quella del ricevimento
delle merci o della prestazione dei servizi;
- trenta giorni dalla data dell'accettazione o della
verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto
ai fini dell'accertamento della conformità della
merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora
il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente
di pagamento in epoca non successiva a tale data.
Si noti che per i contratti aventi ad oggetto la cessione
di prodotti alimentari deteriorabili, il pagamento del
corrispettivo deve essere effettuato entro il termine
legale di sessanta giorni dalla consegna o dal ritiro
dei prodotti medesimi e gli interessi decorrono automaticamente
dal giorno successivo alla scadenza del termine: in questi
casi il saggio degli interessi è maggiorato di
ulteriori due punti percentuali ed è inderogabile.
Da segnalare che la legge, nell’ottica di velocizzare
le procedure giudiziali di recupero del credito, impone
al Giudice di emettere il decreto ingiuntivo entro trenta
giorni dal deposito del ricorso (questa norma è
tecnicamente detta una “norma manifesto”,
in quanto afferma un principio che, per il pesante carico
di lavoro gravante sui tribunali, difficilmente potrà
essere attuato), nonché, più utilmente,
consente al Giudice di concedere al decreto la provvisoria
esecuzione parziale, cioè per le somme non contestate.
Infine la legge toglie ogni dubbio sulla possibilità
di emettere ingiunzione nei confronti di un debitore residente
in uno stato estero, ammettendolo espressamente, così
come rende opponibile ai creditori del compratore il patto
di riserva di proprietà che sia concordato per
iscritto da compratore e venditore e che sia confermato
nelle singole fatture delle successive forniture.
In sintesi
La legge, che è applicabile ai contratti stipulati
successivamente all’8/8/02, detta una disciplina
piuttosto severa contro i debitori morosi, non solo gravandoli
di una maggiorazione del 7% sul tasso di interesse dal
momento in cui lasciano decorrere la scadenza senza pagare
un credito commerciale, ma cercando di liberare il creditore
anche da inutili formalità (come la costituzione
in mora, cioè una comunicazione di diffida in cui
lo si avverte che da quel momento decorreranno gli interessi
moratori, che è ritenuta espressamente non necessaria)
e da tutte quelle spese accessorie cui è costretto
in caso di ritardo (è infatti stabilito all’art.
6 che il creditore ha diritto al risarcimento dei costi
sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente
corrispostegli, costi che possono essere calcolati anche
sulla base di elementi presuntivi, e salva la prova del
maggior danno, ove il debitore non dimostri che il ritardo
non sia a lui imputabile).
Si tratta con ogni evidenza di una disciplina utile,
tanto più in tempi come gli attuali, nei quali
le imprese sempre meno dispongono di liquidità
e sempre più sono costrette a concedere tempi di
pagamento ampi per ottenere la commessa.
Rilevata l’utilità e la severità
della legge (che peraltro, quant?o al tasso di mora, è
liberamente derogabile dalle parti), si tratta di verificare
se questa fornisca gli strumenti adeguati affinche venga
effettivamente applicata. Da questo punto di vista, l’art.
7 della legge pare idoneo a scoraggiare pratiche elusive
se si considera che punisce con la nullità gli
accordi sulla data di pagamento che risultino gravemente
iniqui in danno del creditore, come quello che abbia per
obbiettivo principale di procurare al debitore liquidità
aggiuntiva a spese del debitore, o quello, in materia
di appalto e subfornitura, che imponga termini di pagamento
molto più lunghi di quelli concessi al creditore.
(redatto in data 10 gennaio 2004)