La subfornitura.
Di cosa si tratta
La subfornitura - disciplinata dalla
l. 18/6/98, n. 192 - è il contratto con il quale
una piccola o media impresa (subfornitore), in posizione
di dipendenza tecnologica ed economica rispetto all'impresa
committente, si impegna: i) a effettuare lavorazioni su
prodotti semilavorati o su materie prime fornite dalla
committente, che poi quest'ultima destinerà al
mercato del prodotto finito (subfornitura di lavorazione),
ovvero ii) a fornire prodotti o servizi destinati ad essere
incorporati o comunque utilizzati nell'ambito dell'attività
produttiva dell'impresa committente o nella produzione
di un bene complesso (subfornitura di prodotto), verso
il corrispettivo di un prezzo.
La legge in parola offre una tutela molto
penetrante in favore del subfornitore, analogamente a
quanto accade per il lavoratore nel rapporto di lavoro
subordinato e per il conduttore nel rapporto di locazione,
sacrificando forse in misura eccessiva l'autonomia privata
dei contraenti.
Infatti, la l. 192/98 pone un fitto tessuto normativo
a carattere inderogabile:
· viene imposta, a pena di nullità,
la forma scritta, anche se effettuata per telefax o per
via telematica (nel rispetto, deve presumersi, della sottoscrizone
con firma digitale), ma, in caso di nullità, il
subfornitore ha comunque diritto al pagamento delle forniture
già effettuate e alle spese sostenute in buona
fede;
· il contratto è validamente concluso anche
nel caso il committente invii l'ordine e il subfornitore
dia inizio alle lavorazioni o alle forniture, ma in questo
caso - nel caso cioè l'ordine non rechi alcuna
sottoscrizione da parte del subfornitore - l'ordine dovrà
essere interpretato come depurato di tutte le clausole
ritenute vessatorie dall'art. 1341 cod. civ. (limitazioni
di responsabilità, facoltà di recedere dal
contratto, sospensione dell'esecuzione del contratto,
limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni,
tacita proroga o rinnovazione, ecc.);
· il contratto deve avere il contenuto minimo della
specificazione del bene o del servizio, del prezzo, dei
termini e delle modalità della consegna, del collaudo
e del pagamento;
· in mancanza di pattuizione sul punto, è
fissato un termine massimo di pagamento di sessanta giorni,
ma è possibile fissare un termine maggiore che
in ogni caso non può essere eccedente i novanta
giorni solo mediante la stipulazione di un contratto collettivo
nazionale o locale (!);
· se il termine di pagamento non viene rispettato,
gli interessi moratori sono fissati nella misura minima
di cinque punti oltre il tasso di sconto ed è prevista,
per i ritardi che eccedano i trenta giorni, una penale
pari al 5% dell'importo oggetto del ritardo;
· il subfornitore, in caso di ritardo, ha inoltre
titolo per ottenere un decreto ingiuntivo provvisoriamente
esecutivo;
· è fatto divieto di abuso di dipendenza
economica, definito come quella situazione in cui la committente
sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali
con il subfornitore, un eccessivo squilibrio di diritti
e di obblighi; a tal fine deve tenersi conto della reale
possibilità, per il subfornitore, di reperire sul
mercato alternative soddisafacenti; infine, l'abuso può
anche consistere nel rifiuto di vendere o di comprare
o nell'interruzione arbitraria delle relazioni commerciali.
E' stabilito che il patto con il quale si realizzi tale
abuso è nullo;
· in tema di proprietà intellettuale, è
confermato che il committente resta proprietario del progetto,
ma è nullo il patto con il quale il subfornitore
ceda al committente, nel contesto del rapporto, propri
diritti di privativa industriale o intellettuale, senza
un adeguato corrispettivo;
· in tema di controversie, è previsto un
tentativo obbligatorio di conciliazione, analogamente
a quanto accade per i rapporti di lavoro subordinato e
di agenzia, nonché la possibilità (facoltativa)
di ricorrere all'arbitrato gestito e regolato dalle Camere
di Commercio;
· deve da ultimo rilevarsi che la legge 57/01 (art.11,
1° e 2° c.) ha innovato la disciplina della subfornitura,
ribadendo la nullità del patto attraverso il quale
si realizzi l'abuso di dipendenza economica e stabilendo,
come d'altronde appariva piuttosto evidente, la competenza
del giudice ordinario in materia di azioni sull'abuso
di dipendenza economica, anche se di natura inibitoria
o volte al risarcimento del danno; inoltre, la novella
attribuisce all'Autorità garante della concorrenza
e del mercato la facoltà, qualora ravvisi che un
abuso di dipendenza economica abbia rilevanza per la tutela
della concorrenza e del mercato, sia in seguito a segnalazione,
sia d'ufficio, di procedere alle diffide e sanzioni a
cui è tenuta istituzionalmente.
In sintesi
La l. 192/98 disciplina i c.d. rapporti
di collaborazione produttiva "verticale" tra
imprenditori, o, più precisamente, tra grandi aziende
e imprese medio-piccole, cercando di ridurre le condizioni
di inferiorità contrattuale a cui queste ultime,
nella prassi, devono adeguarsi.
Tale tipo di processo produttivo, che attua - da parte
dell'impresa madre, che ha il rapporto diretto con gli
utilizzatori finali - un decentramento di singoli segmenti
del processo di realizzazione del prodotto finito, alimenta
una rete di imprese medio-piccole (il c.d. indotto) che
si occupano della realizzazione di tali segmenti produttivi.
Si tratta di una normativa che pare suscettibile
di incidere in maniera rilevante nelle realzioni commerciali:
infatti, per evitare che lo squilibriuo di forze, tipico
di questi rapporti, si attui in concreto quale dominanza
di un soggetto forte verso un soggetto debole, con conseguenze
negative per il mercato, viene introdotto, anche con sacrificio
della libertà contrattuale, un penetrante regime
di favore per la piccola o media impresa cui è
commissionata la subfornitura.
(redatto in data 11 gennaio 2002)