Lo scudo
fiscale: rientro e regolarizzazione dei capitali dall'estero.
Di cosa si tratta
La legge n. 409 di conversione del decreto-legge
n. 350/01 del 26 settembre 2001, contiene tra l'altro
la sanatoria dei comportamenti dei contribuenti che hanno
sottratto redditi all'imposizione tributaria, esportando
o costituendo all'estero la fonte degli stessi; si è
costituito uno strumento per regolarizzare quelle posizioni
attraverso il rientro in Italia dei capitali o la loro
regolarizzazione, pur restando all'estero.
Il provvedimento è complesso e
gli effetti non si limitano ad aspetti tributari; ci proponiamo
un'analisi degli elementi principali, delle modalità
attuative, dei benefici, senza la presunzione di poter
trattare esaustivamente tutti gli aspetti della materia.
Chi possono essere i beneficiari.
La norma tassativamente individua quali
potenziali beneficiari:
- le persone fisiche,
- gli enti non commerciali,
- le società semplici,
- le associazioni professionali, purché siano residenti
in Italia.
Sono quindi escluse sia le società
di persone che le società di capitali.
Il socio, persona fisica, può
presentare la dichiarazione di emersione e rientrare nei
benefici dello scudo fiscale, ma senza che l'ente, in
cui detiene la partecipazione, possa giovarsi della sanatoria.
Sono ancora esclusi coloro che siano
stati raggiunti da un accertamento, sottoposti ad accesso,
ispezione, verifica ed altro atto di controllo, indipendentemente
dal periodo di imposta considerato, e nel caso di procedimento
penale in corso.
La residenza.
Sono fiscalmente residenti nel nostro
Paese:
- le persone fisiche che per la maggior parte del periodo
di imposta siano iscritte nell'anagrafe della popolazione
residente o che abbiano in Italia la residenza od il domicilio,
ai sensi della normativa civilistica;
- per la legislazione tributaria (art. 2, comma 2bis,
del TUIR) si reputa residente, fino a prova contraria,
che va fornita dallo stesso, anche chi risiede all'estero
ma in uno dei "paradisi fiscali", benché
sia iscritto nell'anagrafe dei residenti all'estero;
- per gli altri soggetti che possono essere beneficiari,
occorre fare riferimento alternativamente alla sede legale
od amministrativa o all'oggetto sociale localizzato nel
nostro Paese per la maggior parte del periodo di imposta.
Attraverso chi si attua.
Gli intermediari sono coloro che sono
chiamati a dare attuazione alla normativa, in quanto destinatari
della dichiarazione riservata ed esecutori degli adempimenti
di emersione.
La categoria è costituita da banche,
società fiduciarie, società di gestione
del risparmio, società di intermediazione mobiliare,
agenti di cambio, stabili organizzazioni di banche estere
o società di investimento non residenti.
L'oggetto.
Sono le attività finanziarie e
non finanziarie detenute o costituite all'estero, in violazione
delle norme sui vincoli fiscali e valutari dei trasferimenti
di capitali all'estero, almeno alla data del 1 agosto
2001.
Con la circolare n. 85/E del 1 ottobre
2001 dell'Agenzia delle Entrate si sono forniti chiarimenti
sui tipi di beni che possono costituire oggetto di questo
provvedimento.
Vi rientrano:
- le attività finanziarie (danaro, titoli, valori,
polizze assicurative, etc...);
- attività non finanziarie (immobili, quote di
diritti reali, multiproprietà, opere d'arte, preziosi).
Il rimpatrio.
Le attività, oggetto di emersione,
possono essere fatte rientrare in Italia, se possibile
materialmente, o essere regolarizzate, lasciandole all'estero.
Il "rimpatrio" può essere
effettuato attraverso un intermediario, che provveda al
rientro dei capitali ed al quale andrà fatta la
dichiarazione riservata; presso di lui dovrà essere
aperto un conto specifico, dove affluiranno il denaro
o dove confluiranno tutte o parte delle attività
finanziarie che il contribuente intenda rimpatriare.
L'anonimato è realizzato da questa
metodica, che non si avrebbe se fesse il contribuente
ad operare il rientro. In ogni caso l'intermediario ha
l'obbligo di individuazione, registrazione, segnalazione
di ogni operazione valutaria che si presuma possa celare
riciclaggio, attività di sovvenzione di gruppi
criminali o terroristici. Qualora il contribuente opti
per il rientro dei capitali e si rechi personalmente all'estero
per prelevare e portare il denaro o altri beni in Italia,
perderà il vantaggio dell'anonimato, in quanto
l'operazione di trasporto del contante o di altre attività
andrà segnalata all'Ufficio Italiano Cambi, con
modalità diverse a seconda dello Stato di provenienza.
Se si tratta di un Paese extra UE, la segnalazione andrà
fatta alla dogana; se l'importazione proviene da un Paese
comunitario, andrà eseguita entro 48 ore presso
una banca, un ufficio postale, un Comando della Guardia
di Finanza, che provvederanno a trasmettere la segnalazione
all'Ufficio Italiano Cambi, che, a sua volta, la comunicherà
all'Amministrazione finanziaria. Il sistema è necessario
per scongiurare false regolarizzazioni di capitali interni,
frutto di evasioni fiscali e contributive, di cui si è
simulata l'esportazione ed il reingresso solo per beneficiare
dello scudo fiscale.
La regolarizzazione.
L'altra soluzione è costituita
dalla "regolarizzazione", per la quale il contribuente
si limita a presentare la dichiarazione riservata, conservando
la ricchezza oltre i confini nazionali.
La procedura è l'unica esperibile
per l'emersione di attività non finanziarie, mentre
risulta alternativa nel caso opposto. Può essere
utile, per il contribuente che intenda sanare la propria
posizione, comparare le due opzioni, rimpatrio e regolarizzazione,
e poi scegliere la più proficua.
L' aspetto positivo della regolarizzazione
è dato dalla possibilità di conservare le
risorse nel Paese in cui si trovano, senza doverle movimentare,
mentre l'aspetto negativo può essere rappresentato
dalla necessità di produrre in allegato, all'intermediario
destinatario della dichiarazione, una certificazione o
documentazione bancaria o finanziaria, rilasciata dall'intermediario
estero, idonea a comprovare che le attività finanziarie
sono esistenti presso lo stesso in data ravvicinata alla
dichiarazione, come richiesto dalla circolare n. 85/E
dell'Agenzia delle Entrate.
La veridicità della documentazione
viene garantita dalla sanzione penale della reclusione
da tre a sei anni, contemplata dal reato di falsità
in scrittura privata, che colpirebbe il contribuente e,
nel caso di concorso, anche l'intermediario che l'ha rilasciata.
Nel caso poi di attività non finanziarie
la procedura di regolarizzazione è la sola esperibile,
non essendovi alternativa; non è però richiesta
alcuna documentazione integrativa che attesti la consistenza
ed il valore dei beni, essendo sufficiente una veritiera
rappresentazione degli stessi nella dichiarazione riservata.
Riguardo al valore delle attività
finanziarie diverse dal danaro, si era originariamente
posto il problema dei criteri di individuazione. La lacuna
del decreto era stata colmata in sede interpretativa dalla
circolare n. 85/E, che suggerisce di individuare un valore
che può essere quello di acquisto, intermedio,
corrente, che non è incidente e può divergere
da quello considerato rilevante ai fini della tassazione
dei redditi di capitali o dei redditi diversi. Nella legge
di conversione si è riconosciuta la facoltà
del contribuente di assumere i valori inseriti nella dichiarazione
riservata come validi a tutti gli effetti, purché
si tratti di elementi dimostrati dalla documentazione
di acquisto o che comunque sia fornita dal contribuente.
Ciò determina una duplice conseguenza: da un lato,
rende fattibile l'assorbimento di un'eventuale plusvalenza
latente o può comunque consentire una migliore
gestione delle plusvalenze che potranno originarsi; dall'altro,
espone il detentore alla perdita di anonimato, dovendosi
fare riferimento, all'atto di cessione dello strumento
finanziario, al valore indicato nella dichiarazione.
La dichiarazione riservata.
L'emersione delle attività esistenti
al di fuori del territorio italiano deve avvenire attraverso
una dichiarazione riservata, che ha la funzione di garantire
l'anonimato del dichiarante, che deve essere presentata
ad intermediari abilitati a riceverla, che abbiamo elencato,
e deve contenere la specificazione delle attività,
presupposti di imposta dei redditi e/o IVA.
Il termine iniziale della dichiarazione,
già decorso, è stato il 1° novembre,
mentre il termine finale era stato individuato al 28 febbraio
2002 e prorogato poi in ragione dei tempi tecnici per
certe tipologie di titoli, al 15 maggio 2002. Entro tale
data l'interessato deve indicare la causa che gli ha impedito
di essere tempestivo ed entro il 30 giugno 2002 il rimpatrio
e la regolarizzazione devono essere portati a termine
e deve essere integrata la dichiarazione riservata. Il
secondo termine si applica solo al rimpatrio e le cause
giustificative ipotizzabili devono essere adeguate e non
dipendere dal ritardo dell'interessato.
L'onere.
Il costo dello scudo fiscale è
pari al 2,5% sull'imponibile indicato in dichiarazione
o, in luogo del pagamento, si può avere l'onere
che deriva dalla sottoscrizione, per un importo pari al
12% dell'ammontare delle attività emerse, in titoli
di Stato ad un tasso di interesse pari all'1,9% annuo
e con la durata di un decennio.
Effetti.
Sono previsti una serie di effetti fiscali
e non .
1) Accertamenti tributari e contributivi.
La dichiarazione preclude nei confronti
del dichiarante ogni accertamento tributario e contributivo,
per i periodi di imposta per i quali non sia ancora decorso
il termine per l'azione di accertamento al 27 settembre
2001, data di entrata in vigore del decreto-legge.
L'accertamento è possibile entro
il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in
cui si dovrebbe presentare la dichiarazione e i periodi
di imposta coperti dovrebbero arrivare fino al 1994.
L'attività di accertamento dell'Amministrazione
finanziaria viene bloccata dallo scudo per gli importi
indicati in dichiarazione se si è compiuta con
correttezza e completezza la procedura di emersione.
Analogo effetto produce anche per le
sanzioni amministrative, legate alla omessa dichiarazione
dei redditi imponibili, dei redditi prodotti all'estero,
per omessa segnalazione a fini fiscali dell'esportazione
di denaro, titoli, altri valori, nonché per le
sanzioni in materia contributiva.
2) Effetti penali.
Complessa e controversa è l'analisi
delle conseguenze in relazione alla normativa penale in
materia tributaria, che ha visto nel 2000 una riforma,
con il D.Lgs n. 74. La disciplina penale anteriore è
contenuta nel D.L. 429/82. Le sanzioni in questa contenute
non sarebbero irrogabili, salvo per i comportamenti costituenti
frode fiscale, come per l'emissione o l'utilizzazione
di false fatture o altra documentazione per operazioni
totalmente o parzialmente inesistenti, o recanti corrispettivi
o somme a titolo di IVA in misura superiore a quella reale,
o non attestanti l'effettiva identificazione dei soggetti
coinvolti. Il reato permane nelle ipotesi di esposizione,
nella dichiarazione dei redditi o in bilancio, di ricavi,
proventi, componenti positivi o spese, componenti negative,
in misura diversa da quella reale, individuando un reddito
dissimile da quello effettivo. Per questi illeciti non
è data alcuna protezione dalle sanzioni penali,
salvo che sia già intervenuta la prescrizione.
Per i casi rientranti nella riforma il
decreto acconsente l'estensione degli effetti penali ai
reati di dichiarazione infedele (quando al fine di evadere
l'imposta sui redditi, l'IVA, si riportano elementi attivi
inferiori ai reali o passività fittizie, se gli
elementi attivi reali siano superiori al 10% di quelli
riportati o comunque a £. 10 miliardi (€. 5.164.568,99)
e l'imposta evasa a £. 200 milioni (€. 103.291,38))
e di omessa presentazione della dichiarazione (a patto
che l'evasione fiscale ecceda i £. 150 milioni (€.
77.468,53)). Non tutti i reati tributari sono coperti
dallo scudo ma rimane esclusa la fraudolente dichiarazione,
realizzata con l'uso di fatture o documenti per operazioni
inesistenti o mediante altri artifici.
Se pende un procedimento penale per illeciti
tributari non è possibile beneficiare del provvedimento
sul rientro dei capitali, il cui accertamento della pendenza
non è possibile avere con certezza dal momento
che potrebbe essere allo stato un procedimento aperto
contro ignoti.
L'anonimità del dichiarante viene
meno nel caso di acquisizione di elementi di tipo soggettivo
sollecitata per procedimenti penali o di applicazione
di misure preventive di tipo patrimoniale, con la finalità
di contrastare reati di riciclaggio, terrorismo, associazione
a delinquere ed ogni altro reato, come riporta il testo
legislativo, con una formulazione non tassativa.
In sintesi
Nonostante sembri che lo scudo fiscale
sia uno strumento al quale già tanti abbiano fatto
ricorso, molte sono le perplessità tecniche sulla
sua validità ed efficacia.
Già si sono espresse le perplessità
nella sfera penale, ma ancora altre è lecito averne
con riguardo agli effetti del ricorso allo scudo da parte
della persona fisica, che però sia socia di altri
sul piano personale, oppure che detenga particolare posizione
in una persona giuridica.
L'opposizione dello scudo diventa una
conferma di una situazione anomala, che se è preclusa
per il soggetto direttamente, che vi ha fatto ricorso,
è invece un indicatore per altri, che potrebbero
avere una situazione simile, che, se non coperta dallo
scudo fiscale, può divenire spunto di ulteriori
sviluppi.
(redatto in data 28 marzo 2002)