I conferimenti alla societą e la tassazione per trasparenza.
Di cosa si tratta
Si è già visto in altro
articolo (in Temi per l’impresa: “
Riforma
delle società: la società a responsabilità
limitata. Le quote”) che con la Riforma
delle società, realizzata con il D.L.vo 6/2003,
è ora possibile che non vi sia corrispondenza tra
il capitale versato dal socio e l’entità
della partecipazione e il diritto alla misura degli utili.
La Riforma del sistema fiscale ha tenuto in considerazione
la nuova situazione, introducendo l’opzione per
la “trasparenza”, cioè una tassazione
analoga a quella operata per le società di persone,
ove la tassazione avviene in capo ai singoli soci in ragione
della partecipazione agli utili sociali.
In senso civilistico la distonia della misura di partecipazione
al capitale sociale e la maggiore o minore misura di partecipazione
agli utili rappresenta una novità, che interrompe
l’antecedente necessaria proporzionalità
dei due fattori.
Per la società per azioni
è l’art. 2346, 4° comma cod. civ, che dopo
la regola della proporzionalità, in difetto di diverse
disposizioni, prevede la possibilità di un diverso
rapporto: “l'atto costitutivo può prevedere una
diversa assegnazione di azioni”.
Per le società a responsabilità limitata
l’art. 2468, 2° cod. civ. prevede che: “se
l’atto costitutivo non prevede diversamente, le
partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale
al conferimento”, prevedendo poi, al comma successivo,
che “resta salva la possibilità che l’atto
costitutivo preveda l’attribuzione a singoli soci
di particolari diritti riguardanti l’amministrazione
della società o la distribuzione degli utili”.
Anche per la Srl la regola resta la proporzionalità
tra conferimento e numero di quote assegnate e diritti
sociali, ma introduce la possibilità di un diverso
rapporto tra quote e conferimenti e tra quote e diritti
sociali.
L’autonomia statutaria ha ora una notevole latitudine
espressiva in conformità a quanto previsto dalla
legge di delega, che ha consentito una maggiore personalizzazione
di queste società, tenendo in considerazione quanto
nei fatti era accaduto nell’impiego di questa forma
sociale: quindi considerazione della posizione personale
del socio.
Si poneva di conseguenza, con riguardo agli effetti fiscali,
il problema della tassazione nei casi nei quali non vi
sia osservanza della regola della proporzionalità.
L’armonizzazione nella riforma fiscale non è
ancora intervenuta, anche se un’apposita Commissione
di studio del Ministero dell’economia e delle Finanze
è stata istituita e il suo lavoro ha portato ad
uno schema articolato, consegnato a luglio 2003. La bozza
di decreto legislativo con la riforma sostanziale del
dell’imposta sul reddito delle società è
stata approvata dal Consiglio dei Ministri il 12 settembre
2003 ed è destinata ad entrare in vigore il 1°
gennaio 2004, contemporaneamente alla Riforma societaria,
ma sul punto in esame non vi sono ancora disposizioni
di coordinamento.
Se quindi consideriamo le società di persone,
dove la regola della proporzionalità non aveva,
né ha, la forza che ha avuto nelle società
di capitali, potendo già in questa disciplina essere
altrimenti regolato il rapporto tra il conferimento e
la partecipazione agli utili (e dove la regola era affermata
per presunzione all’art. 2262 cod. civ. che dispone
che: “le parti spettanti ai soci nei guadagni e
nelle perdite si presumono proporzionali ai conferimenti”,
con il solo limite del patto leonino, di cui all’art.
2265 cod. civ.), l’art. 5 del T.U.I.R., prevedendo
il principio di trasparenza, con tassazione in capo al
socio e non alla società, dispone che il reddito
è automaticamente ripartito tra i soci in misura
proporzionale alla quota di partecipazione agli utili
di ciascun socio e in modo proporzionale ai conferimenti,
se non risultano determinate diversamente in atto pubblico
o in scrittura privata autenticata di costituzione o da
altro atto pubblico o scrittura privata autenticata di
data anteriore all’inizio del periodo di imposta.
In questa sede quindi è data rilevanza, se osservate
le forme e i tempi prescritti, ad una diversa partecipazione
agli utili con l’effetto automatico di considerazione
nel patrimonio personale dei soci.
La Riforma fiscale prevede allo stato che anche le società
di capitali possano optare per la tassazione per trasparenza
in capo ai soci; è quanto è previsto dal
nuovo art. 117 del TUIR, che consente tale possibilità
quando si abbia un volume di ricavi che non superi le
soglie per l’applicazione degli studi di settore
e una ristretta base societaria, composta esclusivamente
di persone fisiche e in numero non superiore a dieci;
per le altre società di capitali, l’opzione
per la trasparenza fiscale è esercitabile quando
i soci siano altre società di capitali con una
partecipazione al capitale non inferiore al 10 per cento.
Nei casi richiamati le società di capitali, che
abbiano esercitato l’opzione, potranno riportare
la misura degli utili attribuiti dalla società
direttamente a tassazione con il reddito del socio nella
misura corrispondente alla reale partecipazione agli utili
sulla base dello statuto.
Un altro effetto della trasparenza si avrà in
sede di capital gain, che costituisce la tassazione delle
plusvalenze che si realizza in sede di cessione delle
partecipazioni, ove le plusvalenze stanno alla differenza
tra il corrispettivo percepito e il costo fiscalmente
riconosciuto della partecipazione.
In sede di società semplici, società in
nome collettivo e in accomandita e le altre a queste equiparate
(art. 5 TUIR), diverse da quelle immobiliari e finanziarie,
l’art. 82, 5° comma TUIR prevede che il costo
delle partecipazioni sia aumentato o diminuito dei redditi
e delle perdite imputati al socio e che dal costo si scomputino,
fino a concorrenza dei redditi già imputati, gli
utili distribuiti al socio. Analoga previsione è
contenuta nel corrispondente art. 67 della Bozza. In sostanza,
ove si abbia trasparenza, se i redditi attribuiti sono
già stati tassati, al di là dell’effettiva
distribuzione, si deve tenere conto del costo rimasto
a carico del socio e computare nel costo di acquisto i
redditi imputati ai soci e scomputare a concorrenza dei
redditi già imputati gli utili distribuiti al socio.
Per le società di capitali “trasparenti”
la Bozza del nuovo TUIR prevede una disposizione all’art.
116, ultimo comma, corrispondente al contenuto dell’art.
82 e quindi il costo della partecipazione dovrebbe essere
determinato secondo i medesimi criteri previsti per le
partecipazioni nelle società di persone.
Per la quantificazione dell’eventuale plusvalenza
in caso di cessione si dovrà tenere conto della
differenza tra il corrispettivo percepito e il costo fiscalmente
riconosciuto, che sarà determinato nella misura
pari al costo del conferimento, aumentato o diminuito,
fino a concorrenza dei redditi imputati, degli utili ad
esso distribuiti, tenendo in considerazione che la misura
della partecipazione in concreto agli utili può
essere operata non in misura proporzionale alla partecipazione,
ma sulla base delle disposizioni statutarie.
Occorrerà invece fare riferimento al solo costo
di acquisto per le partecipazioni delle società
di capitali non trasparenti, quale che sia la misura di
partecipazione agli utili. Esclusivamente civilistico
resta invece il tema della sorte della particolare partecipazione
in caso di sua cessione, come anche dei casi, altrove
esaminati, del conferimento di opera o servizi e di elementi
dell’attivo suscettibili di valutazione economica.
In sintesi
La Riforma delle Società di capitali ha introdotto
la possibilità di una partecipazione nel capitale
diversa dalla misura riconosciuta di partecipazione agli
utili ed altri diritti sociali.
La Riforma fiscale si va conformando a tale novità,
mutuando dal sistema della trasparenza, proprio delle
società di persone, la considerazione corretta
degli effetti in capo al socio alla sussistenza dei requisiti
prescritti dalla disciplina fiscale, volta in particolare
a considerare le società a ristretta base societaria.
E’ inoltre di rilievo questa disciplina non solo
per la tassazione delle imposte dirette ma anche in sede
di cessione delle partecipazioni ai fini del capital gain,
che risente dell’effetto della trasparenza nella
determinazione della diversa base imponibile.
(redatto in data 10 gennaio 2004)