Eliminazione delle ritenute per interessi
e
canoni ai gruppi comunitari.
Di cosa si tratta
Nel complesso ambito delle riforme in
corso in Italia, vi sono anche disposizioni comunitarie
di natura fiscale destinate ad avere efficacia a breve;
tra queste va segnalata la Direttiva 2003/49/CE, concernente
il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi
e di canoni fra società consociate di Stati membri
diversi, che devono essere esenti nello stato della “fonte”.
Al legislatore della Riforma Fiscale la disposizione
comunitaria impone che dal 1° gennaio 2004 non siano
più oggetto di ritenuta l’attribuzione di
interessi e canoni tra società del medesimo Gruppo.
L'abolizione delle imposte, riscosse tramite ritenuta
alla fonte o previo accertamento, sui pagamenti di interessi
e di canoni nello Stato membro da cui essi provengono,
costituisce la soluzione più idonea per eliminare
formalità e problemi e per garantire la parità
di trattamento fiscale tra operazioni nazionali e operazioni
transfrontaliere.
Per “interessi” si devono intendere “i
redditi da crediti di qualsiasi natura, garantiti o non
da ipoteca e recanti o meno una clausola di partecipazione
agli utili del debitore e, in particolare, i redditi derivanti
da titoli e da obbligazioni di prestiti, compresi i premi
collegati a detti titoli; le penali per tardivo pagamento
non sono considerate interessi”.
Per “canoni” si devono intendere “i
compensi di qualsiasi natura percepiti per l'uso o la
concessione in uso del diritto di autore su opere letterarie,
artistiche o scientifiche, comprese le pellicole cinematografiche
e il software, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio,
disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti
o per informazioni concernenti esperienze di carattere
industriale, commerciale o scientifico; sono considerati
canoni i compensi per l'uso o la concessione in uso di
attrezzature industriali, commerciali o scientifiche”.
L’art. 3 stabilisce quando una società si
intenda parte del medesimo Gruppo, e cioé:
a) «società di uno
Stato membro»: qualsiasi società
che:
-
ha una delle forme elencate nell'allegato alla direttiva;
e
- secondo la normativa fiscale dello Stato membro è
considerata residente ai fini fiscali in detto Stato membro
e non è considerata, ai sensi di una convenzione
sulle doppie imposizioni sui redditi conclusa con uno
Stato terzo, residente ai fini fiscali al di fuori della
Comunità; e
- è assoggettata, senza esserne esentata, ad una
delle imposte indicate dalla Direttiva, corrispondenti
alle imposte sui redditi da capitale o ad un'imposta identica
o sostanzialmente simile applicata dopo la data di entrata
in vigore della direttiva, in aggiunta o in sostituzione
delle imposte elencate:
b) «società consociata»
di una seconda società allorché:
-
la prima detenga una partecipazione diretta minima del
25 % nel capitale della seconda, oppure
- la seconda società detenga una partecipazione
diretta minima del 25 % nel capitale della prima, oppure
- una terza società detenga una partecipazione
diretta minima del 25 % nel capitale sia della prima sia
della seconda.
Le partecipazioni devono comprendere soltanto le società
residenti nel territorio della Comunità, ma gli
Stati membri possono sostituire il criterio della partecipazione
di una quota minima nel capitale con quello di una quota
minima dei diritti di voto;
c) «stabile organizzazione»:
una sede fissa di affari situata in uno Stato membro attraverso
la quale una società di un altro Stato membro esercita
in tutto o in parte la sua attività.
Tenuto in considerazione che le legislazioni fiscali
nazionali, unitamente, ove esistano, alle convenzioni
bilaterali o multilaterali, non possono assicurare l'eliminazione
della doppia imposizione e la loro applicazione comporta
spesso formalità amministrative onerose e problemi
di flussi di liquidità per le imprese interessate,
la Direttiva non pregiudica l'applicazione di disposizioni
nazionali o convenzionali che vadano oltre la Direttiva
e che siano volte ad eliminare o attenuare la doppia imposizione
su interessi e canoni, vigilando affinché i pagamenti
di interessi e di canoni siano assoggettati ad imposizione
fiscale una sola volta in uno Stato.
In ordine all’ambito d'applicazione e alla procedura,
i pagamenti di interessi o di canoni provenienti da uno
Stato membro sono esentati da ogni imposta applicata in
tale Stato, sia tramite ritenuta alla fonte che previo
accertamento fiscale, a condizione che il beneficiario
effettivo degli interessi o dei canoni sia una società
di un altro Stato membro o una stabile organizzazione
situata in un altro Stato membro.
Una stabile organizzazione è considerata pagatrice
di interessi o di canoni soltanto nella misura in cui
i pagamenti rappresentino per la stabile organizzazione
una spesa fiscalmente deducibile nello Stato membro in
cui essa è situata.
Una società di uno Stato membro è considerata
beneficiario effettivo di interessi o canoni soltanto
se riceve tali pagamenti in qualità di beneficiaria
finale e non di intermediaria, quale agente, delegato
o fiduciario di un'altra persona.
Una stabile organizzazione è considerata beneficiario
effettivo di interessi o canoni:
- nella misura in cui il credito, il diritto, l'utilizzo
o l'informazione, che generano i pagamenti degli interessi
o dei canoni, si ricolleghino effettivamente alla stabile
organizzazione e nella misura in cui i pagamenti di interessi
o di canoni rappresentano redditi per i quali è
assoggettata nello Stato membro ad una delle imposte elencate
dalla Direttiva (Irpeg per l’Italia) ;
- ovvero a un'imposta identica o sostanzialmente simile
applicata dopo la data di entrata in vigore della direttiva,
in aggiunta o in sostituzione di dette imposte.
Inoltre se una stabile organizzazione di una società
di uno Stato membro è considerata pagatore o beneficiario
effettivo di interessi o canoni, nessun'altra società
è considerata pagatore o beneficiario effettivo
di tali interessi o canoni.
La norma si applica se la società, che è
il pagatore o la società la cui stabile organizzazione
è considerata pagatore, di interessi o canoni è
una società consociata della società che
è il beneficiario effettivo o la cui stabile organizzazione
è considerata beneficiaria effettiva di tali interessi
o canoni.
La disposizione non si applica se gli interessi o canoni
sono pagati da o ad una stabile organizzazione situata
in uno Stato terzo di una società di uno Stato
membro, le cui attività vengono esercitate in tutto
o in parte attraverso detta stabile organizzazione.
E’ impregiudicata la facoltà di uno Stato
membro di tenere conto, nell'applicazione della propria
legislazione fiscale, degli interessi o dei canoni percepiti
dalle proprie società, dalle stabili organizzazioni
delle proprie società o dalle stabili organizzazioni
situate in detto Stato.
Uno Stato membro ha la facoltà di non applicare
la direttiva qualora le condizioni indicate non siano
persistite per un periodo ininterrotto di almeno due anni.
Lo Stato d'origine può esigere che il soddisfacimento
dei requisiti previsti sia comprovato da un certificato
al momento del pagamento di interessi o di canoni. Se
la prova dei requisiti stabiliti non è fornita
al momento del pagamento, lo Stato membro ha la facoltà
di esigere una ritenuta alla fonte.
Lo Stato d'origine può subordinare l'esenzione
all'emanazione di una decisione con cui l'esenzione è
concessa attualmente sulla scorta di un certificato che
attesta il soddisfacimento dei requisiti previsti. La
decisione sull'esenzione è emanata entro tre mesi
dalla presentazione del certificato e delle informazioni
a sostegno che lo Stato d'origine può richiedere
e resta valida per almeno un anno dall'emanazione. Il
certificato resta valido, per ciascun pagamento, per un
periodo non inferiore ad un anno ma non superiore a tre
a decorrere dal rilascio e deve contenere:
- prova della residenza fiscale della società
beneficiaria e, ove necessario, dell'esistenza di una
stabile organizzazione comprovata dall'autorità
tributaria dello Stato membro nel quale la società
beneficiaria è residente ai fini fiscali o nel
quale è situata la stabile organizzazione;
- prova della qualità di beneficiario effettivo
della società in questione od esis tenza delle condizioni
per beneficiarne qualora una stabile organizzazione riceva
il pagamento;
- soddisfacimento dei requisiti di soggezione ad una
imposta di quelle previste per le società di capitali,
per la società beneficiaria;
- partecipazione minima ovvero una quota minima dei diritti
di voto;
- data a partire dalla quale esiste la partecipazione
(biennio).
Gli Stati membri possono inoltre richiedere la giustificazione
legale dei pagamenti in virtù del contratto. Se
viene meno il soddisfacimento dei requisiti per l'esenzione,
la società beneficiaria o la stabile organizzazione
beneficiaria ne informano immediatamente la società
o la stabile organizzazione che effettua il pagamento
e, se lo Stato d'origine lo richiede, la competente autorità
di detto Stato.
Se la società o la stabile organizzazione che
effettuano il pagamento hanno operato una ritenuta alla
fonte, alla quale si applica l'esenzione, può essere
presentata un'istanza di rimborso per la ritenuta. L'istanza
di rimborso deve essere presentata entro il termine di
due anni a decorrere dalla data in cui sono pagati gli
interessi o i canoni e lo Stato di origine è tenuto
a rimborsare l'eccedenza di ritenuta alla fonte entro
un anno dalla ricezione dell'is tanza e delle informazioni
a sostegno che può richiedere. Se la ritenuta alla
fonte non è rimborsata nel termine, alla scadenza
dell'anno in questione la società beneficiaria
o la stabile organizzazione beneficiaria ha diritto agli
interessi, il cui tasso corrisponde al tasso d'interesse
nazionale applicabile a casi analoghi ai sensi della legislazione
nazionale dello Stato d'origine.
Lo Stato d'origine non è tenuto a concedere i
benefici della presente direttiva nei casi seguenti:
- pagamenti considerati utili distribuiti o capitale
rimborsato ai sensi della legislazione dello Stato d'origine;
- pagamenti relativi a crediti recanti una clausola di
partecipazione agli utili del debitore;
- pagamenti relativi a crediti che autorizzano il creditore
a rinunciare al suo diritto agli interessi in cambio del
diritto a partecipare agli utili del debitore;
- pagamenti relativi a crediti che non contengono disposizioni
per la restituzione del capitale o per i quali il rimborso
debba essere effettuato trascorsi più di 50 anni
dalla data di emissione.
Qualora, per particolari rapporti tra il pagatore ed
il beneficiario effettivo del pagamento degli interessi
o dei canoni, o tra uno di essi ed un terzo, l'importo
degli interessi o dei canoni sia superiore all'importo
che sarebbe stato convenuto dal pagatore e dal beneficiario
effettivo in assenza di tali rapporti, le disposizioni
della direttiva si applicano esclusivamente a quest'ultimo
importo, se previsto.
La direttiva non osta all'applicazione di disposizioni
nazionali o convenzionali necessarie per impedire frodi
o abusi e gli Stati membri, che possono revocare i benefici
della direttiva o rifiutarne l'applicazione per transazioni
aventi come obiettivo l'evasione o l'elusione fiscali
o gli abusi.
Per motivi di bilancio la Spagna è autorizzata
per un periodo transitorio a non applicare le disposizioni,
come anche Grecia ed il Portogallo, per un periodo transitorio
di otto anni senza superare il tetto della ritenuta del
10 % nei primi quattro anni e il 5 % negli ultimi quattro
anni. Tali norme transitorie sono subordinate all'applicazione
continuativa di aliquote d'imposta inferiori a quelle
previste da accordi bilaterali tra la Grecia, la Spagna
o il Portogallo e altri Stati membri.
In sintesi
La Direttiva 2003/49 si è inserita con tempestività
prima che si proceda alla riforma delle imposte dirette
per dare una prescrizione funzionale alla prevenzione
della doppia imposizione su interessi e canoni delle società
appartenenti a gruppi comunitari.
La loro non tassazione in capo al soggetto erogante semplifica
il sistema sia in termini economici che funzionali ed
è una prima chiara indicazione di un orientamento
comunitario che può portare a migliori risultati
anche su altri fronti in connessione ad altri istituti
rilevanti per le aziende di rilevanza europea.
(redatto in data 4 agosto 2003)