Eliminazione delle ritenute per interessi
e canoni ai gruppi comunitari.


 

Di cosa si tratta

Nel complesso ambito delle riforme in corso in Italia, vi sono anche disposizioni comunitarie di natura fiscale destinate ad avere efficacia a breve; tra queste va segnalata la Direttiva 2003/49/CE, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi, che devono essere esenti nello stato della “fonte”.
Al legislatore della Riforma Fiscale la disposizione comunitaria impone che dal 1° gennaio 2004 non siano più oggetto di ritenuta l’attribuzione di interessi e canoni tra società del medesimo Gruppo. L'abolizione delle imposte, riscosse tramite ritenuta alla fonte o previo accertamento, sui pagamenti di interessi e di canoni nello Stato membro da cui essi provengono, costituisce la soluzione più idonea per eliminare formalità e problemi e per garantire la parità di trattamento fiscale tra operazioni nazionali e operazioni transfrontaliere.
Per “interessi” si devono intendere “i redditi da crediti di qualsiasi natura, garantiti o non da ipoteca e recanti o meno una clausola di partecipazione agli utili del debitore e, in particolare, i redditi derivanti da titoli e da obbligazioni di prestiti, compresi i premi collegati a detti titoli; le penali per tardivo pagamento non sono considerate interessi”.
Per “canoni” si devono intendere “i compensi di qualsiasi natura percepiti per l'uso o la concessione in uso del diritto di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, comprese le pellicole cinematografiche e il software, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico; sono considerati canoni i compensi per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche”.
L’art. 3 stabilisce quando una società si intenda parte del medesimo Gruppo, e cioé:
a) «società di uno Stato membro»: qualsiasi società che:
  • ha una delle forme elencate nell'allegato alla direttiva; e
  • secondo la normativa fiscale dello Stato membro è considerata residente ai fini fiscali in detto Stato membro e non è considerata, ai sensi di una convenzione sulle doppie imposizioni sui redditi conclusa con uno Stato terzo, residente ai fini fiscali al di fuori della Comunità; e
  • è assoggettata, senza esserne esentata, ad una delle imposte indicate dalla Direttiva, corrispondenti alle imposte sui redditi da capitale o ad un'imposta identica o sostanzialmente simile applicata dopo la data di entrata in vigore della direttiva, in aggiunta o in sostituzione delle imposte elencate:
b) «società consociata» di una seconda società allorché:
  • la prima detenga una partecipazione diretta minima del 25 % nel capitale della seconda, oppure
  • la seconda società detenga una partecipazione diretta minima del 25 % nel capitale della prima, oppure
  • una terza società detenga una partecipazione diretta minima del 25 % nel capitale sia della prima sia della seconda.
Le partecipazioni devono comprendere soltanto le società residenti nel territorio della Comunità, ma gli Stati membri possono sostituire il criterio della partecipazione di una quota minima nel capitale con quello di una quota minima dei diritti di voto;
c) «stabile organizzazione»: una sede fissa di affari situata in uno Stato membro attraverso la quale una società di un altro Stato membro esercita in tutto o in parte la sua attività.
Tenuto in considerazione che le legislazioni fiscali nazionali, unitamente, ove esistano, alle convenzioni bilaterali o multilaterali, non possono assicurare l'eliminazione della doppia imposizione e la loro applicazione comporta spesso formalità amministrative onerose e problemi di flussi di liquidità per le imprese interessate, la Direttiva non pregiudica l'applicazione di disposizioni nazionali o convenzionali che vadano oltre la Direttiva e che siano volte ad eliminare o attenuare la doppia imposizione su interessi e canoni, vigilando affinché i pagamenti di interessi e di canoni siano assoggettati ad imposizione fiscale una sola volta in uno Stato.
In ordine all’ambito d'applicazione e alla procedura, i pagamenti di interessi o di canoni provenienti da uno Stato membro sono esentati da ogni imposta applicata in tale Stato, sia tramite ritenuta alla fonte che previo accertamento fiscale, a condizione che il beneficiario effettivo degli interessi o dei canoni sia una società di un altro Stato membro o una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro.
Una stabile organizzazione è considerata pagatrice di interessi o di canoni soltanto nella misura in cui i pagamenti rappresentino per la stabile organizzazione una spesa fiscalmente deducibile nello Stato membro in cui essa è situata.
Una società di uno Stato membro è considerata beneficiario effettivo di interessi o canoni soltanto se riceve tali pagamenti in qualità di beneficiaria finale e non di intermediaria, quale agente, delegato o fiduciario di un'altra persona.
Una stabile organizzazione è considerata beneficiario effettivo di interessi o canoni:
  • nella misura in cui il credito, il diritto, l'utilizzo o l'informazione, che generano i pagamenti degli interessi o dei canoni, si ricolleghino effettivamente alla stabile organizzazione e nella misura in cui i pagamenti di interessi o di canoni rappresentano redditi per i quali è assoggettata nello Stato membro ad una delle imposte elencate dalla Direttiva (Irpeg per l’Italia) ;
  • ovvero a un'imposta identica o sostanzialmente simile applicata dopo la data di entrata in vigore della direttiva, in aggiunta o in sostituzione di dette imposte.
Inoltre se una stabile organizzazione di una società di uno Stato membro è considerata pagatore o beneficiario effettivo di interessi o canoni, nessun'altra società è considerata pagatore o beneficiario effettivo di tali interessi o canoni.
La norma si applica se la società, che è il pagatore o la società la cui stabile organizzazione è considerata pagatore, di interessi o canoni è una società consociata della società che è il beneficiario effettivo o la cui stabile organizzazione è considerata beneficiaria effettiva di tali interessi o canoni.
La disposizione non si applica se gli interessi o canoni sono pagati da o ad una stabile organizzazione situata in uno Stato terzo di una società di uno Stato membro, le cui attività vengono esercitate in tutto o in parte attraverso detta stabile organizzazione.
E’ impregiudicata la facoltà di uno Stato membro di tenere conto, nell'applicazione della propria legislazione fiscale, degli interessi o dei canoni percepiti dalle proprie società, dalle stabili organizzazioni delle proprie società o dalle stabili organizzazioni situate in detto Stato.
Uno Stato membro ha la facoltà di non applicare la direttiva qualora le condizioni indicate non siano persistite per un periodo ininterrotto di almeno due anni. Lo Stato d'origine può esigere che il soddisfacimento dei requisiti previsti sia comprovato da un certificato al momento del pagamento di interessi o di canoni. Se la prova dei requisiti stabiliti non è fornita al momento del pagamento, lo Stato membro ha la facoltà di esigere una ritenuta alla fonte.
Lo Stato d'origine può subordinare l'esenzione all'emanazione di una decisione con cui l'esenzione è concessa attualmente sulla scorta di un certificato che attesta il soddisfacimento dei requisiti previsti. La decisione sull'esenzione è emanata entro tre mesi dalla presentazione del certificato e delle informazioni a sostegno che lo Stato d'origine può richiedere e resta valida per almeno un anno dall'emanazione. Il certificato resta valido, per ciascun pagamento, per un periodo non inferiore ad un anno ma non superiore a tre a decorrere dal rilascio e deve contenere:
  1. prova della residenza fiscale della società beneficiaria e, ove necessario, dell'esistenza di una stabile organizzazione comprovata dall'autorità tributaria dello Stato membro nel quale la società beneficiaria è residente ai fini fiscali o nel quale è situata la stabile organizzazione;
  2. prova della qualità di beneficiario effettivo della società in questione od esis tenza delle condizioni per beneficiarne qualora una stabile organizzazione riceva il pagamento;
  3. soddisfacimento dei requisiti di soggezione ad una imposta di quelle previste per le società di capitali, per la società beneficiaria;
  4. partecipazione minima ovvero una quota minima dei diritti di voto;
  5. data a partire dalla quale esiste la partecipazione (biennio).
Gli Stati membri possono inoltre richiedere la giustificazione legale dei pagamenti in virtù del contratto. Se viene meno il soddisfacimento dei requisiti per l'esenzione, la società beneficiaria o la stabile organizzazione beneficiaria ne informano immediatamente la società o la stabile organizzazione che effettua il pagamento e, se lo Stato d'origine lo richiede, la competente autorità di detto Stato.
Se la società o la stabile organizzazione che effettuano il pagamento hanno operato una ritenuta alla fonte, alla quale si applica l'esenzione, può essere presentata un'istanza di rimborso per la ritenuta. L'istanza di rimborso deve essere presentata entro il termine di due anni a decorrere dalla data in cui sono pagati gli interessi o i canoni e lo Stato di origine è tenuto a rimborsare l'eccedenza di ritenuta alla fonte entro un anno dalla ricezione dell'is tanza e delle informazioni a sostegno che può richiedere. Se la ritenuta alla fonte non è rimborsata nel termine, alla scadenza dell'anno in questione la società beneficiaria o la stabile organizzazione beneficiaria ha diritto agli interessi, il cui tasso corrisponde al tasso d'interesse nazionale applicabile a casi analoghi ai sensi della legislazione nazionale dello Stato d'origine.
Lo Stato d'origine non è tenuto a concedere i benefici della presente direttiva nei casi seguenti:
  1. pagamenti considerati utili distribuiti o capitale rimborsato ai sensi della legislazione dello Stato d'origine;
  2. pagamenti relativi a crediti recanti una clausola di partecipazione agli utili del debitore;
  3. pagamenti relativi a crediti che autorizzano il creditore a rinunciare al suo diritto agli interessi in cambio del diritto a partecipare agli utili del debitore;
  4. pagamenti relativi a crediti che non contengono disposizioni per la restituzione del capitale o per i quali il rimborso debba essere effettuato trascorsi più di 50 anni dalla data di emissione.
Qualora, per particolari rapporti tra il pagatore ed il beneficiario effettivo del pagamento degli interessi o dei canoni, o tra uno di essi ed un terzo, l'importo degli interessi o dei canoni sia superiore all'importo che sarebbe stato convenuto dal pagatore e dal beneficiario effettivo in assenza di tali rapporti, le disposizioni della direttiva si applicano esclusivamente a quest'ultimo importo, se previsto.
La direttiva non osta all'applicazione di disposizioni nazionali o convenzionali necessarie per impedire frodi o abusi e gli Stati membri, che possono revocare i benefici della direttiva o rifiutarne l'applicazione per transazioni aventi come obiettivo l'evasione o l'elusione fiscali o gli abusi.
Per motivi di bilancio la Spagna è autorizzata per un periodo transitorio a non applicare le disposizioni, come anche Grecia ed il Portogallo, per un periodo transitorio di otto anni senza superare il tetto della ritenuta del 10 % nei primi quattro anni e il 5 % negli ultimi quattro anni. Tali norme transitorie sono subordinate all'applicazione continuativa di aliquote d'imposta inferiori a quelle previste da accordi bilaterali tra la Grecia, la Spagna o il Portogallo e altri Stati membri.

In sintesi

La Direttiva 2003/49 si è inserita con tempestività prima che si proceda alla riforma delle imposte dirette per dare una prescrizione funzionale alla prevenzione della doppia imposizione su interessi e canoni delle società appartenenti a gruppi comunitari.
La loro non tassazione in capo al soggetto erogante semplifica il sistema sia in termini economici che funzionali ed è una prima chiara indicazione di un orientamento comunitario che può portare a migliori risultati anche su altri fronti in connessione ad altri istituti rilevanti per le aziende di rilevanza europea.


(redatto in data 4 agosto 2003)


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