Esportazioni: l’esemplare n. 3 del Documento Amministrativo Unico e la prova dell’avvenuta esportazione.


 

Di cosa si tratta

Un problema importante per le imprese che esportano all'estero è costituito dalla prova della materiale uscita dei beni dal territorio doganale dell'Unione Europea tramite l'esemplare n. 3 del DAU (Documento Amministrativo Unico), vistato dalla dogana di uscita.
L'agenzia delle Dogane con la circolare 75/D dell'11 dicembre 2002 ha affrontato il tema per semplificarlo e fornire delle soluzioni alternative, che agevolassero le imprese.
Talora infatti la dogana di uscita dal territorio UE non è in Italia ma in altri Paesi UE e il vettore, che effettua fisicamente l'esportazione, viene incaricato dall'acquirente nazionale (cessione in triangolazione) o da uno non residente.
Talora l'apposizione del visto non è obbligatoria e il comma 3 dell'articolo 793 del regolamento comunitario 2454/93 del 2 luglio 1993 la prevede su richiesta.
L’importanza del tema è data dal fatto che dal possesso del DAU 3 vistato dipende il regime della non imponibilità ai fini Iva e, in sua assenza e in caso di accertamento, sono dovute l'imposta precedentemente non applicata e le sanzioni, oltre alla perdita del plafond di esportatore.
Se questa è la rigida interpretazione, sia l'Agenzia delle Entrate che le Dogane, che pure sostengono l'obbligatorietà del DAU, avevano già affermato che il contribuente può anche provare l'esportazione a norma dell'articolo 346 del Testo unico delle leggi doganali (D.P.r.. 43 del 23 gennaio 1973), che ammette che: «L'uscita delle merci dal territorio doganale può essere provata, agli effetti doganali, anche per mezzo di attestazioni e certificazioni rilasciate da una dogana o da altre pubbliche amministrazioni estere, ovvero per mezzo di idonei documenti di trasporto internazionale».
Con la circolare richiamata l'agenzia delle Dogane ha ribadito la possibilità di provare l'uscita delle merci dalla Comunità attraverso l'impiego di altre prove rispetto al DAU 3. L'agenzia delle Dogane ha stabilito delle procedure obbligatorie per gli operatori che vogliono regolarizzare a posteriori le esportazioni in cui il DAU 3 non è stato vistato dalla dogana di uscita o non è mai pervenuto all'impresa cedente o è andato perso.
Le Dogane con la circolare chiedono che l'esportatore o il soggetto che ha effettuato le operazioni per suo conto o uno spedizioniere doganale o un Centro di assistenza doganale (Cad), purché munito di apposito mandato, presentino una domanda in carta libera presso la dogana in cui sono state effettuate le formalità di esportazione (dogana di esportazione o di partenza). La domanda, con una serie di documenti, tutti in carta libera, si differenzia se il contribuente richiede alla dogana di partenza l'apposizione successiva del timbro di uscita sul retro della copia del DAU 3, non vistato e in proprio possesso, o se richieda il rilascio di un duplicato del DAU 3 per una esportazione già accertata dalla competente dogana di uscita, e ciò in quanto il DAU 3 sia stato smarrito o non sia pervenuto.
Per ottenere su una copia del DAU 3 non vistato l'apposizione del timbro a posteriori presso la dogana di esportazione o di partenza è necessario rappresentare:
  • la richiesta dell'apposizione "a posteriori" del timbro di uscita sull'esemplare n. 3 del DAU;
  • i motivi per cui è richiesto il visto sulla copia dell'esemplare 3;
  • l’elenco dei documenti obbligatori e quelli da presentare a richiesta della dogana che provvede alla regolarizzazione, comprovanti l'uscita delle merci dal territorio doganale dell'Unione.
Nel caso la domanda sia presentata da un Cad o da uno spedizioniere doganale dovrà essere corredata dal mandato a procedere da parte dell'esportatore, mentre i soggetti diversi da questi possono presentare all'ufficio doganale apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante che la copia del DAU 3 di cui si richiede la vidimazione, sia conforme all'originale.
L'ufficio doganale, una volta ricevuta la domanda e tutta la documentazione allegata, istruisce la pratica. Qualora abbia esito positivo, l'ufficio doganale riporta nella casella 44 del DAU 3 la dicitura in colore rosso «DUPLICATO» oltre agli estremi della circolare che ha stabilito questa procedura: «circolare 11 dicembre 2002 n. 75/D».
Nella casella D, invece, devono essere indicati il numero e la data del protocollo di accettazione della domanda e sul retro del DAU 3 la dogana dovrà apporre il timbro e la data, mentre il responsabile del procedimento deve procedere alla sottoscrizione.
Simile è la procedura per la richiesta del «duplicato» del DAU 3 e nella domanda si dovrà tenere conto della circostanza che si chiede un duplicato alla dogana che ha espletato, in origine, le formalità di esportazione.
Per l'apposizione del visto "a posteriori" così come per il rilascio del duplicato l'ufficio doganale richiede agli operatori il rimborso delle spese sostenute.
Al fine di consentire l’istruttoria, gli interessati devono presentare documentazione che l’ufficio doganale esaminerà e valuterà ai fini della prova dell’avvenuta effettiva uscita della merce dalla comunità.
Vi sono documenti da presentare obbligatoriamente:
  • fattura commerciale o documento fiscale equipollente;
  • documento bancario attestante l’avvenuto pagamento della vendita all’estero (escluso per le cessioni a titolo gratuito);
  • dichiarazione di avvenuto smarrimento o mancata restituzione dell’esemplare n. 3 del D.A.U.;
  • dichiarazione con cui si attesti che la merce esportata ha raggiunto il Paese terzo di destinazione.
  • per trasporti effettuati via mare, copia conforme del contratto di trasporto unico a destinazione di Paese Terzo;
  • per trasporti effettuati via aerea, copia conforme del contratto di trasporto unico a destinazione di Paese terzo;
  • per trasporti effettuati per ferrovia, copia conforme del contratto di trasporto unico a destinazione di Paese terzo;
  • per trasporti effettuati a mezzo posta, copia conforme del bollettino postale.
Altri documenti sono definiti «ad adiuvandum» nel caso di trasporti diversi da quelli elencati e, qualora l’ufficio doganale abbia dubbi o incertezze sull’effettiva uscita della merce dal territorio doganale della Comunità, saranno richiesti, in aggiunta, uno o più dei seguenti documenti:
  • il CMR, comprensivo dell’attestazione del vettore o suo agente, di avvenuta consegna della merce a destino;
  • in caso di espletamento delle formalità di uscita presso una dogana nazionale, una attestazione di avvenuta uscita della merce appositamente rilasciata, su richiesta del soggetto interessato, da parte della stessa dogana sulla base delle risultanze dei propri registri;
  • in caso, invece, di espletamento delle formalità di uscita presso una dogana comunitaria, alternativamente, i certificati di importazione rilasciati da autorità estere ovvero le attestazioni di arrivo rilasciate dalle dogane o da altre Autorità pubbliche dello Stato estero di destinazione della merce, anche mediante annotazioni apposte sul documento di trasporto;
  • ogni altra documentazione commerciale o fiscale dalla quale si rilevino gli estremi della spedizione e l’arrivo a destino della merce (lettera di credito, certificato di assicurazione, certificato di controllo, certificazione sanitaria, ed altro).
Al fine di verificare la veridicità di tale documentazione la dogana competente effettuerà, a campione, gli opportuni controlli avvalendosi degli accordi che la Repubblica italiana o la Comunità Europea hanno concluso in materia di Mutua Assistenza Amministrativa o di Cooperazione Doganale con i relativi Paesi di destinazione.

In sintesi

Finalmente l’amministrazione finanziaria ha riconosciuto la prevalenza della realtà sulle formalità, consentendo di sistemare la documentazione doganale anche successivamente senza sanzionare per un mero profilo formale la veridicità di un’esportazione già avvenuta.
Vi sono ancora procedure che richiedono molti documenti, talora del tutto equivalenti; come in altri Paesi dell'Unione, dovremmo pensare a sistemi più snelli e consentire di resistere a un contenzioso senza avere proceduto alle nuove regolarizzazioni, essendo sufficienti le attestazioni e le certificazioni rilasciate da una dogana o da altre pubbliche amministrazioni estere come richiesto dall'articolo 346 del Testo unico Dogane.


(redatto in data 31 gennaio 2003)


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