Esportazioni: l’esemplare n. 3 del Documento Amministrativo Unico
e la prova dell’avvenuta esportazione.
Di cosa si tratta
Un problema importante per le imprese
che esportano all'estero è costituito dalla prova
della materiale uscita dei beni dal territorio doganale
dell'Unione Europea tramite l'esemplare n. 3 del DAU (Documento
Amministrativo Unico), vistato dalla dogana di uscita.
L'agenzia delle Dogane con la circolare 75/D dell'11
dicembre 2002 ha affrontato il tema per semplificarlo
e fornire delle soluzioni alternative, che agevolassero
le imprese.
Talora infatti la dogana di uscita dal territorio UE
non è in Italia ma in altri Paesi UE e il vettore,
che effettua fisicamente l'esportazione, viene incaricato
dall'acquirente nazionale (cessione in triangolazione)
o da uno non residente.
Talora l'apposizione del visto non è obbligatoria
e il comma 3 dell'articolo 793 del regolamento comunitario
2454/93 del 2 luglio 1993 la prevede su richiesta.
L’importanza del tema è data dal fatto che
dal possesso del DAU 3 vistato dipende il regime della
non imponibilità ai fini Iva e, in sua assenza
e in caso di accertamento, sono dovute l'imposta precedentemente
non applicata e le sanzioni, oltre alla perdita del plafond
di esportatore.
Se questa è la rigida interpretazione, sia l'Agenzia
delle Entrate che le Dogane, che pure sostengono l'obbligatorietà
del DAU, avevano già affermato che il contribuente
può anche provare l'esportazione a norma dell'articolo
346 del Testo unico delle leggi doganali (D.P.r.. 43 del
23 gennaio 1973), che ammette che: «L'uscita delle
merci dal territorio doganale può essere provata,
agli effetti doganali, anche per mezzo di attestazioni
e certificazioni rilasciate da una dogana o da altre pubbliche
amministrazioni estere, ovvero per mezzo di idonei documenti
di trasporto internazionale».
Con la circolare richiamata l'agenzia delle Dogane ha
ribadito la possibilità di provare l'uscita delle
merci dalla Comunità attraverso l'impiego di altre
prove rispetto al DAU 3. L'agenzia delle Dogane ha stabilito
delle procedure obbligatorie per gli operatori che vogliono
regolarizzare a posteriori le esportazioni in cui il DAU
3 non è stato vistato dalla dogana di uscita o
non è mai pervenuto all'impresa cedente o è
andato perso.
Le Dogane con la circolare chiedono che l'esportatore
o il soggetto che ha effettuato le operazioni per suo
conto o uno spedizioniere doganale o un Centro di assistenza
doganale (Cad), purché munito di apposito mandato,
presentino una domanda in carta libera presso la dogana
in cui sono state effettuate le formalità di esportazione
(dogana di esportazione o di partenza). La domanda, con
una serie di documenti, tutti in carta libera, si differenzia
se il contribuente richiede alla dogana di partenza l'apposizione
successiva del timbro di uscita sul retro della copia
del DAU 3, non vistato e in proprio possesso, o se richieda
il rilascio di un duplicato del DAU 3 per una esportazione
già accertata dalla competente dogana di uscita,
e ciò in quanto il DAU 3 sia stato smarrito o non
sia pervenuto.
Per ottenere su una copia del DAU 3 non vistato l'apposizione
del timbro a posteriori presso la dogana di esportazione
o di partenza è necessario rappresentare:
- la richiesta dell'apposizione "a posteriori"
del timbro di uscita sull'esemplare n. 3 del DAU;
- i motivi per cui è richiesto il visto sulla copia
dell'esemplare 3;
- l’elenco dei documenti obbligatori e quelli da
presentare a richiesta della dogana che provvede alla
regolarizzazione, comprovanti l'uscita delle merci dal
territorio doganale dell'Unione.
Nel caso la domanda sia presentata da un Cad o da uno
spedizioniere doganale dovrà essere corredata dal
mandato a procedere da parte dell'esportatore, mentre
i soggetti diversi da questi possono presentare all'ufficio
doganale apposita dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà, attestante che la copia del DAU 3 di
cui si richiede la vidimazione, sia conforme all'originale.
L'ufficio doganale, una volta ricevuta la domanda e tutta
la documentazione allegata, istruisce la pratica. Qualora
abbia esito positivo, l'ufficio doganale riporta nella
casella 44 del DAU 3 la dicitura in colore rosso «DUPLICATO»
oltre agli estremi della circolare che ha stabilito questa
procedura: «circolare 11 dicembre 2002 n. 75/D».
Nella casella D, invece, devono essere indicati il numero
e la data del protocollo di accettazione della domanda
e sul retro del DAU 3 la dogana dovrà apporre il
timbro e la data, mentre il responsabile del procedimento
deve procedere alla sottoscrizione.
Simile è la procedura per la richiesta del «duplicato»
del DAU 3 e nella domanda si dovrà tenere conto
della circostanza che si chiede un duplicato alla dogana
che ha espletato, in origine, le formalità di esportazione.
Per l'apposizione del visto "a posteriori"
così come per il rilascio del duplicato l'ufficio
doganale richiede agli operatori il rimborso delle spese
sostenute.
Al fine di consentire l’istruttoria, gli interessati
devono presentare documentazione che l’ufficio doganale
esaminerà e valuterà ai fini della prova
dell’avvenuta effettiva uscita della merce dalla
comunità.
Vi sono documenti da presentare obbligatoriamente:
- fattura commerciale o documento fiscale equipollente;
- documento bancario attestante l’avvenuto pagamento
della vendita all’estero (escluso per le cessioni
a titolo gratuito);
- dichiarazione di avvenuto smarrimento o mancata restituzione
dell’esemplare n. 3 del D.A.U.;
- dichiarazione con cui si attesti che la merce esportata
ha raggiunto il Paese terzo di destinazione.
- per trasporti effettuati via mare, copia conforme del
contratto di trasporto unico a destinazione di Paese Terzo;
- per trasporti effettuati via aerea, copia conforme del
contratto di trasporto unico a destinazione di Paese terzo;
- per trasporti effettuati per ferrovia, copia conforme
del contratto di trasporto unico a destinazione di Paese
terzo;
- per trasporti effettuati a mezzo posta, copia conforme
del bollettino postale.
Altri documenti sono definiti «ad adiuvandum»
nel caso di trasporti diversi da quelli elencati e, qualora
l’ufficio doganale abbia dubbi o incertezze sull’effettiva
uscita della merce dal territorio doganale della Comunità,
saranno richiesti, in aggiunta, uno o più dei seguenti
documenti:
- il CMR, comprensivo dell’attestazione del vettore
o suo agente, di avvenuta consegna della merce a destino;
- in caso di espletamento delle formalità di uscita
presso una dogana nazionale, una attestazione di avvenuta
uscita della merce appositamente rilasciata, su richiesta
del soggetto interessato, da parte della stessa dogana
sulla base delle risultanze dei propri registri;
- in caso, invece, di espletamento delle formalità
di uscita presso una dogana comunitaria, alternativamente,
i certificati di importazione rilasciati da autorità
estere ovvero le attestazioni di arrivo rilasciate dalle
dogane o da altre Autorità pubbliche dello Stato
estero di destinazione della merce, anche mediante annotazioni
apposte sul documento di trasporto;
- ogni altra documentazione commerciale o fiscale dalla
quale si rilevino gli estremi della spedizione e l’arrivo
a destino della merce (lettera di credito, certificato
di assicurazione, certificato di controllo, certificazione
sanitaria, ed altro).
Al fine di verificare la veridicità di tale documentazione
la dogana competente effettuerà, a campione, gli
opportuni controlli avvalendosi degli accordi che la Repubblica
italiana o la Comunità Europea hanno concluso in
materia di Mutua Assistenza Amministrativa o di Cooperazione
Doganale con i relativi Paesi di destinazione.
In sintesi
Finalmente l’amministrazione finanziaria ha riconosciuto
la prevalenza della realtà sulle formalità,
consentendo di sistemare la documentazione doganale anche
successivamente senza sanzionare per un mero profilo formale
la veridicità di un’esportazione già
avvenuta.
Vi sono ancora procedure che richiedono molti documenti,
talora del tutto equivalenti; come in altri Paesi dell'Unione,
dovremmo pensare a sistemi più snelli e consentire
di resistere a un contenzioso senza avere proceduto alle
nuove regolarizzazioni, essendo sufficienti le attestazioni
e le certificazioni rilasciate da una dogana o da altre
pubbliche amministrazioni estere come richiesto dall'articolo
346 del Testo unico Dogane.
(redatto in data 31 gennaio 2003)