Le indagini fiscali in banca e il segreto bancario.
Di cosa si tratta
Pur nella correttezza sostanziale del
contribuente, un tema, che pone molte preoccupazioni,
è la possibilità per il fisco di procedere
ad accertamenti anche prendendo visione della situazione
dei rapporti che il contribuente intrattiene col sistema
bancario, postale e finanziario.
Chi può chiederle e chi provvede
ad autorizzarle.
Gli organi, che hanno la potestà di richiedere
indagini bancarie, e quelli che possono acconsentirle,
sono:
- gli Uffici delle Entrate, previa autorizzazione del
Direttore Regionale delle Entrate;
- la Guardia di Finanza, previa autorizzazione del Comando
Regionale;
- gli ispettori del Secit, previa autorizzazione del loro
Direttore.
Il ricorso agli accertamenti bancari non richiede che
sia stato attivato un controllo fiscale nei confronti
del soggetto indagato; l'attivazione delle indagini sui
conti bancari e parabancari del contribuente, necessita
di un'"autorizzazione a procedere", rilasciata
dagli organi elencati, che dovranno osservare che l'attività
investigativa richiesta soddisfi i principi di economicità
e di efficienza, che informa l'azione amministrativa.
Per questo motivo ogni atto di autorizzazione all'espletamento
delle indagini bancarie trae il fondamento dall'esistenza
di atti interni, di fonte ministeriale o del Comando Generale
della GdF, per fissare parametri soggettivi ed oggettivi,
sui quali si fonda.
Chi può esserne destinatario.
Il soggetto, oggetto di questo accertamento, deve essere
un soggetto passivo ai fini delle imposte sui redditi
o IVA, cioè produttore di una delle categorie reddituali
indicate all'art. 6 del T.U.I.R. (D.P.R. 917/86) od esercente
un'impresa, un'arte, una professione, ai fini IVA (art.4
DPR 633/72).
Il concetto va individuato secondo criteri concreti,
non formali: vale sia per il soggetto "sconosciuto"
al fisco, ossia che risulti evasore, sia nel caso che
si tratti di elusore e faccia risultare intestatario dei
conti un soggetto interposto. Il noto art. 37 del DPR
600/73 ammette la riconducibilità al contribuente
di conti di terzi, quando ne risulti, da presunzioni precise,
gravi, concordanti, l'intestazione fittizia.
Quando possono essere chieste.
Sino all'entrata in vigore della legge 413/1991, la disciplina
delle indagini bancarie per ragioni di natura fiscale,
era ostacolata dal segreto bancario, che non era disciplinato
dal diritto, ma applicato nella consuetudine dei rapporti
bancari; si riteneva giustificato il segreto dall'esigenza
di salvaguardare valori, ritenuti costituzionali, della
libertà di investimento e della tutela del risparmio.
Il legislatore ha inserito delle limitazioni al segreto
bancario, in materia di accertamento di imposte dirette
ed IVA, quando si configurassero gli estremi di fattispecie
di evasione di imposta, che rivelassero l'esistenza di
un comportamento tributario di rilevanza penale. La verifica
fiscale dei conti del contribuente aveva una funzione
di raccolta indiziaria, preparatoria al processo penale.
La legge ha affrontato il problema dell'uso del segreto
bancario ai fini dell'evasione tributaria, guardando le
connotazioni illegali che ciò può celare
e fissando le modalità investigative che rispettassero
i diritti dell'indagato.
Dal 1992 si è andata affermando la preminenza
dell'interesse generale al concorso di tutti alle spese
pubbliche, in ragione della capacità contributiva,
da accertare anche con indagini bancarie, limitando la
riservatezza e la libertà di disposizione dei propri
risparmi, interessi inferiori a quelli pubblici e sociali.
Come si procede.
Ottenuta l'autorizzazione, gli organi competenti possono
procedere alle indagini, notificando alle banche, alla
posta, agli intermediari finanziari nazionali o stranieri,
l'autorizzazione, per richiedere la documentazione.
I destinatari sono le direzioni centrali delle banche
e dell'amministrazione postale, che hanno un termine per
fornire la documentazione non inferiore a 60 giorni, prorogabili
di altri 30, decorrenti dalla notificazione del provvedimento.
La legge 413/91 ha previsto l'istituzione di un'anagrafe
centrale dei conti e depositi, nella quale gli intermediari
finanziari debbano inserire i dati identificativi di ogni
soggetto che intrattenga rapporti di conto e deposito.
Solo nell'ottobre del 2000 è stato emanato il decreto,
che istituisce l'anagrafe centrale.
Il contribuente, in rapporto con l'istituto di credito
o l'ufficio postale, investiti dall'indagine, deve essere
reso edotto della richiesta pervenuta.
Se si dovesse verificare inerzia, eccessivo ritardo nell'attività
investigativa sui conti, o vi sia una lacunosità
od insufficienza, gli organi amministrativi procedenti
possono richiedere un'autorizzazione all'accesso diretto
di funzionari finanziari od ufficiali della GdF, presso
gli uffici dove si ritiene detenuta la documentazione.
L'attività ha fini ricognitivi e di integrazione
di quella della banca; le operazioni dovranno risultare
con la redazione di un processo verbale di constatazione,
che farà piena prova dei fatti verificati.
Per informazioni integrative gli organi ispettivi hanno
facoltà di inviare dei questionari ai soggetti
che hanno fornito la collaborazione, usando dei modelli
approvati, senza richiedere una nuova autorizzazione.
I verificatori potranno convocare il contribuente, invitandolo
a comparire, con assegnazione di un termine di difesa
non inferiore a 15 giorni, presso l'ufficio finanziario
procedente, al fine di rilasciare una dichiarazione circa
la natura, il numero e gli estremi di identificazione
dei rapporti bancari o parabancari detenuti. Delle domande
e delle risposte dal contribuente, dovrà essere
redatto processo verbale, che avrà valore di prova
fino a querela di falso. La mancata collaborazione del
contribuente, comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa
(da lire 500mila a lire 2milioni). Sia in presenza che
in assenza di collaborazione del contribuente, gli organi
ispettivi possono procedere ad accertamento bancario.
I dati acquisibili.
L'art. 18 L. 413/91 prevede che l'autorizzazione abbia
ad oggetto la copia dei rapporti intrattenuti dai contribuenti,
comprese le garanzie prestate a terzi, ed anche per conti
in corso od estinti da non più di 5 anni, dal contribuente,
assoggettato a verifica fiscale.
Si discute se l'obbligo di comunicazione sia soddisfatto
con l'elencazione delle movimentazioni numeriche con accanto
la causale. Per l'utilizzazione presuntiva dei dati da
parte dell'amministrazione tributaria si ritiene sufficiente
quanto compare in estratto conto, in quanto l'onere di
fornire un'informazione dettagliata starebbe a carico
del contribuente.
Per la definizione dell'ambito applicativo è stata
accolta la nozione lata di "conto" da intendersi
come "conto movimentabile fondato su un rapporto
contrattuale bancario", con esclusione delle operazioni
bancarie con controvalore numerario non incidenti sul
conto (acquisto/cessione di certificati di deposito non
lasciati in custodia alla banca, servizio di incassi dividendi
o stacco cedole, cessioni di effetti al dopo incasso,
richiesta di assegni circolari allo sportello con controvalore
in numerario, negoziazione allo sportello di assegni,
acquisto o vendita di valuta estera, bonifico senza addebito
in conto), mentre l'obbligo di segnalazione comprende
anche i libretti al portatore, compresi quelli accesi
antecedentemente al 1991, precisando chi ha acceso il
rapporto, non chi lo movimenta.
Poiché sono esclusi i conti interni, intestati
al cliente per esigenze della banca e non fondati su un
rapporto contrattuale, vengono ricompresi in questa categoria
i dati dei partecipanti ai fondi comuni di investimento
mobiliare, tenuti in evidenza dalle banche depositarie.
Gli assegni inferiori ai lire 2milioni, che, qualora siano
emessi fuori piazza, non rientrano nella disponibilità
della banca trattaria, ma permangono presso la banca che
li ha negoziati, andrebbero esclusi.
Queste limitazioni non valgono per le operazioni fuori
conto, poste in essere dall'azienda postale e in carenza
di istruzioni specifiche; si reputano accertabili anche
i libretti di deposito ed i buoni postali fruttiferi.
In sintesi
Tutti gli atti, compresa l'autorizzazione al procedimento,
avrebbero natura endo-procedimentale ed istruttoria e
non sarebbero impugnabili autonomamente dinanzi alla Commissione
Tributaria Provinciale competente. La giurisprudenza tributaria
ammette che i vizi, che inficino gli atti, possano essere
fatti valere come cause di invalidità derivata
dei provvedimenti conclusivi del procedimento, ossia degli
atti di accertamento o di rettifica, notificati al contribuente.
Se l'azione amministrativa è mal esperita, perchè
eccessivamente lenta ed intralciante l'attività
economica del contribuente, lesiva della riservatezza,
si ritiene che il contribuente possa adire il giudice
amministrativo, qualora vi sia una lesione di un interesse
legittimo (es.: eccesso di potere, indagini irragionevoli...),
ovvero il giudice civile, chiedendo un provvedimento d'urgenza,
nel caso di compressione di un diritto soggettivo, quale
il domicilio o la riservatezza, con possibilità
di una domanda successiva risarcitoria per l'illecito,
cagionato dalla P.A. al contribuente.
L'art. 32, comma 1 n. 2, del DPR 600/73, precisa che
"i singoli dati ed elementi risultanti dai conti
sono posti alla base della rettifica e degli accertamenti
previsti dagli art. 38, 39, 40, 41 del DPR 600/73, se
il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per
la determinazione dei redditi soggetti ad imposta o che
non hanno rilevanza allo stesso fine". Gli uffici
finanziari possono quindi procedere alla rettifica dei
redditi imponibili in virtù di una presunzione
"iuris tantum", cioé che ammette prova
contraria.
Sulla base di essa, i singoli dati, risultanti dai conti,
sono posti a fondamento delle rettifiche della base imponibile
e alle medesime condizioni sono inoltre valutati, come
ricavi, i prelevamenti annotati negli stessi conti e non
risultanti dalle scritture contabili. Si verifica un'inversione
dell'onere della prova, che impone al contribuente, posto
di fronte alla documentazione di versamenti o prelevamenti
evidenziati dai conti bancari o postali e non annotati
nelle scritture contabili, di provare alternativamente:
- di averne tenuto conto nella determinazione del reddito;
a fini IVA, dove vige un regime analogo, secondo l'art.
51, comma 2 n. 2 DPR 633/72, il contribuente dovrà
provare che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che
i movimenti non si riferiscono ad operazioni imponibili;
- l' estraneità alla tassazione, perché
esenti o soggetti a ritenuta a titolo di imposta o ad
imposta sostitutiva.
Si può concludere che le rettifiche sono determinate
sia da versamenti, di cui il contribuente non abbia tenuto
conto nella determinazione del reddito o nella dichiarazione
IVA, sia da prelevamenti, non risultanti da scritture
contabili.
a) Per i versamenti si prescinde
dal fatto che essi trovino riscontro nelle rilevazioni
contabili obbligatorie. E' necessario che siano stati
computati ai fini della dichiarazione dei redditi ed,
eventualmente, ai fini dell'IVA. La norma si applica sia
per i soggetti a contabilità ordinaria che per
quelle a contabilità semplificata, per i quali
non sussiste l'obbligo di contabilizzazione dei movimenti
finanziari relativi ai ricavi. La presunzione opera nel
senso che un accredito in c/c bancario o postale, equivale
ad un ricavo che aumenta il reddito, a meno che non si
provi di averlo già considerato a tal fine o che
esso non rilevi, in quanto reddito esente o soggetto a
ritenuta a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.
Questa presunzione vale anche ai fini IVA, nel senso che
la mancata inclusione del versamento nella dichiarazione
IVA, comporta un'evasione di imposta, a meno che non si
dimostri la carenza di legame con le operazioni rilevanti
per l'imposta indiretta in questione.
b) Per quanto attiene ai prelevamenti,
la norma individua una presunzione di ricavo solo se non
si indica il beneficiario e se, al prelievo nel conto,
non fa riscontro l'annotazione nelle scritture contabili.
La disciplina si applica solamente ai contribuenti in
contabilità ordinaria ed ai professionisti, i quali,
se non dimostrino il beneficiario, o che tale pagamento
non rileva ai fini del reddito (es: pagamento di tipo
personale o familiare), dovranno considerare il prelevamento
bancario, non evidenziato contabilmente, come ricavo.
Imprenditori e professionisti debbono prestare attenzione
alla rispondenza tra i movimenti di prelievo in c/c e
le registrazioni sul libro giornale o sul registro dei
compensi e delle spese (o i registri IVA sostitutivi per
i professionisti), in quanto, eventuali prelievi non annotati
e per i quali non si riesca a disporre di documentazione
giustificativa, vengono reputati dal fisco come ricavi
sottratti a tassazione.
La normativa prevede una fase precontenziosa, cioé
un contraddittorio tra contribuente ed Amministrazione
finanziaria. I dubbi maggiori riguardano l'obbligatorietà
e la definizione della stessa. Secondo la giurisprudenza
prevalente gli uffici non possono emettere un avviso di
accertamento, pena l'annullabilità dello stesso,
senza aver preventivamente interpellato il contribuente,
che avrà modo di giustificare i movimenti finanziari
a lui ascritti. Per l'ottemperamento di tale obbligo,
la giurisprudenza ritiene sufficiente anche l'invio di
questionari, con i quali il contribuente possa difendersi
inscrivendo notizie, dati, a proprio favore, mentre la
dottrina reputa necessaria una convocazione per un contraddittorio
diretto presso l'ufficio finanziario competente.
La giurisprudenza tributaria, in materia di ricorsi avverso
avvisi di accertamento fondati su risultanze bancarie,
ha un orientamento garantista, che riconosce insufficiente
ai fini probatori il puro e semplice riscontro di movimenti
bancari o parabancari non contabilizzati; solo se sussistono
ulteriori elementi fattuali di prova, che supportino il
contenuto presuntivo dei riscontri bancari, l'avviso di
accertamento può ritenersi giustificato e fondato.
Bisogna valutare che gli organi ispettivi raccolgono una
documentazione indiziaria, tale da corroborare quella
acquisita dagli operatori finanziari.
Si può dire che:
- nel caso in cui l'ufficio abbia provveduto al contraddittorio,
il contribuente può tutelarsi adducendo l'assenza
di una documentazione alternativa, a quella bancaria,
o fornendo prova contraria. Successivamente, l'Amministrazione
finanziaria potrà emettere l'avviso di accertamento,
tenendo in considerazione la difesa pregressa del contribuente;
- se manca il contraddittorio, il contribuente, al quale
viene notificato un avviso di accertamento, potrà
impugnarlo, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale
competente, esponendo i propri motivi di doglianza, mentre
sarà l' Amministrazione finanziaria resistente,
a dover convincere il giudice del valore probatorio dei
versamenti e prelevamenti bancari documentati, sulla base
di presunzioni semplici, che debbono essere gravi precise
e concordanti.
Il nostro ordinamento ha operato con rigore nel legiferare
in questa materia ed attenendosi a principi di legalità,
che hanno ulteriore salvaguardia in sede giudiziale. Non
è quindi così temibile l'iniziativa che
porti a compiere gli accertamenti illustrati.
Siccome la memoria ha i suoi limiti, è buona regola
conservare la documentazione in ordine ed aiutare la memoria
con note sul contenuto delle operazioni compiute, che,
nel caso si fosse destinatari di questi provvedimenti,
potrebbero essere provvidenziali.
(redatto in data 25 marzo 2002)