La riforma dei reati tributari.


 

Di cosa si tratta

Il D. lgs. 10 marzo 2000, n. 74 ha riformato la disciplina dei reati tributari, cercando di rendere meno abituale, per il contribuente, dover fronteggiare la giustizia penale per aver violato norme fiscali.
Il decreto ha eliminato la c.d. pregiudiziale tributaria, che, introdotta dall'art. 56 del D.p.r. 600/73, comportava l'impossibilità di procedere per l'azione penale fino alle risultanze definitive degli uffici tributari, confermando il principio, già adottato con la l. 516/82 (c.d. "manette agli evasori"), dell'autonomia (o doppio binario) tra l'azione penale e gli accertamenti tributari.
Mentre, però, la legge 516, prevedendo la punibilità in sede penale di una moltitudine di fattispecie, onerava il giudice penale di un pesante contenzioso "bagatellare", la recente riforma, con la tecnica della depenalizzazione, ha attribuito all'esclusiva competenza dell'autorità amministrativa le ipotesi di violazioni formali, preparatorie alla dichiarazione e, in definitiva, alla evasione fiscale (per es. omessa fatturazione, omessa registrazione dei corrispettivi, irregolare tenuta delle scritture contabili, omesso versamento di ritenute, ecc., che non concretizzano evasione fiscale, ma mere irregolarità formali, lesive dell'interesse alla trasparenza tributaria).
Dopo il Titolo I, meramente definitorio (ad es., art. 1, lett. d): "il fine di evadere le imposte e il fine di consentire a terzi l'evasione si intendono comprensivi, rispettivamente, anche del fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta, e del fine di consentirli a terzi"), il Titolo II passa alla descrizione delle varie fattispecie delittuose.
Le figure previste nel Titolo II - cui sono associate pene particolarmente severe, in quanto i delitti in materia di dichiarazione, qui regolati, realizzano in modo decisivo e concreto l'evasione fiscale - sono accomunate da due elementi:
a) la necessaria sussistenza del dolo specifico di evasione fiscale ("al fine di evadere le imposte"): si sanzionano cioè (e pesantemente) quei comportamenti mirati materialmente e psicologicamente alla realizzazione dell'evasione;
b) il superamento di soglie di punibilità, riferite a determinati importi dell'imposta evasa (tranne che il reato di cui all'art. 2).
In tale Titolo, che costituisce il corpo della riforma, sono analiticamente descritti i vari reati:
- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2): la frode è costituita dall'utilizzazione, in sede di dichiarazione, di fatture o altri documenti falsi; ai fini della punibilità, le fatture false devono essere registrate nelle scritture contabili obbligatorie o conservate dall'autore ai fini probatori nei confronti dell'Amministrazione. La pena prevista è la reclusione da un minimo edittale di 1 anno e 6 mesi ad un massimo di 6 anni, con la possibilità dell'attenuazione fino a 2 anni, qualora l'importo fittizio dichiarato sia inferiore a £. 300 milioni;
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3): qui, la falsa rappresentazione contabile o mendacità contabile può consistere nella indicazione di elementi passivi fittizi o/e elementi attivi inferiori a quelli reali (c.d. sottofatturazione); inoltre, mentre nell'ipotesi di cui all'art. 2 la mendacità deve essere supportata dalle fatture false, nel caso in esame, invece, acquistano rilevanza le modalità sistematiche dei comportamenti attraverso cui si persegue l'intento fraudolento. Infatti, sulla base delle indicazioni della relazione governativa al D.lgs di riforma e della circolare n° 114000 in data 14/04/00 del Comando generale della Guardia di Finanza, le violazioni meramente formali, quali l'omessa fatturazione, le omesse registrazioni nei libri contabili, la irregolare tenuta dei libri contabili, pur non concretando fattireato, costituiscono mezzi fraudolenti ai sensi dell'art. 3, qualora vengano commesse in modo sistematico, nell'ambito di un piu' ampio disegno diretto alla evasione di imposte. Questo fenomeno può riscontrarsi, in particolare, nelle ipotesi di tenuta parallela di "contabilità nera"; un altro elemento, distintivo della presente ipotesi, sono le 2 soglie di punibilità che devono sussistere congiuntamente: l'imposta evasa, a tal fine, deve essere superiore all'importo di £ 150 milioni in relazione alla singola imposta, e gli elementi attivi non dichiarati, anche mediante la indicazione degli elementi passivi fittizi, devono superare il 5% di quelli dichiarati, o, comunque, superare £. 3 miliardi;
- dichiarazione infedele (art. 4): disciplina la dichiarazione infedele che contenga indicazioni false per ciò che concerne gli elementi attivi, inferiori a quelli effettivi, o gli elementi passivi fittizi; la soglia di punibilità è innalzata a £. 200 milioni di imposta evasa e l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, deve essere superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, superiore a £. 3 miliardi;
- omessa dichiarazione (art. 5): qui la condotta, puramente omissiva, non si caratterizza per l'uso di mezzi o artifizi fraudolenti ed è dunque meno grave: infatti non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto; la soglia di punibilità è pari a £. 150 milioni per ogni singola imposta non dichiarata;
- tentativo (art. 6): esclude la punibilità delle ipotesi di tentativo, quando cioè la fattispecie non giunge a compimento, di dichiarazioni fraudolente (artt. 2 e 3), di dichiarazione infedele (art. 4);
- rilevazioni nelle scritture contabili e nel bilancio (art. 7): si tratta di un articolo particolarmente interessante in quanto regola strumenti molto sottili utilizzati allo scopo di impedire all'Amministrazione finanziaria l'attività di ricostruzione della posizione reddituale, e, quindi, di ledere l'interesse fiscale: le rilevazioni contabili e le valutazioni estimative. Le prime non sono considerate illegittime se, pur effettuate in violazione dei criteri tributari di redazione del bilancio (che come noto non coincidono con quelli delineati nel codice civile), avvengono sulla base di metodi costanti di impostazione contabile: l'impresa dovrà dimostrare che, nel tempo, quello è stato il suo metodo di rilevazione, anche quando, in ipotesi, a essa più sfavorevole; le seconde non sono illegittime se i criteri concretamente applicati sono stati indicati in bilancio. La norma, dunque, se esclude la punibilità di determinate fattispecie, ci suggerisce che il legislatore considera le rilevazioni contabili e le valutazioni estimative tendenzialmente pericolose, presumendone l'illegittimità se non sorrette da quanto appena illustrato. Il co. 2 dell'art. 7 prevede che non costituiscono fatti punibili le singole valutazioni estimative che risultano essere inferiori al 10% di quelle corrette.
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8): punisce chi rilascia fatture per consentire ad altri di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto; se l'importo falso indicato nelle fatture è inferiore a 300 milioni nel periodo d'imposta, sono previste pene inferiori;
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10): la condotta fraudolenta volta all'occultamento deve essere tale da impedire all'Amministrazione fiscale l'accertamento e la determinazione della situazione reddituale del soggetto;
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11): punisce chi vende fittiziamente i propri beni o compie altri fatti fraudolenti su propri o altrui beni (costituzione di fondi patrimoniali, trusts, ecc.), con l'intento di sottrarli alle procedure coattive di riscossione
Nel Titolo III sono indicate alcune disposizioni comuni ai vari reati, tra le quali si segnalano le più interessanti: all'art. 13 sono previsti sconti di pena con il pagamento del debito tributario, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado; all'art. 14 si prevedono gli stessi sconti nel caso di estinzione del debito tributario, per prescrizione o decadenza, laddove venga pagata una somma di denaro a titolo di equa riparazione (l'estinzione del debito tributario, infatti, non fa venir meno il procedimento penale, perché il reato permane); l'art 15 stabilisce la non punibilità delle violazioni di norme tributarie dipendenti da obiettiva incertezza interpretativa delle norme stesse, così come l'art 16 stabilisce che non è punibile la condotta che si è uniformata al parere o ai pareri del Ministero delle Finanze (nell'esercizio del diritto di interpello) o del Comitato Consultivo per l'applicazione delle norme antielusive, anche in virtu' del meccanismo del silenzio-assenso.
Il Titolo IV definisce i rapporti tra la disciplina penale e il sistema sanzionatorio amministrativo, sancendo l'accessorietà della prima rispetto al secondo (così evitando che una persona sia punita in due sedi per il medesimo fatto), nonché i rapporti tra i relativi procedimenti, con la già accennata regola del doppio binario; il Titolo V reca le usuali norme di coordinamento e finali, tra cui si segnala la deroga al segreto istruttorio contenuta nell'art. 23 che consente alla Guardia di Finanza di trasmettere la documentazione agli Uffici tributari, nella fase delle indagini preliminari, previa autorizzazione del PM.

In sintesi

Il D. lgs. in esame disciplina i reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto. Il provvedimento contiene sette fattispecie delittuose: quattro in materia di dichiarazione (art. 2: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; art. 3: dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, art. 4: dichiarazione infedele; art. 5: omessa dichiarazione); tre fattispecie in materia di documenti e pagamento di imposte (art. 8: emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; art. 10: occultamento o distruzione di documenti contabili; art. 11: sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte).


(redatto in data 17 gennaio 2002)


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