La riforma dei reati tributari.
Di cosa si tratta
Il D. lgs. 10 marzo 2000, n. 74 ha riformato la disciplina
dei reati tributari, cercando di rendere meno abituale,
per il contribuente, dover fronteggiare la giustizia penale
per aver violato norme fiscali.
Il decreto ha eliminato la c.d. pregiudiziale tributaria,
che, introdotta dall'art. 56 del D.p.r. 600/73, comportava
l'impossibilità di procedere per l'azione penale
fino alle risultanze definitive degli uffici tributari,
confermando il principio, già adottato con la l.
516/82 (c.d. "manette agli evasori"), dell'autonomia
(o doppio binario) tra l'azione penale e gli accertamenti
tributari.
Mentre, però, la legge 516, prevedendo la punibilità
in sede penale di una moltitudine di fattispecie, onerava
il giudice penale di un pesante contenzioso "bagatellare",
la recente riforma, con la tecnica della depenalizzazione,
ha attribuito all'esclusiva competenza dell'autorità
amministrativa le ipotesi di violazioni formali, preparatorie
alla dichiarazione e, in definitiva, alla evasione fiscale
(per es. omessa fatturazione, omessa registrazione dei
corrispettivi, irregolare tenuta delle scritture contabili,
omesso versamento di ritenute, ecc., che non concretizzano
evasione fiscale, ma mere irregolarità formali,
lesive dell'interesse alla trasparenza tributaria).
Dopo il Titolo I, meramente definitorio (ad es., art.
1, lett. d): "il fine di evadere le imposte e il
fine di consentire a terzi l'evasione si intendono comprensivi,
rispettivamente, anche del fine di conseguire un indebito
rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito
d'imposta, e del fine di consentirli a terzi"), il
Titolo II passa alla descrizione delle varie fattispecie
delittuose.
Le figure previste nel Titolo II - cui sono associate
pene particolarmente severe, in quanto i delitti in materia
di dichiarazione, qui regolati, realizzano in modo decisivo
e concreto l'evasione fiscale - sono accomunate da due
elementi:
a) la necessaria sussistenza del dolo specifico di evasione
fiscale ("al fine di evadere le imposte"): si
sanzionano cioè (e pesantemente) quei comportamenti
mirati materialmente e psicologicamente alla realizzazione
dell'evasione;
b) il superamento di soglie di punibilità, riferite
a determinati importi dell'imposta evasa (tranne che il
reato di cui all'art. 2).
In tale Titolo, che costituisce il corpo della riforma,
sono analiticamente descritti i vari reati:
- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o
altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2): la
frode è costituita dall'utilizzazione, in sede
di dichiarazione, di fatture o altri documenti falsi;
ai fini della punibilità, le fatture false devono
essere registrate nelle scritture contabili obbligatorie
o conservate dall'autore ai fini probatori nei confronti
dell'Amministrazione. La pena prevista è la reclusione
da un minimo edittale di 1 anno e 6 mesi ad un massimo
di 6 anni, con la possibilità dell'attenuazione
fino a 2 anni, qualora l'importo fittizio dichiarato sia
inferiore a £. 300 milioni;
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art.
3): qui, la falsa rappresentazione contabile o mendacità
contabile può consistere nella indicazione di elementi
passivi fittizi o/e elementi attivi inferiori a quelli
reali (c.d. sottofatturazione); inoltre, mentre nell'ipotesi
di cui all'art. 2 la mendacità deve essere supportata
dalle fatture false, nel caso in esame, invece, acquistano
rilevanza le modalità sistematiche dei comportamenti
attraverso cui si persegue l'intento fraudolento. Infatti,
sulla base delle indicazioni della relazione governativa
al D.lgs di riforma e della circolare n° 114000 in
data 14/04/00 del Comando generale della Guardia di Finanza,
le violazioni meramente formali, quali l'omessa fatturazione,
le omesse registrazioni nei libri contabili, la irregolare
tenuta dei libri contabili, pur non concretando fattireato,
costituiscono mezzi fraudolenti ai sensi dell'art. 3,
qualora vengano commesse in modo sistematico, nell'ambito
di un piu' ampio disegno diretto alla evasione di imposte.
Questo fenomeno può riscontrarsi, in particolare,
nelle ipotesi di tenuta parallela di "contabilità
nera"; un altro elemento, distintivo della presente
ipotesi, sono le 2 soglie di punibilità che devono
sussistere congiuntamente: l'imposta evasa, a tal fine,
deve essere superiore all'importo di £ 150 milioni
in relazione alla singola imposta, e gli elementi attivi
non dichiarati, anche mediante la indicazione degli elementi
passivi fittizi, devono superare il 5% di quelli dichiarati,
o, comunque, superare £. 3 miliardi;
- dichiarazione infedele (art. 4): disciplina la dichiarazione
infedele che contenga indicazioni false per ciò
che concerne gli elementi attivi, inferiori a quelli effettivi,
o gli elementi passivi fittizi; la soglia di punibilità
è innalzata a £. 200 milioni di imposta evasa
e l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti
all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi
passivi fittizi, deve essere superiore al 5% dell'ammontare
complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione,
o, comunque, superiore a £. 3 miliardi;
- omessa dichiarazione (art. 5): qui la condotta, puramente
omissiva, non si caratterizza per l'uso di mezzi o artifizi
fraudolenti ed è dunque meno grave: infatti non
si considera omessa la dichiarazione presentata entro
novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta
o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto;
la soglia di punibilità è pari a £.
150 milioni per ogni singola imposta non dichiarata;
- tentativo (art. 6): esclude la punibilità delle
ipotesi di tentativo, quando cioè la fattispecie
non giunge a compimento, di dichiarazioni fraudolente
(artt. 2 e 3), di dichiarazione infedele (art. 4);
- rilevazioni nelle scritture contabili e nel bilancio
(art. 7): si tratta di un articolo particolarmente interessante
in quanto regola strumenti molto sottili utilizzati allo
scopo di impedire all'Amministrazione finanziaria l'attività
di ricostruzione della posizione reddituale, e, quindi,
di ledere l'interesse fiscale: le rilevazioni contabili
e le valutazioni estimative. Le prime non sono considerate
illegittime se, pur effettuate in violazione dei criteri
tributari di redazione del bilancio (che come noto non
coincidono con quelli delineati nel codice civile), avvengono
sulla base di metodi costanti di impostazione contabile:
l'impresa dovrà dimostrare che, nel tempo, quello
è stato il suo metodo di rilevazione, anche quando,
in ipotesi, a essa più sfavorevole; le seconde
non sono illegittime se i criteri concretamente applicati
sono stati indicati in bilancio. La norma, dunque, se
esclude la punibilità di determinate fattispecie,
ci suggerisce che il legislatore considera le rilevazioni
contabili e le valutazioni estimative tendenzialmente
pericolose, presumendone l'illegittimità se non
sorrette da quanto appena illustrato. Il co. 2 dell'art.
7 prevede che non costituiscono fatti punibili le singole
valutazioni estimative che risultano essere inferiori
al 10% di quelle corrette.
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni
inesistenti (art. 8): punisce chi rilascia fatture per
consentire ad altri di evadere le imposte sui redditi
o sul valore aggiunto; se l'importo falso indicato nelle
fatture è inferiore a 300 milioni nel periodo d'imposta,
sono previste pene inferiori;
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art.
10): la condotta fraudolenta volta all'occultamento deve
essere tale da impedire all'Amministrazione fiscale l'accertamento
e la determinazione della situazione reddituale del soggetto;
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art.
11): punisce chi vende fittiziamente i propri beni o compie
altri fatti fraudolenti su propri o altrui beni (costituzione
di fondi patrimoniali, trusts, ecc.), con l'intento di
sottrarli alle procedure coattive di riscossione
Nel Titolo III sono indicate alcune disposizioni
comuni ai vari reati, tra le quali si segnalano le più
interessanti: all'art. 13 sono previsti sconti di pena
con il pagamento del debito tributario, prima della dichiarazione
di apertura del dibattimento di primo grado; all'art.
14 si prevedono gli stessi sconti nel caso di estinzione
del debito tributario, per prescrizione o decadenza, laddove
venga pagata una somma di denaro a titolo di equa riparazione
(l'estinzione del debito tributario, infatti, non fa venir
meno il procedimento penale, perché il reato permane);
l'art 15 stabilisce la non punibilità delle violazioni
di norme tributarie dipendenti da obiettiva incertezza
interpretativa delle norme stesse, così come l'art
16 stabilisce che non è punibile la condotta che
si è uniformata al parere o ai pareri del Ministero
delle Finanze (nell'esercizio del diritto di interpello)
o del Comitato Consultivo per l'applicazione delle norme
antielusive, anche in virtu' del meccanismo del silenzio-assenso.
Il Titolo IV definisce i rapporti tra
la disciplina penale e il sistema sanzionatorio amministrativo,
sancendo l'accessorietà della prima rispetto al
secondo (così evitando che una persona sia punita
in due sedi per il medesimo fatto), nonché i rapporti
tra i relativi procedimenti, con la già accennata
regola del doppio binario; il Titolo V reca le usuali
norme di coordinamento e finali, tra cui si segnala la
deroga al segreto istruttorio contenuta nell'art. 23 che
consente alla Guardia di Finanza di trasmettere la documentazione
agli Uffici tributari, nella fase delle indagini preliminari,
previa autorizzazione del PM.
In sintesi
Il D. lgs. in esame disciplina i reati in materia di
imposte sui redditi e sul valore aggiunto. Il provvedimento
contiene sette fattispecie delittuose: quattro in materia
di dichiarazione (art. 2: dichiarazione fraudolenta mediante
uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
art. 3: dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici,
art. 4: dichiarazione infedele; art. 5: omessa dichiarazione);
tre fattispecie in materia di documenti e pagamento di
imposte (art. 8: emissione di fatture o altri documenti
per operazioni inesistenti; art. 10: occultamento o distruzione
di documenti contabili; art. 11: sottrazione fraudolenta
al pagamento di imposte).
(redatto in data 17 gennaio 2002)