S.p.A.
e costituzione di patrimoni separati.
a cura di Avv.
Alberto Agnelli
Di cosa si tratta
La legge-delega 366/2001 consente al Governo di dettare,
entro ottobre 2002, una innovativa disciplina in tema
di capitale delle S.p.A.
La riforma permetterà alle S.p.A. di costituire
patrimoni separati dedicati ad uno specifico affare e
di emettere strumenti finanziari di partecipazione a tali
patrimoni.
Ad oggi non è consentito avanzare valutazioni
complete sul punto, tuttavia la direttiva di riforma è
estremamente interessante e, se confermata, introdurrà
rilevanti possibilità attuative.
La società potrà destinare parte del proprio
patrimonio alla realizzazione di affari specifici; il
regime di tale patrimonio "dedicato" è
di completa separazione dal patrimonio della società,
sia sul piano della responsabilità, sia sul piano
della contabilità.
La disciplina del patrimonio separato (che avvicinerebbe
di fatto la figura a quella del trust) sarà improntata
in modo da garantire:
- che la gestione dell'affare non consenta la commistione
dei patrimoni (separato e sociale);
- la distinzione degli elementi patrimoniali destinati
al singolo affare attraverso la previsione di regole contabili
specifiche;
- la possibilità di emissione di strumenti finanziari
di partecipazione all'affare, limitando il rischio dei
finanziatori all'esito economico dell'affare stesso;
Il vantaggio per l'impresa, derivante dalla possibilità
di costituire un patrimonio separato, è dato dal
fatto che essa non dovrà più ricorrere,
come spesso accade, alla creazione di una nuova società
dedicata alla realizzazione dell'affare, eliminando così
i costi ed i rischi relativi ad una tale operazione.
In sintesi
Con la riforma del diritto societario prevista per ottobre
2002, le S.p.A. potranno costituire patrimoni dedicati
alla realizzazione di determinate operazioni, emettendo
strumenti finanziari di partecipazione ad essi.
Tali patrimoni avranno un regime di assoluta separazione,
patrimoniale e contabile, rispetto al patrimonio della
società.
L'istituto risparmierà alle imprese il ricorso
a pratiche onerose, quali la costituzione di società
al fine unico di costituire patrimoni separati da dedicare
a specifici affari.
(redatto in data 11 gennaio 2002)