S.p.A. e costituzione di patrimoni separati.

a cura di Avv. Alberto Agnelli
skype: avv.agnelli

Di cosa si tratta

La legge-delega 366/2001 consente al Governo di dettare, entro ottobre 2002, una innovativa disciplina in tema di capitale delle S.p.A.
La riforma permetterà alle S.p.A. di costituire patrimoni separati dedicati ad uno specifico affare e di emettere strumenti finanziari di partecipazione a tali patrimoni.
Ad oggi non è consentito avanzare valutazioni complete sul punto, tuttavia la direttiva di riforma è estremamente interessante e, se confermata, introdurrà rilevanti possibilità attuative.
La società potrà destinare parte del proprio patrimonio alla realizzazione di affari specifici; il regime di tale patrimonio "dedicato" è di completa separazione dal patrimonio della società, sia sul piano della responsabilità, sia sul piano della contabilità.
La disciplina del patrimonio separato (che avvicinerebbe di fatto la figura a quella del trust) sarà improntata in modo da garantire:
  • che la gestione dell'affare non consenta la commistione dei patrimoni (separato e sociale);
  • la distinzione degli elementi patrimoniali destinati al singolo affare attraverso la previsione di regole contabili specifiche;
  • la possibilità di emissione di strumenti finanziari di partecipazione all'affare, limitando il rischio dei finanziatori all'esito economico dell'affare stesso;
Il vantaggio per l'impresa, derivante dalla possibilità di costituire un patrimonio separato, è dato dal fatto che essa non dovrà più ricorrere, come spesso accade, alla creazione di una nuova società dedicata alla realizzazione dell'affare, eliminando così i costi ed i rischi relativi ad una tale operazione.

In sintesi

Con la riforma del diritto societario prevista per ottobre 2002, le S.p.A. potranno costituire patrimoni dedicati alla realizzazione di determinate operazioni, emettendo strumenti finanziari di partecipazione ad essi.
Tali patrimoni avranno un regime di assoluta separazione, patrimoniale e contabile, rispetto al patrimonio della società.
L'istituto risparmierà alle imprese il ricorso a pratiche onerose, quali la costituzione di società al fine unico di costituire patrimoni separati da dedicare a specifici affari.


(redatto in data 11 gennaio 2002)


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