Riforma delle societą e amministratori indipendenti:
i vantaggi per le imprese.
a cura di Avv.
Alberto Agnelli
Di cosa si tratta
Con la legge 3 ottobre 2001, n. 366, il Governo è
stato delegato a riformare, entro un anno, la disciplina
delle società di capitali (S.R.L. e S.p.A.) e delle
cooperative.
Per quanto concerne le S.p.A., la legge-delega prevede
che la riforma debba essere diretta a garantire la massima
autonomia della società, nella scelta dei modelli
organizzativi di amministrazione e controllo. Ciò
significa che presto le S.p.A. potranno optare per modelli
di organizzazione interna alternativi a quello tradizionale
fondato sul binomio "CdA - Collegio sindacale".
La scelta del modello di organizzazione interna può
avere conseguenze pratiche rilevanti per l'impresa, in
termini di abbattimenti di costi e di vantaggi competitivi.
Le S.p.A. potranno scegliere tra tre diversi modelli:
- il modello tradizionale italiano (CdA - Collegio sindacale):
il CdA si occupa della gestione sociale e il Collegio
controlla tale gestione, senza tuttavia entrare nel merito
delle scelte adottate. Entrambi gli organi sono nominati
dall'assemblea e quindi sono espressione dell'azionista
o gruppo di azionisti di maggioranza;
- il modello tedesco (Consiglio di Gestione - Comitato
di Sorveglianza): in questo modello, l'assemblea nomina
l'organo di controllo (Comitato di Sorveglianza), il quale
a sua volta nomina i membri dell'organo che amministra
(Consiglio di Gestione). Questo modello, di derivazione
tedesca, è adatto in particolar modo per imprese
medio-grandi, con un gruppo di comando stabile e con una
presenza forte di componenti esterne, quali i sindacati;
il diverso procedimento di nomina, infatti, garantisce
tendenzialmente la presenza di componenti della minoranza
nell'organo di controllo (ad es., appunto, rappresentanti
sindacali) e determina di fatto una supervisione continua
e la negoziazione delle scelte di gestione (c.d. 'co-gestione');
- il modello anglosassone (CdA - Comitato di controllo,
interno al CdA): la caratteristica principale di questo
modello è la previsione di un "unico"
organo, il CdA, all'interno del quale sono costituiti
dei Comitati, dedicati a specifiche materie: ad esempio,
può costituirsi un comitato di 'controllo interno'
oppure un comitato per 'determinare la remunerazione degli
amministratori'. Questi comitati devono essere formati,
in maggioranza, da amministratori indipendenti, ovvero
consiglieri nominati dall'assemblea e dotati di determinati
requisiti di autonomia rispetto alla società o
agli azionisti di riferimento. Gli amministratori indipendenti
non sono espressione diretta della minoranza: sono figure
qualificate e possibilmente autorevoli che hanno il compito
di sorvegliare e intervenire quale voce autonoma nell'interesse
della società. Il modello ha un duplice vantaggio:
consente che l'amministrazione sia forte e "pronta",
in quanto le scelte non devono essere sempre contrattate
con componenti di minoranza; consente che il controllo
sulla gestione sia effettivo, tempestivo e interno comunque
al CdA.
Gli amministratori indipendenti sono tali in quanto non
detengano rapporti di parentela o rapporti economici rilevanti
con la società (partecipazioni) o con gli azionisti
di controllo (es., rapporti commerciali o professionali).
Il compenso di amministratore, comunque, non fa venire
meno il requisito dell'indipendenza.
I vantaggi specifici per l'impresa connessi alla nomina
di consiglieri indipendenti nel CdA possono essere i seguenti:
- i consiglieri indipendenti non si occupano della gestione
degli affari sociali (che compete agli amministratori
delegati o esecutivi); tuttavia, essi possono essere consultati
con riferimento a determinate scelte strategiche ed operative:
l'impresa può quindi avvalersi della collaborazione
interna di questi membri, dotati di competenze specifiche
magari in settori diversi, con abbattimento dei costi
ad essa relativi;
- i consiglieri indipendenti controllano la gestione
e possono intervenire prima che un'operazione sia compiuta
e valutando il merito della scelta, a differenza di quanto
può fare oggi il Collegio sindacale che opera un
controllo successivo e di mera legalità delle scelte.
Nonostante possa apparire controproducente, il controllo
preventivo e di merito rappresenta un vantaggio indubbio
per l'impresa, in quanto eventuali problematiche legate
alle scelte sono affrontate e risolte all'interno del
CdA: più il controllo è efficace all'interno
(e quindi "riservato"), minori sono i rischi
per la società di esposizione ad azioni di responsabilità
degli amministratori, ad azioni davanti all'autorità
giudiziaria, ad interventi delle autorità di controllo,
a rilievi in sede di revisione contabile. L'esposizione
a tali vicende ha dei costi, in termini economici e di
immagine; ridurre il rischio significa abbattere i costi
relativi;
- i consiglieri indipendenti rappresentano un efficace
fattore di accreditamento presso gli investitori, in particolare
gli investitori professionali. La scelta degli investitori,
soprattutto quando si tratta di entrare in una società
con una partecipazione importante, si fonda, oltre che
su prospettive economico-finanziarie, anche sulle garanzie
di trasparenza e correttezza della gestione. La presenza
di un consigliere autonomo, qualificato e autorevole nel
CdA di un'impresa costituisce un elemento di garanzia
e quindi di incentivazione all'investimento. Il conseguente
vantaggio per l'impresa derivante dal maggiore apporto
di capitali, consiste nell'aumento di valore delle azioni
e nella disponibiltà di risorse utilizzabili in
progetti strategici di medio e lungo termine.
In sintesi
Il Governo, entro ottobre 2002,
riformerà la disciplina dell'organizzazione interna
alle s.p.a. Tali società potranno scegliere fra tre
diversi modelli di organizzazione.
Il modello anglosassone, che prevede la nomina di amministratori
indipendenti nel CdA, presenta alcuni rilevanti vantaggi
per l'impresa, in termini di abbattimento di costi e di
vantaggi competitivi sul mercato dei capitali:
- vantaggio competitivo derivante dall'apporto di competenze
specifiche e qualificate e abbattimento del costo ad
esso relativo;
- riduzione dell'esposizione ad azioni giudiziarie, disciplinari,
di responsabilità e abbattimento dei relativi costi
economici e di immagine;
- vantaggio competitivo derivante dall'incentivazione
all'investimento da parte degli investitori professionali
e conseguenti vantaggi finanziari e strategici.
(redatto in data 9 gennaio 2002)